Cassazione Civile, Ordinanza n. 07612/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, emesso dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, di disapplicare la disciplina delle società non operative nei confronti di una società che aveva presentato interpello disapplicativo per l’anno d’imposta 2011. L’atto di diniego è stato impugnato davanti a due diverse commissioni tributarie provinciali: una legata al domicilio fiscale del contribuente e una legata alla sede dell’ufficio che aveva emesso il provvedimento. La Commissione tributaria provinciale di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autonoma impugnabilità del diniego; la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha invece accolto il ricorso del contribuente. In appello, la CTR Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo infondata l’eccezione di giudicato esterno, affermando l’autonoma impugnabilità del diniego e radicando la competenza territoriale presso la CTP del domicilio fiscale del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione delle regole sulla competenza territoriale, sostenendo che la competenza spettasse alla CTP del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere considerato gli effetti della sentenza di inammissibilità divenuta definitiva resa dalla CTP di Torino; 3) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, contestando l’autonoma impugnabilità del diniego di disapplicazione; 4) violazione dell’art. 30 l. n. 724 del 1994, sostenendo che la società, non avendo superato il test di operatività, dovesse presumersi non operativa salvo prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la competenza territoriale per le controversie relative al diniego di disapplicazione va individuata con riferimento alla sede dell’ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, e non alla CTP del domicilio fiscale del contribuente. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui non rileva, ai fini della competenza, il parere o l’intervento di un diverso ufficio non riconducibile all’atto impugnato. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, davanti alla quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
"Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate ... che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate ... è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso"
La competenza territoriale si determina, nel caso deciso, con riferimento alla sede dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; non rileva il domicilio fiscale del contribuente né il parere di altro ufficio estraneo all’atto.
art. 5 d.lgs. n. 546 del 1992
La ricorrente lo invoca per sostenere l’inderogabilità delle regole di competenza delle commissioni tributarie provinciali.
art. 30 l. n. 724 del 1994
Richiamato per la disciplina delle società non operative e dell’interpello disapplicativo.
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994
Indicato quale base normativa dell’istanza di disapplicazione presentata dalla società contribuente.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di presentazione dell’istanza al direttore regionale competente per territorio.
art. 1 d.m. n. 259 del 1998
Richiamato per il meccanismo di presentazione dell’istanza all’ufficio finanziario competente, che poi la trasmette al direttore regionale.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere che la sentenza di inammissibilità resa dalla CTP di Torino, una volta passata in giudicato, avesse reso definitivo il provvedimento.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare l’autonoma impugnabilità del diniego di disapplicazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di nullità della sentenza per violazione delle regole di competenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a un provvedimento emesso da una direzione regionale o da un ufficio finanziario, la competenza territoriale va individuata in base alla sede dell’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, salvo che una specifica norma disponga diversamente.
- Il parere o l’attività istruttoria svolti da un diverso ufficio non spostano la competenza territoriale se l’atto impugnato è formalmente riconducibile a un ufficio diverso.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto su una questione pregiudiziale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- La determinazione della competenza processuale non può essere fondata su un criterio astratto legato al solo domicilio fiscale del contribuente se la disciplina speciale collega la controversia all’ufficio che ha emesso il provvedimento.
- L’accoglimento di una censura di competenza comporta la cassazione con rinvio al giudice territorialmente competente, con riassunzione della causa nel termine fissato dalla Corte.
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