Regolamento (UE) 2021/250
Regolamento (UE) 2021/250 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa della crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce deroghe temporanee al sistema "use it or lose it" delle bande orarie aeroportuali per evitare che i vettori aerei perdano i diritti storici a causa del drastico crollo del traffico dovuto alla pandemia. Amplia la nozione di nuovo concorrente, disciplina la riassegnazione di slot restituiti, consente adattamenti da parte dei coordinatori in presenza di parametri COVID-19 e prevede ipotesi di giustificazione del mancato utilizzo per misure pubbliche restrittive. Prevede inoltre poteri delegati alla Commissione per adeguare durata e soglie in funzione dell’evoluzione della crisi, oltre a obblighi di restituzione tempestiva e sanzioni nazionali per i comportamenti sistematicamente inadempienti.
Modifica temporanea del regolamento (CEE) n. 95/93 sulle bande orarie aeroportuali per attenuare gli effetti della crisi COVID-19 sul trasporto aereo.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei, ai coordinatori e ai facilitatori degli orari negli aeroporti dell’Unione soggetti al regolamento (CEE) n. 95/93, con particolare riferimento agli aeroporti coordinati e agli aeroporti ad orari facilitati. Le misure riguardano l’assegnazione, il mantenimento, la restituzione, la riassegnazione e il trasferimento delle bande orarie in specifiche stagioni di traffico comprese tra il 2020 e il 2022, nonché i casi in cui la capacità aeroportuale sia ridotta da misure sanitarie COVID-19 o da restrizioni pubbliche che incidono significativamente sulla domanda o sulla possibilità di operare voli. Sono previste esclusioni e limiti specifici, tra cui la restrizione della qualifica di "nuovo concorrente" per i gruppi che superino il 10 % delle bande orarie totali in un aeroporto nel giorno considerato.
Alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa della crisi COVID-19
Il regolamento modifica in via temporanea il regolamento (CEE) n. 95/93 per adattare il regime delle bande orarie al drastico e prolungato calo del traffico aereo causato dalla pandemia. Il legislatore UE intende evitare che i vettori perdano automaticamente i diritti storici su slot non utilizzati per ragioni indipendenti dalla loro volontà, preservando al contempo concorrenza, efficienza dell’allocazione e possibilità di riassegnare la capacità inutilizzata.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che la crisi COVID-19 ha determinato una forte riduzione della domanda e del traffico aereo, con effetti a partire dal 1° marzo 2020 e con prospettive di persistenza. Il regolamento mira quindi a introdurre regole speciali, limitate nel tempo, per impedire la perdita automatica delle serie di bande orarie e per attenuare gli effetti negativi sul mercato, evitando anche voli vuoti o quasi vuoti effettuati solo per mantenere gli slot.
Ambito soggettivo e temporale
Le nuove disposizioni incidono sul regime di assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati dell’Unione. Il periodo chiave di applicazione ruota attorno alle stagioni di traffico comprese tra il 2020 e il 2022, in particolare al periodo indicato dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, nonché alla stagione estiva 2021 e alla corrispondente stagione 2022. Alcune misure sono ancorate a finestre temporali specifiche, come il periodo 1 marzo 2020-27 marzo 2021, il periodo 23 gennaio 2020-29 febbraio 2020 per i collegamenti con la Cina continentale e Hong Kong, e il termine del 28 febbraio 2021 per la restituzione anticipata delle serie destinate al beneficio sull’anno successivo.
Nuova definizione di nuovo concorrente
L’articolo 2 è modificato per ampliare la nozione di "nuovo concorrente" nel periodo emergenziale. La definizione speciale include sia il vettore che, se accolto, si troverebbe a detenere meno di sette bande orarie in un aeroporto nel medesimo giorno, sia il vettore che richiede una serie per un servizio passeggeri senza scalo tra due aeroporti dell’Unione e che, in caso di accoglimento, resterebbe sotto le nove bande orarie giornaliere in quel medesimo aeroporto per quel servizio. Resta escluso il gruppo che, insieme alla propria capogruppo e alle controllate, superi il 10 % delle bande orarie totali assegnate nel giorno in un determinato aeroporto.
