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Sentenza

Sentenza n. 678/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del n. 396/2024, pubblicato in data 13 febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Catania.

Giustizia amministrativa202501737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 396/2024 del Tribunale di Catania

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 396/2024, successivamente dichiarato esecutivo con decreto n. 538/2025 ai sensi dell’art. 647 c.p.c. L’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando sia il precedente giudicato derivante dalla sentenza del medesimo TAR n. 2331/2025, sia l’inidoneità del decreto ingiuntivo a fondare il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha sostenuto che il decreto fosse ormai inoppugnabile ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione relativa al precedente giudicato, rilevando che la precedente pronuncia di inammissibilità riguardava la mancanza, in quel momento, di un requisito del titolo suscettibile di successiva integrazione e, trattandosi di statuizione processuale, produceva soltanto giudicato formale. Nel merito processuale, il ricorrente ha contestato la possibilità di negare efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’eccezione di cosa giudicata fondata sulla precedente sentenza, ritenendo riproponibile la domanda dopo l’integrazione del requisito allora mancante. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza. Il decreto ingiuntivo non è stato ritenuto equiparabile a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., perché il giudice ordinario, pur avendo emesso il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., aveva disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione per la decisione definitiva. Tale prosecuzione è incompatibile con l’effetto di definitività e di estinzione del giudizio normalmente presupposto dall’art. 647 c.p.c. e contrasta con il secondo comma della medesima disposizione, secondo cui, una volta dichiarato esecutivo il decreto, l’opposizione non può essere proposta o proseguita, salvo l’art. 650 c.p.c. Il TAR ha richiamato la distinzione tra sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati, per i quali il giudice dell’ottemperanza può verificare la sussistenza di un’effettiva valenza pro giudicato, anche in presenza di eccezione della parte resistente. Poiché nel caso concreto il giudizio di opposizione risultava ancora pendente, il decreto ingiuntivo non poteva essere considerato titolo suscettibile di ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti ad esse equiparati solo quando il titolo abbia effettiva valenza pro giudicato.

  • art. 647 c.p.c.

    Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo

    La dichiarazione di esecutorietà presuppone, secondo il TAR, la definitività della statuizione e l’estinzione del giudizio; la prosecuzione del giudizio di opposizione è incompatibile con tale effetto, salvo il disposto dell’art. 650 c.p.c.

  • art. 650 c.p.c.

    Costituisce l’eccezione richiamata dall’art. 647, comma 2, c.p.c. al divieto di proporre o proseguire l’opposizione dopo la dichiarazione di esecutorietà.

  • art. 112, comma 2, lett. d) c.p.a.

    È stato richiamato dall’amministrazione resistente con riferimento all’idoneità del decreto ingiuntivo a fondare il giudizio di ottemperanza, ma la decisione è stata definita sulla base dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • Una precedente pronuncia di inammissibilità fondata sulla mancanza, in quel momento, di un requisito processuale suscettibile di successiva integrazione produce giudicato formale e non impedisce la riproposizione della domanda, purché non siano maturati termini di decadenza o prescrizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario può essere utilizzato come titolo solo se presenta effettiva valenza pro giudicato; tale requisito può essere verificato dal giudice dell’ottemperanza anche su eccezione dell’amministrazione resistente.
  • La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. presuppone la definitività della statuizione e l’estinzione del giudizio di opposizione; se il giudizio di opposizione è ancora pendente, il decreto non può essere considerato titolo equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando, dopo la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di opposizione resta pendente, la controversia deve essere definita con sentenza, anche se il decreto sia stato dichiarato esecutivo in modo non coerente con la disciplina dell’art. 647 c.p.c.; in tale situazione manca il presupposto per l’ottemperanza amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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