Sentenza n. 967/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 40 del 3 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 40 del 3 febbraio 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione integrale al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato quale disciplina delle finalità e delle modalità attributive della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, nel caso concreto, la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue un giudicato passato in giudicato, il creditore può proporre azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del titolo, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni dell’amministrazione.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione e non risultando dagli atti l’esecuzione del titolo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, incluso il pagamento delle somme dovute.
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