Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/278

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione del 16 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)

Normativa europea32021R0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia e, non essendo stata ricevuta alcuna opposizione, ha autorizzato la modifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse", iscritta nel registro UE delle DOP/IGP, e quindi ai prodotti conformi al relativo disciplinare. Riguarda la modifica del disciplinare proposta dalla Francia e pubblicata ai fini dell’opposizione a livello unionale. Ha efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Approvazione di una modifica del disciplinare della DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla DOP "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Contesto procedurale

La Commissione afferma di aver esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione era già registrata in base al regolamento (CE) n. 1107/96, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013.

Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata.

Effetti normativi dell’atto

L’articolo 1 sancisce l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GUUE per la denominazione interessata. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Volaille de Bresse"/"Poulet de Bresse"/"Poularde de Bresse"/"Chapon de Bresse" (DOP).

Presupposti procedurali dell’approvazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e precisa che la domanda della Francia è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella GUUE in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori ostacoli procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geografichediritto agroalimentareregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.