Regolamento (UE) 2021/278
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione del 16 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia e, non essendo stata ricevuta alcuna opposizione, ha autorizzato la modifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse", iscritta nel registro UE delle DOP/IGP, e quindi ai prodotti conformi al relativo disciplinare. Riguarda la modifica del disciplinare proposta dalla Francia e pubblicata ai fini dell’opposizione a livello unionale. Ha efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; non contiene esclusioni specifiche ulteriori.
Approvazione di una modifica del disciplinare della DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Contesto procedurale
La Commissione afferma di aver esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione era già registrata in base al regolamento (CE) n. 1107/96, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013.
Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni
La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata.
Effetti normativi dell’atto
L’articolo 1 sancisce l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GUUE per la denominazione interessata. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse" (DOP).
Presupposti procedurali dell’approvazione
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e precisa che la domanda della Francia è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella GUUE in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori ostacoli procedurali.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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