Obblighi informativi e coordinamento
I vettori che operano o intendono operare in aeroporti ad orari facilitati o coordinati devono trasmettere al facilitatore o al coordinatore tutte le informazioni pertinenti richieste, nella forma e nei termini stabiliti. In sede di domanda di assegnazione devono inoltre indicare se intendono avvalersi della qualifica di nuovo concorrente, così da consentire una corretta applicazione delle priorità di assegnazione.
Mantenimento dei diritti storici e riassegnazione temporanea
Il regolamento introduce un meccanismo di tutela per le serie di bande orarie restituite al pool e poi utilizzate temporaneamente da altri vettori. Se un vettore ha operato almeno cinque bande della serie durante la stagione di riferimento grazie alla riassegnazione temporanea, può ottenere priorità per la medesima serie nella successiva stagione corrispondente, purché il titolare originario non ne abbia già diritto. In presenza di più richiedenti, prevale chi ha operato il maggior numero di bande della serie.
Flessibilità operativa per i coordinatori
Quando siano applicabili parametri di coordinamento relativi alla COVID-19, il coordinatore può spostare o annullare bande orarie già richieste o assegnate, sentito il vettore interessato. La misura serve a consentire l’applicazione di parametri di capacità ridotta derivanti da misure sanitarie specifiche adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia.
Regime speciale per i nuovi concorrenti
Per i nuovi concorrenti il regolamento conferma, con formulazione aggiornata, limiti più stringenti sulla circolazione degli slot assegnati. Le bande non sono trasferibili prima di due stagioni di traffico corrispondenti, salvo acquisizione autorizzata di un’impresa fallita; gli spostamenti su altra rotta e gli scambi sono ugualmente limitati, con eccezioni soltanto funzionali al miglioramento della collocazione oraria rispetto alla richiesta iniziale o alla conservazione della priorità sulla nuova rotta in casi specifici.
Restituzione anticipata degli slot storici per l’estate 2021
Una misura centrale è la possibilità, per i vettori, di restituire anticipatamente al coordinatore l’intera serie di bande orarie prima del 28 febbraio 2021, così da favorirne la riassegnazione tempestiva. Chi aderisce conserva il diritto alla stessa serie nella stagione estiva 2022, ma solo entro il limite del 50 % delle bande detenute nella stagione comparabile 2020, salvo il caso dei vettori che nella stagione equivalente precedente abbiano avuto in media meno di 29 bande settimanali nello scalo interessato.
Mancato utilizzo per misure pubbliche anti-COVID
Il regolamento amplia anche le ipotesi in cui il mancato utilizzo di una banda può essere giustificato. Se autorità pubbliche introducono misure anti-COVID non ancora pubblicate al momento dell’assegnazione e tali misure incidono significativamente sulla redditività, sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda, il mancato utilizzo non deve pregiudicare i diritti del vettore. La norma copre chiusure di frontiere, spazi aerei o aeroporti, restrizioni di viaggio, misure di quarantena, limitazioni dei servizi essenziali e restrizioni alla mobilità degli equipaggi. L’effetto è limitato al periodo di applicazione delle misure e a un ulteriore massimo di sei settimane, con ulteriori precisazioni se le misure terminano poco prima della fine della stagione. La giustificazione non opera se le bande vengono deviate su rotte non colpite e può coprire al massimo due periodi consecutivi di programmazione.
Regime transitorio del "considerato operato"
L’articolo 10 bis disciplina il trattamento di alcune bande come se fossero state operate dal vettore originario, ai fini delle regole di utilizzo che consentono di mantenere i diritti storici. Per il periodo 1 marzo 2020-27 marzo 2021, e per il periodo 23 gennaio 2020-29 febbraio 2020 per i collegamenti con Cina e Hong Kong, i coordinatori devono considerare operate le bande assegnate. Per le bande messe a disposizione nel periodo 28 marzo 2021-30 ottobre 2021, il diritto alla stessa serie nella stagione successiva sorge se il vettore dimostra di aver operato almeno il 50 % del tempo della serie. Per questo periodo si applica anche una soglia ridotta al 50 % per le percentuali di cui agli articoli 10, paragrafo 4, e 14, paragrafo 6, lettera a).
