Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15949/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficaci, nei confronti del creditore, alcuni atti di conferimento di beni effettuati da soggetti obbligati e dai loro congiunti in favore di due società lussemburghesi, poi tra loro collegate. L’attrice agiva dichiarando di operare in nome e per conto della cessionaria di un credito bancario già accertato in sede fallimentare e garantito da fideiussioni. I convenuti eccepivano, tra l’altro, difetto di legittimazione e di interesse ad agire, contestazione dell’esistenza e della specifica titolarità del credito azionato, asserita tardività della produzione documentale relativa alla cessione, violazione del principio di non contestazione e nullità della motivazione delle sentenze di merito. Con il ricorso per cassazione vengono riproposte sette censure: illegittima affermazione della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire della cessionaria rappresentata dalla mandataria; omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla mancanza di prova del credito e delle fideiussioni; asserita motivazione mancante o apparente sulla individuazione del credito ceduto; violazione del giudicato interno e delle preclusioni istruttorie; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere valorizzato documenti e mancata contestazione; ulteriore doglianza sulla motivazione e sulla non contestazione del credito azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione della mandataria della cessionaria e sulla spendita del nome della cessionaria nell’azione revocatoria, affermando che il rappresentante munito anche di poteri processuali non è titolare di una legittimazione esclusiva e che il cessionario del credito può sempre giovarsi dell’azione revocatoria. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli ulteriori motivi relativi a pretesa omessa pronuncia, giudicato interno, tardività delle produzioni, motivazione apparente e violazione del principio di non contestazione, rilevando che i giudici di merito avevano accertato, con doppia conforme, l’esistenza e la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base degli atti di causa e del comportamento difensivo dei convenuti. Conseguentemente ha confermato la sentenza impugnata, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha altresì applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione alla legittimazione ad agire; la Corte ne esclude la violazione alla luce della spendita del nome della cessionaria tramite mandataria.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di impugnazione; la Corte esclude che vi sia stata violazione del principio di domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato in relazione all’interesse ad agire; la Corte ritiene sussistente l’interesse della cessionaria all’azione revocatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché le questioni erano state comunque esaminate o si fondavano su premesse errate.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte valorizza il principio di non contestazione e ritiene corretta la valutazione dei giudici di merito sulla mancata contestazione specifica e sulle difese incompatibili con la negazione del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di appello e nel ricorso; non emerge una sua violazione nella valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente e non apparente, rispettosa del minimo costituzionale.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato per la pretesa tardività delle produzioni documentali; la Corte reputa irrilevante la doglianza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per pretesa formazione di giudicato interno; la Corte esclude la sussistenza del preteso giudicato incompatibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 329 c.p.c. in tema di domande ed eccezioni non riproposte; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso fondati su nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore, in ragione della soccombenza e dei presupposti ravvisati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal rappresentante munito di procura ad negotia e di rappresentanza processuale, la legittimazione processuale del rappresentante non esclude quella del rappresentato, che può subentrare nel processo in qualsiasi momento, anche sin dall’inizio del grado.
  • L’azione revocatoria ordinaria può essere utilmente coltivata dal cessionario del credito; l’accoglimento della revocatoria giova ope legis al cessionario stesso.
  • La mancata contestazione specifica della titolarità del credito, unita a difese incompatibili con la sua negazione, consente al giudice di merito di ritenerne provata l’esistenza senza violare l’art. 115 c.p.c.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, consente di comprendere la ratio decidendi e affronta in sostanza la questione devoluta.
  • In sede di legittimità non è censurabile l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla esistenza e titolarità del credito, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione non apparente e da doppia conforme.
  • Le doglianze sulla tardività delle produzioni documentali non sono decisive se la documentazione contestata non è stata posta effettivamente a fondamento della decisione, che si regge invece su altre risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.