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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20346/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione proposta da alcuni eredi per beni immobili acquistati in origine dal loro dante causa. I convenuti, a loro volta eredi di altro coerede, hanno chiesto in via riconvenzionale che fosse dichiarata l'usucapione di alcuni cespiti comuni, sostenendo di averli posseduti uti domino per oltre trent'anni, o comunque dal 1969, quando uno di loro si era trasferito nei beni con la famiglia. In subordine hanno domandato il rimborso delle spese sostenute per il completamento, la manutenzione e le migliorie di un fabbricato. Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione per mancanza di prova dell'interversione del possesso, disponendo il prosieguo per la divisione e per le domande subordinate. La Corte d'appello ha invece riformato tale decisione, accogliendo l'usucapione e condannando gli appellati alle spese. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza d'appello con quattro motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non contestato il possesso pacifico e ininterrotto; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c. per errata valutazione delle prove; violazione dell'art. 1158 c.c. per avere riconosciuto l'usucapione senza prova certa del termine iniziale del possesso esclusivo, in presenza di bene comune, deducendo anche l'interruzione del termine per effetto della citazione del 2008; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese del primo grado nonostante la decisione non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo esaminando in via prioritaria il terzo motivo per ragioni logiche, ritenendolo fondato nella sostanza: la Corte d'appello ha applicato in modo non corretto i principi sull'usucapione del bene comune, perché ha valorizzato soltanto l'uso esclusivo del fabbricato da parte di un coerede, la tolleranza degli altri familiari, la loro diversa residenza e alcune attività di manutenzione o una scrittura privata di cessione, senza individuare atti inequivoci e durevoli di esclusione degli altri comproprietari dal compossesso e senza dimostrare un possesso esclusivo animo domini incompatibile con quello altrui. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, in comunione ereditaria e ordinaria, non basta l'uso del bene o l'inerzia degli altri partecipanti, operando una presunzione iuris tantum di esercizio del possesso nella qualità di coerede e nell'interesse comune. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini i fatti alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione dell'assunto di fatto ritenuto non contestato dalla Corte d'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 1158 c.c. per censurare l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 1158 c.c.

    La Corte ribadisce che, per l'usucapione del bene comune, è necessario un possesso esclusivo, continuato e incompatibile con il compossesso altrui, non bastando la mera utilizzazione del bene o l'inerzia degli altri comproprietari.

  • art. 1141 c.c.

    Citato per escludere che, nel caso di coerede o comproprietario, occorra necessariamente la formale interversione del possesso, pur essendo comunque richiesti atti incompatibili con il possesso altrui.

  • art. 1164 c.c.

    Citato insieme all'art. 1141 c.c. quale parametro dei principi sull'interversione del possesso, che nel contesto della comunione non è richiesto in forma rigorosamente formale ma deve comunque risultare un possesso esclusivo inequivoco.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso per contestare la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso per contestare la statuizione sulle spese del primo grado nonostante la sentenza non definitiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione avente ad oggetto beni in comunione o in comunione ereditaria, il coerede che invochi l'acquisto a titolo originario deve provare un possesso esclusivo, continuo, pubblico e inequivocabilmente incompatibile con il compossesso degli altri partecipanti; non è sufficiente la mera disponibilità materiale del bene.
  • L'uso del bene comune, la sua amministrazione, il pagamento di imposte, l'esecuzione di lavori di manutenzione o il fatto che gli altri comproprietari non abbiano svolto analoghe attività non sono, di per sé soli, elementi decisivi di usucapione, operando una presunzione iuris tantum che tali attività siano svolte quale coerede e nell'interesse anche altrui.
  • La tolleranza protratta degli altri familiari, specie nei rapporti tra parenti stretti, non costituisce automaticamente prova dell'esclusione dal compossesso, dovendo il giudice accertare specifici comportamenti di signoria esclusiva incompatibili con il godimento altrui.
  • In materia di bene comune, la prova dell'usucapione non può fondarsi su meri indizi di lunga durata del godimento esclusivo, ma richiede la dimostrazione di atti idonei a manifestare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
  • Se il giudice di merito valorizza circostanze non univoche o presuntivamente compatibili con la qualità di comproprietario, la decisione incorre in violazione dei principi che governano l'usucapione del bene comune e va cassata con rinvio per nuovo esame del fatto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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