Ordinanza n. 593/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento ex art. 117, c.p.a., dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Taormina nella conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, chiesto con istanza acquisita al protocollo comunale il 2 novembre 2023, prot. n. 0035586, per la realizzazione di un impianto zip-line da posizionare nel territorio di Taormina, con conseguente condanna dell’Ente locale ad adottare un provvedimento espresso; nonché, per l’annullamento della deliberazione 14 agosto 2024, n. 165, della Giunta municipale, con cui si è dato atto di indirizzo ai dirigenti comunali competenti di avviare le procedure in autotutela per il ritiro degli atti già rilasciati in favore della parte ricorrente per la realizzazione della medesima opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nella conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e deliberazione della Giunta municipale recante indirizzo per l’avvio dell’autotutela sugli atti già rilasciati per la medesima opera
Esito
La controversia
La società ha proposto, da un lato, l’azione ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune di Taormina nella conclusione del procedimento avviato con istanza di permesso di costruire presentata il 2 novembre 2023 per la realizzazione di un impianto zip-line, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Dall’altro lato, ha impugnato la deliberazione della Giunta municipale del 14 agosto 2024, n. 165, con la quale era stato dato indirizzo ai dirigenti competenti di avviare procedure di autotutela per il ritiro degli atti già rilasciati in favore della società per la realizzazione dell’opera.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda avverso il silenzio né quella di annullamento. Ha rilevato che le due domande sono soggette a riti diversi e, ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., devono essere trattate congiuntamente mediante il rito ordinario. Ha inoltre ritenuto che la controversia sia intimamente connessa con un autonomo ricorso proposto dalla stessa società contro la successiva determinazione in autotutela adottata dal Consiglio comunale di Taormina, iscritto al r.g. n. 1735/2025. Per tale ragione ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026, stabilendo che le due cause siano trattate congiuntamente.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
accertamento ex art. 117, c.p.a.
La disposizione è indicata quale fondamento dell’azione per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
devono essere trattate congiuntamente col rito ordinario
Quando nello stesso ricorso sono cumulate domande soggette a riti diversi, il giudice dispone la trattazione congiunta secondo il rito ordinario.
Massime di principio
- Il cumulo, nello stesso ricorso, di domande soggette a riti processuali diversi comporta, ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., la trattazione congiunta mediante il rito ordinario.
- Quando una controversia presenta una connessione intimamente rilevante con un autonomo ricorso riguardante un successivo provvedimento di autotutela relativo alla medesima vicenda amministrativa, il giudice può rinviare la trattazione per consentire la discussione congiunta delle cause nella medesima udienza pubblica.
Come è indicizzato
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