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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/337

Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, nell’ambito del pacchetto UE per la ripresa dei mercati dei capitali, un nuovo prospetto semplificato denominato "prospetto UE della ripresa" e adeguamenti mirati al regime informativo previsto dal regolamento (UE) 2017/1129. Le misure sono pensate per ridurre costi e tempi di accesso al mercato, agevolare la ricapitalizzazione e sostenere gli investimenti, in particolare per emittenti già presenti sui mercati azionari. Il testo modifica anche le regole sui supplementi al prospetto e consente, a determinate condizioni, un rinvio di un anno dell’obbligo di utilizzo del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali. Le principali novità hanno natura temporanea e sono limitate alla fase di ripresa dalla crisi COVID-19.

Modifica il regime UE del prospetto e gli obblighi di formato elettronico unico per le relazioni finanziarie annuali, introducendo misure temporanee e semplificate per sostenere la ripresa economica post COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, offerenti e intermediari finanziari coinvolti in offerte pubbliche di azioni o nell’ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, nonché agli enti creditizi per talune emissioni di titoli diversi dai titoli di capitale. Incide inoltre sugli emittenti con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai fini della redazione e pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali in formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) ai sensi della direttiva 2004/109/CE. Diverse misure sono temporanee e si applicano dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento (UE) 2021/337: prospetto UE della ripresa e formato ESEF

Il regolamento interviene in via mirata sul regolamento (UE) 2017/1129 e sulla direttiva 2004/109/CE per agevolare la ripresa economica dopo la crisi COVID-19. La logica dichiarata nei considerando è quella di ridurre gli oneri informativi e i tempi di accesso ai mercati dei capitali, senza compromettere in modo significativo la tutela degli investitori.

Finalità e contesto

Il testo si inserisce nel cosiddetto "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali" e mira a facilitare la raccolta di fondi, la ricapitalizzazione delle imprese e il sostegno degli emittenti già presenti sui mercati azionari. Il legislatore europeo sottolinea che la pandemia ha aggravato le esigenze di liquidità e la fragilità di imprese, in particolare PMI e start-up, rendendo opportuno un regime di prospetto semplificato e temporaneo.

Esenzioni per enti creditizi

Per sostenere anche il settore bancario, il regolamento innalza temporaneamente la soglia di esenzione dal prospetto per taluni titoli diversi dai titoli di capitale emessi continuativamente o ripetutamente da enti creditizi. La soglia passa a 150.000.000 EUR nel periodo dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, a condizione che i titoli non siano subordinati, convertibili o scambiabili e non siano collegati a strumenti derivati o a diritti di sottoscrizione/acquisto di altri titoli.

Prospetto UE della ripresa: destinatari e limiti

Il fulcro della riforma è il nuovo prospetto UE della ripresa, riservato a emissioni di azioni in cui l’emittente sia già quotato da almeno 18 mesi su un mercato regolamentato oppure negoziato da almeno 18 mesi su un mercato di crescita per le PMI, o a offerte di azioni già negoziate da almeno 18 mesi. Il regime è pensato per emissioni secondarie o comunque per operazioni che non comportino un’eccessiva diluizione: l’offerta, sommata alle eventuali offerte effettuate con prospetto UE della ripresa nei 12 mesi precedenti, non può superare il 150% delle azioni già ammesse alla negoziazione.

Contenuto informativo ridotto

Il prospetto UE della ripresa è concepito come documento unico, breve e facilmente leggibile: massimo 30 facciate A4, con informazioni minime determinate nell’allegato V bis. Deve fornire solo i dati essenziali per consentire agli investitori di comprendere la situazione finanziaria e le prospettive dell’emittente, i diritti delle azioni, le ragioni dell’emissione e l’impiego dei proventi. È espressamente richiesto che il testo sia scritto in modo chiaro, conciso e comprensibile, con particolare attenzione agli investitori al dettaglio.

Nota di sintesi

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa ha un formato autonomo e molto contenuto: non più di due facciate A4, senza rinvii o informazioni incorporate per riferimento. Deve contenere quattro sezioni, tra cui una presentazione iniziale con le avvertenze e la data di approvazione, le informazioni fondamentali sull’emittente, sulle azioni e sull’offerta. Se del caso, deve includere un richiamo specifico, di almeno 200 parole, agli impatti imprenditoriali e finanziari della pandemia.

