Cassazione Penale, Ordinanza n. 27106/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione di doglianze già esaminate e rigettate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: l'insussistenza della condizione di procedibilità, assumendo che la querela fosse stata presentata da un soggetto non legittimato. La censura riproponeva, secondo la Corte, argomentazioni già articolate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, sulla base delle risultanze processuali, che il denaro utilizzato per il versamento appartenesse al soggetto indicato come persona offesa, il quale era quindi legittimato a proporre querela.
Norme richiamate
art. 336 c.p.p.
È richiamata implicitamente la nozione di condizione di procedibilità legata alla validità della querela, ma il testo non indica espressamente altre norme; la decisione si concentra sul difetto di specificità del motivo di ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se già disattese, integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- La legittimazione a proporre querela va valutata in concreto sulla base delle risultanze processuali, verificando chi sia il titolare dell'interesse leso o del bene giuridico coinvolto; se il giudice di merito accerta che il bene o la somma appartenevano alla persona offesa, questa è legittimata a presentare querela.
- La deduzione dell'assenza di una condizione di procedibilità non può tradursi in una contestazione meramente assertiva: occorre confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e indicare specificamente gli errori della decisione.
Come è indicizzato
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