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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43079/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione diretta contro il decreto che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per 1 anno e 6 mesi, per essere stato riconosciuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Il ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che la motivazione è ridotta a poche pagine, non adeguata alla natura della decisione e rinvia per relationem al provvedimento di primo grado senza rispondere esaustivamente alle doglianze difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (richiamo di preesistenti norme e della giurisprudenza), escludendo la possibilità di censurare in questa sede mera illogicità o contraddittorietà della motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che le censure proposte costituiscano un dissenso valutativo e non una violazione di legge sostanziale o una inesistenza apparente della motivazione. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D. Lg.vo 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Riferimento alla figura della pericolosità sociale e alle norme che disciplinano le misure di prevenzione (in particolare artt. 10, comma 3, e 27, comma 2). La Corte usa il decreto per ricordare che il procedimento di prevenzione è soggetto a limitazioni del ricorso in cassazione, ammissibile solo per violazione di legge.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)

    Norma storica richiamata per affermare il principio per cui il controllo di legittimità nel procedimento di prevenzione è circoscritto a questioni di diritto.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma (richiamata)

    Richiamo normativo volto a precisare l'orientamento secondo cui nel procedimento di prevenzione i rimedi in sede di cassazione sono limitati.

  • Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma del codice di procedura penale che elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la motivazione), ma la Corte chiarisce che nelle misure di prevenzione non è consentito denunciare in Cassazione mera illogicità o contraddittorietà della motivazione, se non quando la motivazione sia inesistente o soltanto apparente.

  • Art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e l'ammenda in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 (Noviello)

    Precedenti richiamati per affermare che non costituisce vizio di motivazione la dedotta sottovalutazione di argomenti difensivi già considerati dal giudice o assorbiti nelle argomentazioni, e che il vizio di travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se ha riguardato plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo tale da rendere la motivazione apparente o inesistente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di merito salvo evidenti violazioni giuridiche.
  • Le doglianze motivate come 'mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità' della motivazione sono inammissibili in Cassazione se rappresentano un mero dissenso valutativo; sono invece ammissibili se si dimostra che la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • Per contestare con successo la motivazione in Cassazione occorre dimostrare specificamente che il giudice d'appello ha omesso di affrontare argomentazioni decisive o ha formulato una ricostruzione tale da rendere la motivazione priva di contenuto logico/giuridico (motivazione apparente), non limitarsi ad indicare la brevità o la sinteticità della motivazione.
  • Il ricorrente in materia di misure di prevenzione deve concentrare i motivi su violazioni di legge e, se intende denunciare vizio di motivazione, documentare puntualmente l'inesistenza o l'apparenza della stessa; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • La giurisprudenza di legittimità richiede concretezza: deduzioni generiche di travisamento o sottovalutazione di elementi difensivi non sono sufficienti; vanno indicati fatti e passaggi decisivi ignorati o travisati.

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