Procedura di approvazione e stoccaggio

Per accelerare l’accesso al mercato, i termini di esame e approvazione del prospetto UE della ripresa sono ridotti a sette giorni lavorativi. L’emittente deve avvisare l’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della presentazione della domanda. Il prospetto è inoltre registrato nel meccanismo di stoccaggio previsto dal regolamento (UE) 2017/1129, con possibilità di usare dati già impiegati per i prospetti ex articolo 14, purché la distinzione tra i diversi modelli resti chiara.

Supplementi e tutela degli investitori

Il regolamento interviene anche sull’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/1129. Per il periodo 18 marzo 2021 - 31 dicembre 2022, gli investitori che abbiano già accettato di acquistare o sottoscrivere titoli prima della pubblicazione di un supplemento possono revocare l’accettazione entro tre giorni lavorativi, se il fatto nuovo significativo o l’errore/imprecisione rilevante è emerso prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna. Gli intermediari finanziari devono informare e contattare tempestivamente gli investitori interessati; se l’acquisto è diretto dall’emittente, l’obbligo informativo grava su quest’ultimo.

Durata temporale e clausola di salvaguardia

Il regime speciale del prospetto UE della ripresa è limitato alla fase di ripresa e scade il 31 dicembre 2022. I prospetti UE della ripresa approvati entro tale data restano però disciplinati dal nuovo articolo 14 bis fino alla scadenza naturale della loro validità o, se anteriore, fino a 12 mesi dopo il 31 dicembre 2022.

Relazione della Commissione

La Commissione deve valutare, nella relazione di riesame, l’efficacia dei nuovi regimi di informativa e la loro capacità di bilanciare tutela degli investitori e riduzione degli oneri amministrativi. La relazione deve considerare anche il numero di prospetti UE della ripresa approvati, i costi di preparazione e approvazione, i risparmi ottenuti e l’opportunità di rendere permanenti alcune misure, in particolare quelle sui supplementi.

Formato elettronico unico di comunicazione

Sul versante della trasparenza degli emittenti quotati, la modifica della direttiva 2004/109/CE prevede l’obbligo di redigere le relazioni finanziarie annuali in formato elettronico unico di comunicazione per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2020, dopo analisi costi-benefici dell’ESMA. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare un rinvio di un anno, a condizione di notificare alla Commissione entro il 19 marzo 2021 la propria intenzione e di motivarla.

Allegato V bis: contenuto minimo del prospetto

L’allegato V bis dettaglia il contenuto minimo del prospetto UE della ripresa. Oltre ai dati identificativi dell’emittente e alla dichiarazione di responsabilità, il documento deve comprendere fattori di rischio, bilanci recenti, politica dei dividendi, tendenze previste, termini dell’offerta, diritti delle azioni, impiego dei proventi, eventuali aiuti di Stato, capitale circolante, capitalizzazione e indebitamento, conflitti di interesse, diluizione post-emissione e documentazione disponibile. La struttura è pensata per consentire un controllo rapido da parte delle autorità competenti e una lettura più agevole per gli investitori.

Disposizioni principali

Esenzioni temporanee per enti creditizi

È estesa, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, l’esenzione dal prospetto per taluni titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, quando il corrispettivo aggregato totale nell’Unione su un periodo di 12 mesi è inferiore a 150.000.000 EUR per ente creditizio. L’esenzione vale solo se i titoli non sono subordinati, convertibili o scambiabili e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri titoli né sono collegati a uno strumento derivato.

Contenuto generale del prospetto e nota di sintesi del prospetto UE della ripresa

Viene precisato che il prospetto contiene le informazioni necessarie e rilevanti per consentire all’investitore una valutazione informata, fatti salvi i regimi speciali previsti dagli articoli 14, 14 bis e 18 del regolamento (UE) 2017/1129. Per il prospetto UE della ripresa è introdotta una nota di sintesi specifica: documento breve, massimo due facciate A4, senza riferimenti incrociati né informazioni mediante rinvio, scritto in linguaggio chiaro e strutturato in quattro sezioni, tra cui un’introduzione, le informazioni fondamentali sull’emittente, sulle azioni e sull’offerta. La sintesi deve includere, se del caso, un riferimento di almeno 200 parole agli impatti della pandemia sull’emittente.

