Ordinanza n. 1098/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto l’istanza cautelare proposta contro il diniego o mancato riconoscimento delle classi collaterali richieste dall’istituto scolastico paritario
Esito
Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
L’istituto scolastico paritario ha appellato l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare. L’appello è fondato, sul piano del periculum in mora, sulla gravità e immediatezza del pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento delle classi collaterali. Quanto al fumus boni iuris, viene in rilievo la necessità di approfondire nel giudizio di merito la natura perentoria o ordinatoria del termine previsto dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000 per l’attivazione della classe collaterale, considerando la ratio dell’istituto, il carattere eccezionale della relativa disciplina e l’esigenza che la classe collaterale non si trasformi in un mero centro d’esami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado. La tutela è stata concessa non mediante il definitivo riconoscimento delle classi collaterali, ma ai fini dell’immediato riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, che dovrà procedere a un nuovo esame della fattispecie. Nel riesercizio, ove siano riconosciute le classi collaterali richieste, l’Amministrazione dovrà tenere conto delle cautele indicate in una precedente ordinanza della Sezione. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Consente l’accoglimento dell’appello cautelare e la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
art. 1, comma 6-bis, l. n. 62/2000
La natura perentoria o meno del termine per l’attivazione della classe collaterale richiede approfondimento nel giudizio di merito, alla luce della ratio e del carattere eccezionale dell’istituto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Giustifica la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sussistenza di un periculum in mora particolarmente pregnante può giustificare la riforma dell’ordinanza di rigetto adottata dal giudice di primo grado, anche quando la questione di fumus richieda un approfondimento nella fase di merito.
- Quando la disciplina di un istituto scolastico eccezionale presenta un’incertezza interpretativa sulla natura perentoria del termine previsto per l’attivazione, la questione deve essere valutata considerando congiuntamente il dato letterale, la ratio dell’istituto, il suo carattere derogatorio e il rischio di utilizzi elusivi della disciplina.
- L’accoglimento della tutela cautelare può essere disposto ai soli fini del riesercizio del potere amministrativo, senza anticipare la decisione definitiva sull’esistenza del diritto o sull’obbligo di riconoscere il beneficio richiesto.
- Il riesercizio del potere conseguente a una misura cautelare deve conformarsi alle cautele e agli indirizzi individuati dal giudice, ferma restando la necessità di una successiva definizione della controversia nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 129/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 660/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →