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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16698/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava: 1) manifesta illogicità della motivazione perché il Giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo "scorporo" dei reati satelliti già valutati nei titoli richiamati e ha affermato che non occorreva individuare una pena base diversa; 2) omissione di motivazione circa la quantificazione dell'aumento di sei mesi della pena complessiva, senza spiegare il percorso argomentativo che giustificasse tale misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio della "proprietà transitiva" della continuazione: se reato A è in continuazione con B e B con C, allora A è in continuazione con C, e tutti i reati devono essere considerati unitariamente. Ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione non ha eseguito lo scorporo e non ha individuato correttamente la pena base (la più grave concretamente inflitta) ai sensi della giurisprudenza consolidata e delle disposizioni applicabili. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, per nuova determinazione della pena. Il secondo motivo (omissione della motivazione sul quantum) è stato assorbito dalla valutazione complessiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato come motivo di cassazione per "manifesta illogicità della motivazione"; la Corte lo utilizza per censurare l'insufficienza argomentativa del giudice dell'esecuzione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte osserva che il giudice ha riconosciuto fondata l'istanza ex art. 671 ma poi non ha correttamente operato nello scorporo e nella rideterminazione della pena.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    «ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come pena più grave inflitta, che identifica la violazione più grave, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza»

    La Corte riafferma che, in sede esecutiva, la pena base per la redeterminazione della pena complessiva è la pena più elevata concretamente inflitta dal giudice di cognizione e indicata nel dispositivo, e pertanto occorre scorporare i reati già valutati e determinare un'unica pena base.

  • principio della "proprietà transitiva" della continuazione (giurisprudenza consolidata)

    Se A è in continuazione con B e B con C, allora A è in continuazione con C: la continuazione è transitiva e tutti i reati connessi devono essere posti in continuazione tra loro e valutati unitariamente.

  • richiami a giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023, Giampà)

    La Corte si avvale di precedenti di legittimità per definire i canoni di individuazione della violazione più grave e i criteri di rideterminazione della pena in caso di continuazione.

Massime di principio

  • Quando in sede esecutiva viene riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati (anche se afferenti a diversi titoli di condanna), il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente operare lo "scorporo" dei reati satelliti e individuare una pena base: la pena più grave concretamente inflitta dal giudice di cognizione indicata nel dispositivo.
  • La continuazione è transitiva: se esiste riconoscimento di continuazione a catena, tutti i reati collegati devono essere messi in continuazione tra loro e valutati unitariamente per la determinazione della pena complessiva.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare compiutamente la rideterminazione della pena: deve esplicitare il percorso logico-giuridico che porta alla scelta della pena base e alla determinazione dell'aumento (quantum) da applicare in continuazione, con riferimento alle singole voci e ai criteri di comparazione.
  • La semplice affermazione di non dover operare uno scorporo o la mancata spiegazione del calcolo dell'incremento espongono il provvedimento a cassazione con annullamento e rinvio.
  • In presenza di precedenti ordini giudiziali che hanno già riconosciuto la continuazione tra alcuni titoli, il giudice chiamato a nuova determinazione deve tenere conto di tali riconoscimenti ma procedere a una valutazione unitaria e motivata di tutti i titoli coinvolti.

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