Regolamento (UE) 2021/267
Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure eccezionali e temporanee per affrontare il protrarsi della crisi COVID-19 nei settori dei trasporti, prorogando in molti casi di 10 mesi la validità di certificati, licenze e autorizzazioni, nonché i termini per verifiche e formazione periodica. Prevede inoltre meccanismi di ulteriore proroga, su richiesta motivata degli Stati membri e previa decisione della Commissione, fino a un massimo di 6 mesi. Il testo coordina tali deroghe con il regolamento (UE) 2020/698 e disciplina sia l’applicazione retroattiva sia la possibilità per gli Stati membri di non avvalersi delle deroghe in assenza di difficoltà effettive.
Misure temporanee anti-COVID per prorogare rinnovi, validità e controlli di certificati, licenze e autorizzazioni in specifici settori dei trasporti, con estensione di taluni termini del regolamento (UE) 2020/698.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE e ai soggetti operanti nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne, nonché della sicurezza marittima. Riguarda il rinnovo o la proroga di certificati, licenze, autorizzazioni e documenti equivalenti, il rinvio di verifiche periodiche, controlli tecnici, visite mediche e attività formative periodiche, quando le scadenze ricadono nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Sono previste deroghe nazionali e procedure di autorizzazione della Commissione per ulteriori proroghe in caso di persistente impraticabilità dovuta alle misure anti-COVID; il regolamento non si applica al Regno Unito.
Misure temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 nei trasporti
Il regolamento (UE) 2021/267 è adottato per rispondere al perdurare delle difficoltà operative e amministrative causate dalla pandemia di COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne, nonché della sicurezza marittima. Il legislatore unionale rileva che le restrizioni e le misure sanitarie continuano a impedire, in molti Stati membri, il rinnovo di certificati, licenze, autorizzazioni e il completamento di verifiche e attività formative periodiche, con rischio per la certezza del diritto e per la continuità dei servizi di trasporto.
Il regolamento si innesta sul precedente regolamento (UE) 2020/698, che aveva già introdotto misure emergenziali per la prima fase della crisi, e ne proroga o integra taluni effetti per il periodo successivo al 31 agosto 2020. Il meccanismo comune è quello della proroga automatica di 10 mesi, accompagnata da una procedura di ulteriore estensione, su richiesta motivata dello Stato membro e previa decisione della Commissione, fino a un massimo di 6 mesi, quando l’adempimento continui a essere impraticabile per ragioni connesse alle misure anti-COVID.
Ambito materiale e temporale
Le misure si applicano alle scadenze che ricadono tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. In alcuni casi sono previsti effetti anche per proroghe già operate dal regolamento (UE) 2020/698, oppure termini specifici diversi, come nel caso delle valutazioni di sicurezza portuali e di talune attività di addestramento, per le quali la proroga può arrivare al 30 settembre 2021. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e non si applica al Regno Unito, essendo terminato il periodo di transizione del recesso.
Trasporto stradale: conducenti, patente, tachigrafi e accesso al mercato
Per il trasporto stradale, il regolamento interviene su più livelli. In primo luogo, proroga la formazione periodica dei conducenti professionali titolari di CAP, nonché la validità del codice armonizzato "95" e delle carte di qualificazione del conducente. In secondo luogo, proroga la validità delle patenti di guida in scadenza nel periodo interessato. In terzo luogo, rinvia le ispezioni periodiche dei tachigrafi e disciplina in modo transitorio il rinnovo e la sostituzione delle carte del conducente, imponendo alle autorità di rilasciare i nuovi documenti entro due mesi e consentendo al conducente di continuare a guidare fino al rilascio, se può provare di aver richiesto il rinnovo o la sostituzione.
Sul versante dell’accesso al mercato, la validità delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e dei relativi attestati di conducente è prorogata di 10 mesi. Per il trasporto internazionale di passeggeri con autobus, il regolamento proroga anche la licenza comunitaria e disciplina i termini procedurali per il rilascio delle autorizzazioni ai servizi regolari.
