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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/238

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/238 della Commissione del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 per i controlli di misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo

Normativa europea32021R0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento estende alle misure agricole per le regioni ultraperiferiche e per le isole minori del Mar Egeo le deroghe già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per fronteggiare le difficoltà di controllo causate dal Covid-19. Consente l’uso di prove alternative e l’adattamento dei tempi dei controlli in loco, purché sia mantenuto un adeguato livello di garanzia sulla regolarità delle spese e sul rispetto dei criteri di condizionalità. Stabilisce inoltre che i risultati dei controlli effettuati nel 2020 non incidano sul successivo anno di domanda ai fini del livello minimo di controlli, compensando però nel 2021 l’aumento delle percentuali che sarebbe dovuto scattare nel 2020.

Deroga, per l’anno di domanda 2020, ai controlli in loco previsti per le misure agricole a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, a causa della pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dai controlli sulle misure specifiche nel settore dell’agricoltura di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014, in particolare alle autorità competenti delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e della Grecia per le isole minori del Mar Egeo. Riguarda i controlli in loco, sia quelli eseguiti nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo sia quelli effettuati al di fuori di esso, limitatamente all’anno di domanda 2020 e in connessione con gli effetti della pandemia di Covid-19. Le deroghe operano nel quadro del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, con applicazione retroattiva dal 20 aprile 2020.

Deroga ai controlli in loco per le misure agricole nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/238 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per introdurre una deroga aggiuntiva, limitata all’anno di domanda 2020, in risposta alle difficoltà operative generate dalla pandemia di Covid-19. La Commissione richiama la necessità di mantenere un livello adeguato di garanzia nella gestione dei fondi agricoli, pur consentendo soluzioni flessibili quando i controlli in loco non possano essere eseguiti secondo le modalità ordinarie.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, nonché dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013 relativi alle misure agricole per le regioni ultraperiferiche e per le isole minori del Mar Egeo. Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, già adottato per fronteggiare le ricadute amministrative della pandemia sui controlli della politica agricola comune. La ratio è quella di estendere alle specifiche misure territoriali di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e n. 181/2014 le stesse logiche di flessibilità già previste per altri controlli PAC.

Ambito delle deroghe introdotte

Per le regioni ultraperiferiche dell’Unione, gli Stati membri possono derogare all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 quando, a causa delle misure anti-Covid, non siano in grado di effettuare i controlli in loco secondo le regole ordinarie. In tali casi è ammesso:

  • l’uso di nuove tecnologie, incluse fotografie geolocalizzate e datate, relazioni datate di sorveglianza con droni, videoconferenze con i beneficiari e altre prove documentali pertinenti;
  • lo svolgimento dei controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, purché sia ancora possibile verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

Per le isole minori del Mar Egeo, la Grecia può avvalersi di una disciplina corrispondente, in deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. Anche in questo caso sono ammesse le medesime forme di prova alternativa e l’adattamento temporale dei controlli, inclusa l’esecuzione successiva al pagamento del saldo.

Obblighi di garanzia e procedure alternative

Il regolamento non elimina i controlli, ma ne consente una diversa esecuzione. Quando gli Stati membri o la Grecia si avvalgono delle deroghe e, in particolare, modificano i tempi o riducono il numero dei controlli, devono predisporre procedure idonee a utilizzare metodologie alternative. L’obiettivo è preservare un adeguato livello di garanzia sulla legittimità e correttezza delle spese e sul rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

Effetti sul livello minimo di controlli e sull’anno di domanda 2021

Una previsione specifica riguarda l’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che impone agli Stati membri di assicurare un livello minimo di controlli in loco e di aumentarlo se necessario. I risultati dei controlli effettuati secondo le deroghe del regolamento non devono essere presi in considerazione per il successivo anno di domanda ai fini di tale disposizione. Tuttavia, l’incremento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto applicarsi nel 2020 deve essere recuperato nel 2021 mediante un corrispondente aumento.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile con effetto retroattivo dal 20 aprile 2020. La scelta della retroattività è coerente con la natura emergenziale della misura e con il fatto che il regolamento modifica il regime derogatorio già introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori e i consulenti che assistono beneficiari e amministrazioni nel settore agricolo, il testo conferma che, per il 2020, i controlli possono essere supportati da strumenti digitali e documentali alternativi, purché resti verificabile l’ammissibilità delle domande. Resta centrale la necessità di documentare in modo robusto le verifiche sostitutive, poiché la deroga non attenua gli standard sostanziali di controllo, ma ne modifica le modalità di esecuzione in una situazione eccezionale.

Disposizioni principali

Estensione delle deroghe ai controlli sulle misure per regioni ultraperiferiche

Per le regioni ultraperiferiche, in deroga all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, gli Stati membri possono, se impossibilitati a svolgere i controlli in loco a causa delle misure anti-Covid-19, sostituirli con nuove tecnologie e altre prove documentali pertinenti, oppure effettuare i controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo il pagamento del saldo, purché sia ancora possibile verificare le condizioni di ammissibilità.

Estensione delle deroghe alle isole minori del Mar Egeo

Per la Grecia, in deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, è consentito sostituire i controlli in loco con fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate di sorveglianza con droni, videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti, oppure svolgere i controlli dell’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo il saldo, se le misure anti-Covid impediscono il normale svolgimento.

Garanzie procedurali e metodologie alternative

Gli Stati membri e la Grecia, quando si avvalgono delle deroghe e modificano i tempi o riducono il numero dei controlli, devono stabilire procedure per ricorrere a metodologie alternative idonee a mantenere un livello adeguato di garanzia sulla legittimità e correttezza delle spese e sul rispetto dei criteri e delle norme di condizionalità.

Effetti sui controlli dell’anno successivo

I risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi richiamati non sono presi in considerazione per il successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto applicarsi nel 2020 deve essere recuperato mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 20 aprile 2020, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 che viene modificato.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunecontrolli e verificheregioni ultraperifericheisole minori del mar Egeo

Testo integrale

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