Cassazione Civile, Ordinanza n. 40098/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2006, fondato su PVC della Guardia di finanza e su omessa dichiarazione di ricavi, con riferimento a componenti positivi di reddito che l'Ufficio riteneva dovessero essere imputati per competenza al 2006. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a richiamare l'appello erariale. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che i componenti reddituali contestati sarebbero divenuti certi e determinabili solo nel 2007, all'esito di riscontri dei fornitori, e quindi non imputabili al 2006.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale e non era apparente, perché la sentenza d'appello aveva sia affrontato la censura dell'Ufficio sulla motivazione della decisione di primo grado, sia illustrato, seppur sinteticamente, le ragioni della ritenuta ingiustificata omessa contabilizzazione dei premi corrisposti dai fornitori in relazione al fatturato 2006. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia perché la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti storici già accertati dal giudice d'appello, operazione non consentita in cassazione sotto le spoglie della violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come base della censura di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza tendesse in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso e della loro collocazione processuale; la sua violazione comporta inammissibilità del motivo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato in correlazione con l'onere di deposito/produttivo dei documenti indicati nel ricorso.
art. 109 TUIR
È stato evocato dalla ricorrente per contestare l'imputazione per competenza al 2006 dei componenti positivi di reddito; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
È stato richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il criterio del minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al solo "minimo costituzionale": è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza o sinteticità della motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto o sia meramente grafica, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o obiettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma comprensibile e autonoma non è viziata.
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali è indispensabile indicare specificamente quali siano, in quale sede siano stati prodotti e dove siano reperibili nel fascicolo; la mancata osservanza di tale onere determina inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
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