Trasporto ferroviario: sicurezza, licenze e capacità finanziaria
Nel settore ferroviario, il regolamento prolunga la validità dei certificati di sicurezza unici, delle autorizzazioni di sicurezza e delle licenze dei macchinisti. Proroga inoltre i termini per i riesami periodici delle licenze delle imprese ferroviarie, per le decisioni sulle nuove domande di licenza e per le licenze temporanee. Una disposizione di rilievo consente, entro il 30 giugno 2021, di non sospendere o revocare la licenza di un’impresa ferroviaria che, a seguito della crisi, non soddisfi più il requisito della capacità finanziaria, purché non vi siano rischi per la sicurezza e vi sia una prospettiva realistica di risanamento nei sette mesi successivi.
Il regolamento coordina altresì la disciplina attuale della direttiva (UE) 2016/798 con il precedente regime della direttiva 2004/49/CE, così da coprire anche i certificati e le autorizzazioni rilasciati nel periodo transitorio della riforma ferroviaria.
Navigazione interna e sicurezza marittima
Per la navigazione interna, sono prorogati i termini per le visite mediche dei titolari di certificati di conduzione di navi e la validità dei certificati medesimi. Sono inoltre prorogati i certificati dell’Unione per la navigazione interna e i documenti preesistenti rilasciati ai sensi della direttiva 2006/87/CE.
Per la sicurezza marittima, il regolamento rinvia la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali e proroga taluni intervalli di addestramento previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004 e dalla direttiva 2005/65/CE. In questo ambito la proroga è costruita in modo da non superare, in ogni caso, il 30 settembre 2021.
Meccanismo di flessibilità per gli Stati membri
Il regolamento consente agli Stati membri che ritengano l’applicazione delle deroghe ancora impraticabile dopo il 30 giugno 2021 di presentare, entro il 31 maggio 2021, una richiesta motivata alla Commissione. La Commissione può autorizzare una proroga ulteriore solo se la domanda è giustificata e non comporta rischi sproporzionati per la protezione o la sicurezza dei trasporti; la proroga non può superare 6 mesi e la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Parallelamente, gli Stati membri che non abbiano difficoltà o che abbiano adottato misure nazionali adeguate possono decidere di non applicare le deroghe. In tal caso devono informare la Commissione entro il 3 marzo 2021; la Commissione informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso in GUUE. Lo Stato membro che non applichi le deroghe non può tuttavia ostacolare le attività transfrontaliere di operatori o cittadini che facciano affidamento sulle proroghe riconosciute in un altro Stato membro.
Coordinamento con il regolamento (UE) 2020/698 e applicazione temporale
Il regolamento non pregiudica decisioni della Commissione già adottate ai sensi del regolamento (UE) 2020/698, nella misura in cui esse prevedano proroghe più ampie per gli stessi casi; se invece disciplinano gli stessi casi senza offrire proroghe ulteriori, prevale il presente regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 6 marzo 2021 e alcune disposizioni procedurali si applicano già dal 23 febbraio 2021, con effetto retroattivo nei limiti espressamente previsti dagli articoli 2-18.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce misure specifiche e temporanee per il rinnovo e la proroga della validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché per il rinvio di verifiche e attività formative periodiche nei trasporti stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e nella sicurezza marittima, in risposta al protrarsi della crisi COVID-19. Il regolamento estende anche determinati periodi già previsti dal regolamento (UE) 2020/698.
Proroghe per i conducenti professionali e i CAP
L’articolo 2 proroga di 10 mesi i termini per la formazione periodica dei titolari di certificato di idoneità professionale (CAP), e mantiene validi i CAP per lo stesso periodo, per le scadenze tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Prevede inoltre una proroga di 6 mesi o fino al 1o luglio 2021, se successivo, per i casi già prorogati dal regolamento (UE) 2020/698. La validità del codice armonizzato "95" e delle carte di qualificazione del conducente è prorogata in modo corrispondente. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori proroghe alla Commissione entro il 31 maggio 2021; la Commissione può autorizzarle con decisione pubblicata in GUUE, per un massimo di 6 mesi. È anche prevista la facoltà degli Stati membri di non applicare le deroghe, con comunicazione alla Commissione entro il 3 marzo 2021.