Disponibilità delle bande non utilizzate e ruolo della Commissione
I vettori devono mettere a disposizione del coordinatore, almeno tre settimane prima dell’operazione, le bande che non intendono utilizzare. La Commissione può adottare atti delegati, fino al 21 febbraio 2022, per modificare sia il periodo di applicazione dell’alleggerimento sia le soglie percentuali, entro un intervallo compreso tra il 30 % e il 70 %, sulla base dei dati Eurocontrol e dell’evoluzione del traffico. Gli atti delegati devono essere adottati entro termini prefissati per consentire l’adeguamento alle stagioni estiva e invernale successive; in caso di urgenza, si applica la procedura accelerata prevista dal regolamento.
Sanzioni e revoca per cessazione delle attività
Gli Stati membri devono predisporre sanzioni o misure equivalenti efficaci, proporzionate e dissuasive per i vettori che omettano sistematicamente e deliberatamente di rispettare il regolamento. Inoltre, se il coordinatore accerta che un vettore ha cessato le attività in un aeroporto e non può più utilizzare le bande assegnate, deve revocare la serie per il resto della stagione e destinarla al pool, sentito il vettore interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione ampliata di nuovo concorrente
Per il periodo di applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, viene introdotta una definizione speciale di "nuovo concorrente" all’articolo 2, lettera b bis), che include: i) il vettore che, se la domanda fosse accolta, detenerebbe meno di sette bande orarie in un aeroporto nel medesimo giorno; ii) il vettore che chiede una serie di bande orarie per un servizio passeggeri senza scalo tra due aeroporti UE, quando al massimo altri due vettori svolgono il medesimo servizio e, se la domanda fosse accolta, il vettore detenerebbe comunque meno di nove bande orarie nel medesimo aeroporto quel giorno. È escluso chi, con società madre e controllate, detenga più del 10 % delle bande orarie totali assegnate nel giorno in un aeroporto.
Informazioni da fornire al coordinatore
L’articolo 7, paragrafo 1, impone ai vettori che operano o intendono operare in aeroporti coordinati o ad orari facilitati di fornire tutte le informazioni pertinenti richieste, nella forma e nei termini indicati. In sede di domanda di assegnazione, il vettore deve indicare se intende beneficiare della qualifica di nuovo concorrente ai sensi dell’articolo 2, lettera b) o b bis).
Mantenimento delle bande orarie e priorità su serie restituite
L’articolo 8 è integrato da un nuovo paragrafo 2 bis: durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, una serie di bande orarie restituita al pool alla fine della stagione di riferimento è assegnata, su richiesta, nella successiva stagione corrispondente al vettore che abbia operato almeno cinque bande orarie della serie grazie alla riassegnazione temporanea, purché il titolare originario non ne abbia diritto nella successiva stagione in base al paragrafo 2. Se più richiedenti soddisfano i requisiti, prevale chi ha operato il maggior numero di bande orarie della serie.
Poteri del coordinatore in caso di parametri di coordinamento COVID-19
Durante il periodo in cui si applicano parametri di coordinamento relativi alla COVID-19, il coordinatore può modificare la collocazione oraria delle bande richieste o assegnate oppure annullarle, dopo aver sentito il vettore interessato, per consentire la corretta applicazione dei parametri e tenendo conto delle regole e linee direttrici dell’articolo 8, paragrafo 5.
Limitazioni ai trasferimenti, spostamenti e scambi per i nuovi concorrenti
L’articolo 8 bis, paragrafo 3, viene riscritto per stabilire che le bande assegnate a un nuovo concorrente non possono essere trasferite prima di due stagioni di traffico corrispondenti, salvo acquisizione legalmente autorizzata di un’impresa fallita. Sono previste regole analoghe per lo spostamento su altra rotta e per lo scambio, con eccezione solo per migliorare la collocazione oraria rispetto alla richiesta iniziale.
