Ordinanza n. 196/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 30 aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la pretesa cautelare era fondata sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonostante il mancato perfezionamento dell’iter procedurale previsto dal d.lgs. n. 286/1998 per l’instaurazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al lavoro stagionale. È inoltre richiamata una censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare e con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Il Collegio ha ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presupponga comunque l’instaurazione di un rapporto di lavoro secondo l’iter procedurale previsto dal d.lgs. n. 286/1998; nel caso esaminato tale iter non si era perfezionato. Quanto al lavoro stagionale, la mancata conclusione della procedura comporta la perdita della stagionalità e non consente il rilascio di un permesso provvisorio per attesa occupazione. Il potere amministrativo è stato considerato vincolato, sicché la censura di violazione dell’art. 10-bis è stata ritenuta ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della l. n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
d.lgs. n. 286/1998
L’instaurazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento dell’iter procedurale previsto dalla disciplina dell’immigrazione costituiscono presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; la mancata perfezione della procedura relativa al lavoro stagionale determina la perdita della stagionalità e impedisce il rilascio del permesso provvisorio per attesa occupazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La relativa violazione è stata ritenuta non decisiva, in presenza di un provvedimento vincolato, mediante applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, primo alinea, l. n. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione di norme procedimentali non comporta l’annullabilità quando la natura vincolata del potere renda palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro dello straniero si sia instaurato secondo l’iter procedurale previsto dal d.lgs. n. 286/1998; in mancanza del perfezionamento di tale iter, non sussiste il presupposto per il rilascio del titolo.
- Nel lavoro stagionale, il mancato perfezionamento della procedura determina la perdita della stagionalità e impedisce il rilascio di un permesso provvisorio per attesa occupazione.
- Quando il potere esercitato dall’amministrazione è vincolato e risulta palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non determina l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della stessa legge.
- In sede cautelare, l’assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione, ferma la possibilità di ulteriori valutazioni in rito e nel merito nella fase decisoria.
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