Cassazione Civile, Ordinanza n. 00458/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione della procedura di definizione agevolata introdotta dalla L. n. 197 del 2022. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre ribadito che non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di estinzione per rinuncia/definizione agevolata, perché la disciplina sanzionatoria è di stretta interpretazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio tributario pendente in Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. In pendenza del ricorso, la società ricorrente ha depositato domanda di estinzione del giudizio ai sensi della disciplina della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022, con riferimento all'art. 1, comma 198. La Corte rileva che, essendo stata depositata la copia della domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti, il processo deve essere dichiarato estinto in camera di consiglio. La decisione richiama inoltre il principio per cui l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale non estensibile analogicamente.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
nei giudizi pendenti, il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti comporta la declaratoria di estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio, se è fissata la data della decisione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto norma eccezionale e di stretta interpretazione
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato per il soccombente nei casi previsti dalla legge
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il tempestivo pagamento degli importi dovuti impongono la declaratoria di estinzione del processo, quando la causa sia già fissata per la decisione.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa o processuale.
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