Patenti di guida
L’articolo 3 proroga di 10 mesi la validità delle patenti di guida in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, e di 6 mesi o fino al 1o luglio 2021 se successivo per le patenti già prorogate dal regolamento (UE) 2020/698. Sono previsti una procedura di richiesta di ulteriore proroga entro il 31 maggio 2021 e la possibilità per la Commissione di autorizzare proroghe fino a 6 mesi. Gli Stati membri che non abbiano difficoltà pratiche possono decidere di non applicare tali deroghe, informando la Commissione entro il 3 marzo 2021.
Tachigrafi e carte del conducente
L’articolo 4 proroga di 10 mesi il termine per le ispezioni periodiche dei tachigrafi previste dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, se ricadenti tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per il rinnovo e la sostituzione delle carte del conducente, le autorità devono rilasciare la nuova carta o la carta sostitutiva entro due mesi; fino ad allora il conducente può continuare a guidare alle condizioni previste, con obbligo di poter dimostrare la richiesta o la restituzione della carta. Sono ammessi ulteriori tempi di proroga su richiesta degli Stati membri entro il 31 maggio 2021, con eventuale decisione della Commissione e possibilità di opt-out nazionale entro il 3 marzo 2021.
Controlli tecnici periodici dei veicoli
L’articolo 5 proroga di 10 mesi i termini dei controlli tecnici e la validità dei certificati di revisione in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. È prevista la possibilità di ulteriore proroga autorizzata dalla Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro entro il 31 maggio 2021, per un massimo di 6 mesi, nonché la facoltà di non applicare le deroghe con comunicazione alla Commissione entro il 3 marzo 2021.
Requisiti dei trasportatori su strada
L’articolo 6 estende a 12 mesi, invece dei 6 ordinari, i termini fissati dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009 per la verifica del possesso dei requisiti relativi ai veicoli e dell’idoneità finanziaria, quando le valutazioni coprono interamente o parzialmente il periodo 1o settembre 2020-30 giugno 2021. Inoltre, se un termine di regolarizzazione era già stato assegnato tra il 28 maggio 2020 e il 23 febbraio 2021 e non era ancora scaduto al 23 febbraio 2021, l’autorità può prorogarlo fino a un totale di 12 mesi.
Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci e passeggeri su strada
L’articolo 7 proroga di 10 mesi la validità delle licenze comunitarie e degli attestati di conducente in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, e conferma la validità per lo stesso periodo delle copie certificate conformi. Sono previste richieste di ulteriore proroga alla Commissione entro il 31 maggio 2021, con decisione autorizzativa fino a 6 mesi, e la facoltà di opt-out nazionale entro il 3 marzo 2021.
Autorizzazioni per servizi regolari di autobus e licenze comunitarie
L’articolo 8 proroga di 10 mesi la validità delle licenze comunitarie nel settore autobus. Per le domande di autorizzazione ai servizi regolari presentate tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la decisione dell’autorità competente deve intervenire entro 6 mesi, mentre le autorità consultate devono rispondere entro 3 mesi; il silenzio equivale ad accordo. Sono previste richieste di ulteriori proroghe entro il 31 maggio 2021 e facoltà di non applicazione entro il 3 marzo 2021.
Sicurezza ferroviaria: certificati e autorizzazioni
L’articolo 9 proroga di 10 mesi i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e la validità delle autorizzazioni di sicurezza in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori proroghe entro il 31 maggio 2021; la Commissione può autorizzarle per un massimo di 6 mesi. È prevista anche la possibilità di non applicare le deroghe, con comunicazione entro il 3 marzo 2021.
Sicurezza ferroviaria: regime transitorio precedente
L’articolo 10 proroga di 10 mesi i termini per il rinnovo dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva 2004/49/CE, per le scadenze comprese tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, con meccanismi analoghi di richiesta di proroga, decisione della Commissione e facoltà di opt-out nazionale.
Licenze dei macchinisti ferroviari
L’articolo 11 proroga di 10 mesi la validità delle licenze dei macchinisti in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 e di 10 mesi i termini per le verifiche periodiche previste dalla direttiva 2007/59/CE. Sono previste ulteriori proroghe previa autorizzazione della Commissione su richiesta entro il 31 maggio 2021, nonché la facoltà di non applicazione entro il 3 marzo 2021.
