Cassazione Civile, Ordinanza n. 21180/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative alla fornitura di prodotti di ferramenta. L'ingiunto ha proposto opposizione sostenendo di avere già pagato le fatture nelle mani dell'agente della fornitrice, asseritamente autorizzato all'incasso. Nel giudizio di merito la fornitrice ha chiamato in causa l'agente, il quale ha negato sia di avere ricevuto le somme sia di avere sottoscritto per quietanza le fatture. Il tribunale, svolta prova testimoniale e consulenza grafologica, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'agente al pagamento. La corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo che la consulenza grafologica avesse dato solo una possibilità, e non una prova certa, della provenienza della dicitura e della firma; ha inoltre ritenuto generiche le prove testimoniali sul pagamento. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: omesso esame/violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. perché l'agente avrebbe disconosciuto solo la firma e non la dicitura "pagato"; violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame delle deposizioni testimoniali; nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per asserita astrattezza e mancanza di reale percorso argomentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la censura sul disconoscimento non era specificamente autosufficiente e, comunque, mirava a una rivalutazione del merito; ha ribadito che la valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente; ha escluso la nullità della motivazione, osservando che la sentenza d'appello aveva esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese di legittimità in favore di entrambe le controparti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"omesso esame"; "fatto storico, di natura decisiva"
Il vizio è deducibile solo se viene individuato un preciso fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, omesso dal giudice; non consente una rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per vizio di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, risultando il vizio dal testo della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione delle modalità e del contenuto degli atti/processi richiamati, pena l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o non la valuta secondo il prudente apprezzamento quando ciò sia imposto dalla legge; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 214 c.p.c.
Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata; la sua applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito quanto al contenuto e agli effetti del disconoscimento.
art. 215 c.p.c.
Richiamato in relazione al riconoscimento o alla mancata contestazione della scrittura privata; la Corte non ha ritenuto integrato alcun errore di diritto nella valutazione del disconoscimento.
art. 111 Cost.
La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve rispettare il minimo costituzionale; il controllo di legittimità non si estende alla mera sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica ma comprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, effettivamente omesso dal giudice di merito.
- La doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a regola legale; non basta contestare il peso probatorio attribuito alle risultanze istruttorie.
- La valutazione del contenuto del disconoscimento di una scrittura privata e l'apprezzamento della sua portata probatoria spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- La consulenza tecnica d'ufficio non vincola il giudice in modo assoluto; se il consulente esprime conclusioni solo probabilistiche, il giudice può recepirle e fondare su di esse la decisione senza incorrere in vizio di motivazione, purché dia conto del percorso logico seguito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione sintetica ma chiara e coerente soddisfa il minimo costituzionale e non integra nullità.
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