Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2323/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso sull’ammissibilità del ricorso né sulla domanda di ottemperanza. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare osservazioni scritte limitate alla questione della mancata produzione della prova di notificazione della sentenza all’amministrazione. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte dell’amministrazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1012/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’esecuzione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 1012/2025 del 4 marzo 2025. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso: agli atti non risulta prodotta la prova della notifica all’amministrazione della sentenza della cui esecuzione è stata chiesta l’attuazione, ai fini previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le parti sono state pertanto chiamate a dedurre esclusivamente su tale questione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La disposizione è richiamata quale parametro rispetto al quale verificare la rilevanza della notifica della sentenza all’amministrazione e la possibile inammissibilità del ricorso per la sua mancata prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso per l’esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può rilevare d’ufficio, anche dopo il passaggio della causa in decisione, la possibile inammissibilità derivante dalla mancata produzione della prova della notificazione della sentenza all’amministrazione, quando tale notificazione rilevi ai fini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve consentire il contraddittorio assegnando un termine per il deposito di deduzioni limitate alla questione rilevata, prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.