Regolamento (UE) 2021/249
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/249 della Commissione del 17 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco delle valute strettamente correlate previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, per assicurare che le coppie di valute riflettano la correlazione effettiva sulla base di serie dati aggiornate. La modifica è adottata dalla Commissione su progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall'ABE ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'atto sostituisce integralmente l'allegato precedente con un nuovo elenco di corrispondenze tra valute. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica l'elenco delle valute "strettamente correlate" di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, ai fini del trattamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, per la determinazione delle coppie di valute strettamente correlate rilevanti ai fini prudenziali. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è pertinente anche ai fini SEE. L'intervento consiste esclusivamente nell'aggiornamento dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, senza introdurre nuove regole sostanziali oltre all'elenco aggiornato delle coppie di valute.
Modifica dell'elenco delle valute strettamente correlate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/249 della Commissione aggiorna l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 in materia di valute strettamente correlate, ai fini del quadro prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013. L'intervento mira a mantenere l'elenco allineato alla correlazione effettiva tra le coppie di valute sulla base di serie storiche aggiornate.
Base giuridica e finalità
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. Il considerando 1 chiarisce che l'elenco delle coppie di valute contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 deve essere aggiornato per continuare a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive valute.
Criteri di aggiornamento e ruolo dell'ABE
Il considerando 2 indica il 31 marzo 2019 come data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute. Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità bancaria europea (ABE). La Commissione segnala inoltre che le modifiche non comportano cambiamenti sostanziali, poiché applicano alla nuova base dati la metodologia già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197.
Consultazione e procedimento
Ai sensi del considerando 4, l'ABE non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, ritenendola altamente sproporzionata in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione, come consentito dall'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. È stato comunque acquisito il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del medesimo regolamento.
Contenuto normativo: sostituzione dell'allegato
L'articolo 1 stabilisce che l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 è sostituito dall'allegato del nuovo regolamento. L'allegato riorganizza l'elenco delle valute strettamente correlate in 34 parti, ciascuna dedicata a una valuta di riferimento. Tra le valute interessate figurano, tra le altre, EUR, USD, CHF, GBP non è menzionata, AUD, CAD, CNY, DKK, HKD, JPY non è menzionata, ILS, INR, IDR, MAD, NOK, PLN, RON, SEK, SGD, THB, TWD, AED e altre valute regionali o emergenti elencate nel testo. Per ciascuna valuta di base, il regolamento indica le controparti considerate strettamente correlate; tali elenchi sostituiscono integralmente quelli previgenti.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per banche e imprese di investimento, l'effetto principale è l'aggiornamento del perimetro delle valute che possono beneficiare del trattamento prudenziale riservato alle valute strettamente correlate. Ai fini operativi, gli intermediari devono fare riferimento esclusivamente al nuovo allegato per la corretta classificazione delle coppie di valute nei propri processi di vigilanza e calcolo prudenziale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato sulle valute strettamente correlate
L'articolo 1 sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con l'allegato del nuovo regolamento. L'allegato contiene l'elenco aggiornato delle coppie di valute strettamente correlate, suddiviso in 34 parti, riferite a ciascuna valuta di base (tra cui EUR, AED, ALL, AUD, BAM, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, HKD, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, KRW, LBP, MAD, MKD, MOP, MYR, NOK, PEN, PHP, PLN, RON, RSD, SEK, SGD, THB, TWD, USD).
Base giuridica e finalità prudenziale
Il regolamento è adottato in base all'articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. La finalità è mantenere aggiornate le coppie di valute che beneficiano del trattamento previsto per le valute strettamente correlate, così da riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive monete.
Criterio temporale e metodologia di aggiornamento
Il considerando 2 indica il 31 marzo 2019 come data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute dell'elenco ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. La modifica non introduce cambiamenti sostanziali alla metodologia, ma applica quella già stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 alle serie dati aggiornate.
Origine tecnica e consultazione
Il regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dalla Banca europea (ABE). La Commissione precisa che l'ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola altamente sproporzionata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, e che ha comunque consultato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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