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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/253

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione del 17 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

Normativa europea32021R0253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 adegua l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 in seguito alla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. La modifica riguarda l’aggiornamento dei dati identificativi e descrittivi di due soggetti già inseriti nell’elenco e la cancellazione di una terza persona. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 aggiornando l’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti dello Zimbabwe.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, agli operatori e alle autorità degli Stati membri, con riferimento alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione nello Zimbabwe. Incide specificamente sull’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, cioè sull’elenco delle persone ed entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Le modifiche consistono nell’aggiornamento di due voci e nella soppressione di una voce dall’elenco.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 – modifica del regime sanzionatorio relativo allo Zimbabwe

Il regolamento interviene in un quadro di misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione nello Zimbabwe. Esso aggiorna l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche contenuto nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, in coerenza con una successiva decisione del Consiglio in ambito PESC.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 314/2004, che attua la decisione 2011/101/PESC del Consiglio nella parte in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. L’allegato III di tale regolamento contiene l’elenco delle persone ed entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. A seguito della decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021, risultava necessario aggiornare l’elenco per modificare due voci e rimuovere un soggetto.

Modifiche all’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nel dettaglio:

  • la voce relativa a Constantine Chiwenga viene sostituita con una formulazione aggiornata che lo qualifica come Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, con indicazione della data di nascita, dei documenti identificativi e della motivazione dell’inserimento;
  • la voce relativa a Phillip Valerio Sibanda (alias Valentine) viene anch’essa sostituita con una nuova formulazione aggiornata, che lo indica come comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, con i relativi dati identificativi e motivazioni;
  • la voce relativa a Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema viene soppressa dall’elenco.

Le motivazioni riportate nelle voci aggiornate fanno riferimento al ruolo di rilievo nelle strutture militari e al coinvolgimento nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione/oppresione, nonché, per Chiwenga, all’uso dell’esercito per appropriarsi di aziende agricole e al ruolo nelle violenze collegate al ballottaggio delle elezioni presidenziali del 2008.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti gli elementi e la diretta applicabilità negli Stati membri, secondo i trattati.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono soggetti operanti con controparti collegate allo Zimbabwe, il regolamento rileva ai fini del corretto screening delle liste sanzionatorie UE. Occorre verificare l’aggiornamento delle anagrafiche dei soggetti designati e l’eventuale cessazione degli effetti restrittivi per il soggetto depennato, ferma restando la necessità di applicare integralmente il regime di congelamento alle persone ancora inserite nell’allegato III.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco di soggetti designati

L’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato per sostituire le voci relative a Constantine Chiwenga e Phillip Valerio Sibanda (alias Valentine) con nuove formulazioni aggiornate. Le nuove voci conservano l’inclusione nelle misure restrittive e riportano dati identificativi e motivazioni relative al loro ruolo apicale nelle forze di difesa dello Zimbabwe e al coinvolgimento nella politica statale di repressione/oppresione.

Soppressione di una voce dall’elenco

La voce relativa a Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema è soppressa dall’allegato III, sezione I, con conseguente eliminazione del soggetto dall’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche.

Fondamento normativo e coordinamento con la decisione PESC

Il regolamento interviene in attuazione del regolamento (CE) n. 314/2004, che dà esecuzione alla decisione 2011/101/PESC nella misura necessaria a un’azione a livello dell’Unione. La modifica discende dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021, che ha modificato due voci e depennato una persona dall’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivecongelamento di fondi

Testo integrale

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