Licenze delle imprese ferroviarie
L’articolo 12 proroga di 10 mesi i riesami periodici delle licenze ferroviarie e la validità delle licenze temporanee in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Le decisioni sulle domande presentate in tale periodo devono essere adottate entro 10 mesi dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie. Sono previste ulteriori proroghe fino a 6 mesi, su richiesta entro il 31 maggio 2021, e la possibilità di non applicare le deroghe entro il 3 marzo 2021.
Non sospensione o revoca per carenza di capacità finanziaria
L’articolo 13 consente, in deroga all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, che l’autorità competente non sospenda o revochi la licenza di un’impresa ferroviaria che, nel periodo 1o settembre 2020-30 giugno 2021, non soddisfi più i requisiti di capacità finanziaria, purché non vi siano rischi per la sicurezza e vi sia una prospettiva realistica di risanamento finanziario entro i sette mesi successivi.
Visite mediche per i certificati di conduzione di navi
L’articolo 14 proroga di 10 mesi i termini per le visite mediche richieste ai titolari di certificati di conduzione di navi che compiono 65 anni, quando le scadenze ricadono tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, mantenendo validi i certificati per lo stesso periodo. Gli Stati membri possono chiedere una ulteriore proroga entro il 31 maggio 2021; la Commissione può autorizzarla fino a 6 mesi. È possibile non applicare la deroga con comunicazione entro il 3 marzo 2021.
Certificati per la navigazione interna
L’articolo 15 proroga di 10 mesi la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna e dei documenti rilasciati prima del 6 ottobre 2018 ai sensi della direttiva 2006/87/CE, se in scadenza tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. È prevista la possibilità di ulteriore proroga fino a 6 mesi, previa autorizzazione della Commissione su richiesta entro il 31 maggio 2021, e la facoltà di non applicare le deroghe entro il 3 marzo 2021.
Sicurezza marittima: impianti portuali e addestramento
L’articolo 16 proroga al 30 settembre 2021 i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, nonché di 10 mesi gli intervalli di 18 mesi per alcune attività di addestramento, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori proroghe entro il 31 maggio 2021, con decisione della Commissione per un massimo di 6 mesi, oppure decidere di non applicare le deroghe entro il 3 marzo 2021.
Sicurezza dei porti e addestramento marittimo
L’articolo 17 proroga di 10 mesi, e comunque non oltre il 30 settembre 2021, i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti, nonché gli intervalli di 18 mesi per le attività di addestramento. Sono previste richieste di ulteriore proroga entro il 31 maggio 2021, con decisione della Commissione fino a 6 mesi, e la possibilità di non applicare le deroghe con comunicazione entro il 3 marzo 2021.
Rapporto con il regolamento (UE) 2020/698
L’articolo 18 stabilisce che il presente regolamento non pregiudica i diritti derivanti dalle decisioni della Commissione adottate ai sensi del regolamento (UE) 2020/698, nella misura in cui tali decisioni prevedano proroghe più ampie per gli stessi casi. Se le decisioni disciplinano gli stessi casi ma non prevedono proroghe aggiuntive rispetto al presente regolamento, prevale quest’ultimo.
Entrata in vigore, applicazione e retroattività
L’articolo 19 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 6 marzo 2021. Tuttavia, talune disposizioni sulle facoltà di non applicazione da parte degli Stati membri si applicano dal 23 febbraio 2021. Il regolamento ha efficacia retroattiva per gli effetti previsti dagli articoli da 2 a 18 e si applica agli Stati membri con esclusione del Regno Unito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 feb 2021Regolamento (UE) 2021/337
- Regolamento · 16 feb 2021Regolamento (UE) 2021/238
- Regolamento · 16 feb 2021Regolamento (UE) 2021/250
- Regolamento · 16 feb 2021Regolamento (UE) 2021/278
- Regolamento · 16 feb 2021Regolamento (UE) 2021/630
- Regolamento · 15 feb 2021Regolamento (UE) 2021/181
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →