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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22127/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che confermava misure cautelari (custodia in carcere o arresti domiciliari) per diversi capi di imputazione relativi al traffico e allo spaccio di stupefacenti. I motivi di ricorso erano cinque: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale riprodotto pedissequamente parti di altra ordinanza senza autonoma valutazione; 2) mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (trasposizione della richiesta del PM); 3) nullità/inefficacia delle intercettazioni per mancata trasmissione al riesame dei verbali contenenti le generalità dell'interprete (quindi inutilizzabilità ex art.271 c.p.p.); 4) insufficienza e illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per numerosi capi (censite singole acquisizioni probatorie e contestazioni specifiche per ogni capo e per ogni indagato); 5) mancata considerazione delle condizioni personali e della possibilità di misure meno afflittive rispetto al carcere, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati.

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei ricorsi e ha accolto parzialmente il quarto motivo solo con riferimento al capo 24 (cessione di cocaina tramite Di Rocco Domenico in Trevi, il 12/02/2021) nella posizione di Elton Hoxha e Renato Di Silvio: l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente a quel capo e la causa è rinviata al Tribunale per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati: la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è stata ritenuta congrua e fondata; il motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni è stato respinto in quanto risultavano in atti il verbale di nomina dell'interprete e i decreti autorizzativi; la doglianza sulla trasposizione di motivazioni è stata ritenuta infondata (ammessa la trasposizione pertinente e l'autonomia complessiva della valutazione). Al rigetto dei ricorsi di Hoxha Ervin, Hoxha Festim e Gentilucci Ivan è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali; è inoltre disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata come base procedurale per l'ordinanza di riesame confermativa: utilizzata per motivare la conferma delle misure cautelari adottate dal Gip.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali che definiscono i delitti di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti e le aggravanti; le imputazioni cautelari sono formulate in base a questi articoli.

  • art. 292 c.p.p. (richiamo alla modifica legge n.47/2015)

    art. 292, comma 1, lett. c

    La Corte ribadisce che il requisito della motivazione autonoma può essere soddisfatto anche tramite richiamo ad altri atti se il giudice compie un effettivo vaglio degli elementi decisivi e se dal contesto risulta la ragione giustificativa della misura; non è invalida la trasposizione pertinente di passaggi argomentativi.

  • art. 271 c.p.p.

    L'inutilizzabilità delle intercettazioni è tassativa e prevista solo nei casi elencati dall'art.271; la mancata indicazione dei dati dell'interprete nei verbali di esecuzione non determina automaticamente inutilizzabilità se in atti è presente il verbale di nomina dell'ausiliario interprete.

  • art. 273 c.p.p.

    Definisce i gravi indizi di colpevolezza: la Corte di legittimità può sindacare la motivazione del giudice del merito solo per violazione di norme o manifesta illogicità; non è ammessa una rivalutazione libera delle risultanze probatorie.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento probatorio, fuga): la Corte conferma che la valutazione è personalizzata e giustifica misure differenziate fra coindagati in ragione del contributo e della personalità di ciascuno.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla condanna alle spese processuali: la Corte ordina la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La semplice ripresa di motivazioni già espresse in altri provvedimenti non determina nullità se il giudice compie, nel complesso, un autonomo e pertinente vaglio degli elementi probatori.
  • La Corte di cassazione nel sindacare le misure cautelari controlla la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non ridiscute liberamente la valutazione di merito sui fatti salvo manifesta illogicità o violazione di norme.
  • La mancata trascrizione di alcuni dati (es. generalità dell'interprete nei verbali di esecuzione) non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni se risultano in atti gli atti essenziali (verbale di nomina, decreti autorizzativi); l'inutilizzabilità è eccezionale e tassativa ai sensi dell'art.271 c.p.p.
  • Contraddizioni formali tra la parte motiva e il dispositivo (ad es. motivazione che esclude i gravi indizi ma dispositivo che rigetta il ricorso) sono viziate e possono portare all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo giudizio.
  • Per l'applicazione della custodia cautelare in carcere in materia di stupefacenti opera una presunzione rafforzata cui il difensore deve fornire elementi concreti e idonei a escludere ragionevoli dubbi per ottenere misure meno afflittive.
  • La diversa misura cautelare applicata a coindagati nello stesso procedimento può essere legittima: la valutazione è individuale e fondata sul ruolo concreto svolto, sull'entità del contributo all'illecito e sulle caratteristiche personali.
  • Chi impugna per vizio di motivazione l'ordinanza cautelare ha l'onere di indicare specificamente quali omissioni o errori motivazionali avrebbero potuto condurre a decisioni diverse, non limitandosi a proposte alternative di valutazione.

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