Restituzione anticipata delle bande storiche per la stagione estiva 2021
L’articolo 10, paragrafo 2 bis, consente, in deroga al criterio ordinario di priorità, di mantenere il diritto alla stessa serie di bande orarie per la stagione 2022 se la serie assegnata per il periodo 28 marzo 2021-30 ottobre 2021 viene messa a disposizione del coordinatore per la riassegnazione prima del 28 febbraio 2021. La disposizione vale solo per le serie assegnate allo stesso vettore nel periodo 29 marzo 2020-24 ottobre 2020 e limita il beneficio al 50 % delle bande orarie assegnate in quel periodo, salvo che il vettore abbia ricevuto in media meno di 29 bande orarie a settimana nella stagione equivalente precedente.
Giustificazione del mancato utilizzo per misure pubbliche anti-COVID
L’articolo 10, paragrafo 4, lettera e), consente di giustificare il mancato utilizzo di bande orarie quando autorità pubbliche introducano misure anti-COVID non pubblicate al momento dell’assegnazione e tali misure incidano in modo significativo sulla redditività, sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda. Sono coperti, tra l’altro, chiusure di frontiere, spazi aerei o aeroporti, restrizioni di viaggio, quarantene/isolamenti, limitazioni ai servizi essenziali e forti restrizioni per gli equipaggi. L’effetto della giustificazione dura per il periodo di applicazione delle misure e fino a un massimo ulteriore di sei settimane, con limiti specifici se le misure cessano poco prima della fine della stagione; la disposizione vale solo per le rotte già servite prima della pubblicazione delle misure, cessa se le bande sono usate su rotte non colpite, e può coprire al massimo due periodi consecutivi di programmazione.
Nuovi concorrenti: priorità nella selezione
All’articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, è dato rilievo prioritario, tra i nuovi concorrenti, a quelli che soddisfano i requisiti delle lettere b), punti i) e ii), b), punti i) e iii), o b bis), punti i) e ii), dell’articolo 2.
Regime transitorio delle bande considerate operate
Il nuovo articolo 10 bis stabilisce che, ai fini degli articoli 8, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate dal vettore inizialmente assegnatario le bande orarie nel periodo 1 marzo 2020-27 marzo 2021; per i collegamenti tra aeroporti UE e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il periodo considerato è 23 gennaio 2020-29 febbraio 2020. Per le bande messe a disposizione per la riassegnazione nel periodo 28 marzo 2021-30 ottobre 2021, il diritto alla medesima serie nella stagione successiva sorge se il vettore dimostra di aver operato almeno il 50 % del tempo della serie nella stagione di assegnazione.
Riduzione temporanea della soglia di utilizzo e facoltà di restituzione
Per il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, i valori percentuali di utilizzo previsti dagli articoli 10, paragrafo 4, e 14, paragrafo 6, lettera a), scendono al 50 %. I vettori devono mettere a disposizione del coordinatore, almeno tre settimane prima dell’operazione, le bande che non intendono utilizzare, per la riassegnazione ad altri vettori.
Poteri delegati della Commissione
L’articolo 10 bis, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, fino al 21 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, per modificare il periodo di applicazione dell’alleggerimento e i valori percentuali entro una forchetta tra il 30 % e il 70 %, sulla base dei dati Eurocontrol, dell’evoluzione del traffico e degli indicatori di domanda. Gli atti delegati devono essere adottati entro il 31 dicembre per la stagione estiva successiva e non oltre il 31 luglio per la stagione invernale successiva; in caso di urgenza si applica la procedura d’urgenza dell’articolo 12 ter.
Sanzioni e revoca delle bande per cessazione delle operazioni
L’articolo 14, paragrafo 5, impone agli Stati membri di stabilire sanzioni o misure equivalenti effettive, proporzionate e dissuasive per i vettori che omettano sistematicamente e deliberatamente di conformarsi al regolamento. Il nuovo articolo 14, paragrafo 6, lettera c), prevede che, durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, se il coordinatore accerta che un vettore ha cessato le attività in un aeroporto e non può più operare le bande assegnate, revoca la serie per il resto della stagione e la conferisce al pool, dopo aver sentito il vettore.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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