Prospetto UE della ripresa: soggetti abilitati, limiti e contenuto ridotto

Possono optare per il prospetto UE della ripresa, in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di azioni, gli emittenti con azioni ammesse da almeno 18 mesi su un mercato regolamentato e che emettano azioni fungibili, gli emittenti già negoziati da almeno 18 mesi su un mercato di crescita per le PMI con prospetto pregresso e che emettano azioni fungibili, e gli offerenti di azioni negoziate senza soluzione di continuità da almeno 18 mesi su mercato regolamentato o mercato di crescita per le PMI. L’uso è limitato alle offerte che, sommate ad eventuali offerte precedenti con prospetto UE della ripresa nei 12 mesi, non superano il 150% delle azioni già ammesse alla negoziazione. Il contenuto è ridotto alle informazioni essenziali su prospettive e risultati, cambiamenti rilevanti, strategia, diritti delle azioni, motivi dell’emissione, impatto sulla struttura del capitale, capitalizzazione e indebitamento, capitale circolante e impiego dei proventi; il prospetto non può superare 30 facciate A4 e deve essere un documento unico con le informazioni minime dell’allegato V bis.

Procedura di approvazione e classificazione nel meccanismo di stoccaggio

Per il prospetto UE della ripresa i termini di esame e approvazione sono ridotti a sette giorni lavorativi. L’emittente deve informare l’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della presentazione della domanda di approvazione. Inoltre il prospetto UE della ripresa è classificato nel meccanismo di stoccaggio previsto dall’articolo 21, con possibilità di riutilizzare i dati già impiegati per i prospetti ex articolo 14, purché i due tipi di prospetti restino chiaramente differenziati.

Supplementi al prospetto e diritto di revoca rafforzato

Dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se viene pubblicato un supplemento per un’offerta pubblica di titoli, gli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere prima della pubblicazione hanno il diritto di revocare l’accettazione entro tre giorni lavorativi, se il fatto nuovo significativo o l’errore/imprecisione rilevante è emerso prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna, se anteriore. L’emittente o l’offerente può prorogare tale termine, che deve essere indicato nel supplemento con apposita evidenza. Gli intermediari finanziari devono informare gli investitori della possibile pubblicazione del supplemento e, se il diritto di revoca sussiste, contattarli entro il primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione; se l’acquisto è diretto dall’emittente, quest’ultimo assume un analogo obbligo informativo.

Regime temporaneo e grandfathering del prospetto UE della ripresa

Il regime speciale del prospetto UE della ripresa, insieme alla disciplina speciale della nota di sintesi, dei termini di approvazione, della classificazione nel deposito e della revoca sui supplementi, scade il 31 dicembre 2022. I prospetti UE della ripresa approvati tra il 18 marzo 2021 e il 31 dicembre 2022 restano disciplinati dall’articolo 14 bis fino alla scadenza della loro validità o, se anteriore, fino a 12 mesi dal 31 dicembre 2022.

Riesame della Commissione

La relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 deve valutare anche l’efficacia dei regimi di informativa, compresi quelli degli articoli 14, 14 bis e 15, e il documento di registrazione universale. Deve inoltre considerare il numero di prospetti UE della ripresa approvati, i costi di preparazione e approvazione rispetto ai prospetti standard e semplificati, l’equilibrio tra tutela degli investitori e riduzione degli oneri, l’opportunità di prorogare il regime e la permanenza delle misure sui supplementi.

Formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali

La direttiva 2004/109/CE è modificata per prevedere che, per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o successivamente, le relazioni finanziarie annuali siano predisposte in formato elettronico unico di comunicazione, subordinatamente all’analisi costi-benefici svolta dall’ESMA. Uno Stato membro può però autorizzare un rinvio dell’applicazione all’esercizio che inizia il 1° gennaio 2021 o dopo tale data, se notifica alla Commissione entro il 19 marzo 2021 la propria intenzione e la giustifica adeguatamente.

Allegato V bis: informazioni minime del prospetto UE della ripresa

L’allegato V bis elenca in modo tassativo le informazioni minime da includere: nota di sintesi; dati identificativi dell’emittente e sito web; attestazione di responsabilità e dichiarazione dell’autorità competente; fattori di rischio; bilancio annuale e semestrale pubblicati nei 12 mesi precedenti, con specifiche regole di revisione e disclosure; politica dei dividendi; tendenze previste e strategia; termini e condizioni dell’offerta e impegni di sottoscrizione; informazioni essenziali sulle azioni e sulla sottoscrizione; ragioni dell’offerta e impiego dei proventi; eventuale beneficio di aiuti di Stato; dichiarazione sul capitale circolante; capitalizzazione e indebitamento; conflitti di interesse; diluizione e assetto azionario post-offerta; documenti disponibili e relativo sito web.

Come è indicizzato

Materiemercati dei capitaliprospettotrasparenza finanziariaintermediazione finanziariasocietà quotate

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