Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 04/07/2024. Cipolla deduce un unico motivo relativo alla illogicità della dose della pena irrogata (violazione di legge). Filograno propone cinque motivi: (1) vizio processuale e di motivazione per condanna su fatto diverso rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (presunta mutata ricostruzione: da procurare sostanza a procurare per occultamento a danno di terzo ignaro); (2) vizio nella valutazione delle dichiarazioni del teste Nicola Piperis (mancata verifica della credibilità soggettiva, della attendibilità oggettiva e dei riscontri estrinseci); (3) vizio di applicazione dell'art. 73 comma 1‑bis DPR 309/90 e carenza di motivazione circa la offensività concreta (assenza di pericolo del bene tutelato); (4) assenza dell'elemento psicologico (dolo specifico) richiesto per la fattispecie contestata; (5) erronea esclusione della fattispecie lieve ex art.73 comma 5 DPR 309/90. Inoltre sono stati proposti motivi nuovi correlati al quinto motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cipolla Enzo e ha rigettato il ricorso di Filograno Gaetano Roberto. In sintesi: la Cassazione ha ritenuto che non sussista divergenza sostanziale tra accusa e sentenza (la contestazione, letta nella sua complessità, includeva l'azione di procurare sostanza anche con il coinvolgimento di terzi e l'eventuale occultamento è distinta e secondaria). Ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità del teste Piperis e la presenza di riscontri probatori. I motivi terzo e quarto, ritenuti nuovi, sono stati dichiarati inammissibili. Anche l'ultimo motivo (esclusione della fattispecie lieve) è stato ritenuto infondato dato il quantitativo e le modalità (circa 26 grammi di cocaina). Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Filograno con condanna alle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Cipolla con condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento, ammenda equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori. Disposizione di comunicazione del dispositivo al Ministero dell'Economia e della Finanza per l'appartenenza di Cipolla.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/1990
comma 1 bis; comma 1; comma 5
La Corte ha ritenuto correttamente inquadrata la condotta nella fattispecie del comma 1 bis (detenzione/importazione/acquisto di stupefacenti non riconducibili a uso esclusivamente personale) in presenza di quantità e modalità tali da escludere l'uso personale. L'esclusione della fattispecie lieve (comma 5) è giustificata per il quantitativo e le modalità (circa 26 grammi di cocaina).
art. 56 e art. 319 ter c.p.
Richiamati in relazione alla condanna di Cipolla per reati connessi all'attività di un finanziere (tentativo di ottenere compenso per deposizione); la Corte ha ritenuto tale condotta distinta e neutra rispetto ai fatti di droga in esame.
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nella realizzazione del reato (coautore/istigatore).
art. 367 c.p.
Richiamato come norma pertinente all'eventuale fattispecie di occultamento/calunnia reale (il successivo occultamento della droga nell'auto di un terzo ignaro, se accertato, potrebbe integrare ipotesi diverse non qui contestate o già prescritte).
art. 619 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il vizio di motivazione non è sempre censurabile in Cassazione quando la decisione in diritto sia corretta, potendo essere corretta la motivazione se la decisione di diritto è comunque giusta.
art. 606 c.p.p.
Standard per la valutazione della logicità/manifesto travisamento della prova richiesto per la censura delle valutazioni di fatto nelle declaratorie di Cassazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sui fatti non manifestamente illogica.
art. 546 c.p.p.
Riferito nelle censure di Filograno relative alla motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi infondati o non rilevabili in questa sede.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione/procedure; non ha consentito alla difesa di prevalere in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per Cipolla per l'onere delle spese del procedimento.
art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive la comunicazione del dispositivo al datore di lavoro (Ministero dell'Economia e della Finanze) per l'appartenente Cipolla; la Corte ha disposto la comunicazione a cura della cancelleria.
Massime di principio
- La contestazione di un fatto va interpretata nella sua globalità: un'apparente variazione descrittiva fra atto di accusa e sentenza non è necessariamente sorpresa alla difesa se gli elementi essenziali del fatto rimangono i medesimi e il ricorrente ha potuto esercitare la propria difesa.
- Per i reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 non è necessario provare il fine di spaccio quando quantità, confezionamento o altre modalità rendono evidente che non si tratta di detenzione per uso personale; il dolo generico sulla condotta è sufficiente.
- La credibilità di un teste va valutata globalmente: l'assenza di astio dichiarato, la spontanea presentazione, la coerenza interna e i riscontri estrinseci possono sufficienza a sorreggere una condanna se non emerge un manifesto travisamento probatorio.
- Le censure nuove o non prospettate tempestivamente nei gradi inferiori sono spesso inammissibili in Cassazione; questioni sostanziali di fatto rimangono riservate al giudice di merito salvo palese illogicità.
- L'esclusione della 'fattispecie lieve' richiede valutazione complessiva di quantità e modalità: anche un singolo elemento (es. quantità non irrilevante di cocaina) può assorbire elementi attenuanti e giustificare la qualificazione più grave.
- Se l'imputato contesta che la sentenza giudica un 'fatto diverso', bisogna dimostrare che vi sia stata una modifica radicale degli elementi essenziali e che questa abbia precluso un'effettiva possibilità di difesa; diversamente la modifica descrittiva, se compatibile con il capo di imputazione complessivo, non inficia la sentenza.
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