Ordinanza n. 3333/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale di Unioncamere n. 23 del 27.01.2023 con cui è stato disposto il parziale divieto di prosecuzione dell''attività di cui alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate da Consorzio Servizi Qualificati in data 8/9/2017, limitatamente alle attività di verificazione periodica su contatori di gas con portata da 16m3/h a 2500 m3/h comunicato a mezzo PEC il 31.01.2023; della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento AR di ACCREDIA del 13 gennaio 2023, comunicata con nota del 13.01.2023 recante protocollo DC2023UTA011, nella parte in cui ha deliberato “l''adozione di un Provvedimento Sanzionatorio Maggiore a Vostro carico, consistente nella Riduzione dello Scopo di Accreditamento con l''eliminazione dell''attività di Verificazione Periodica (in laboratorio) di contatori di gas con portata da 16 m3/h a 2500 m3/h per tutte le tipologie di contatori, ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n.93”; della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento AR di ACCREDIA del 16.12.2022, comunicata con nota del 21.12.2022, recante protocollo DC2022UTA, nella parte in cui non ha confermato l''accreditamento per l''attività di verificazione periodica in campo dei contatori di energia termica; nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali la scheda di accreditamento per la seduta del Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR) del 16.12.2022; il regolamento per l''accreditamento degli Organismi di Certificazione di Ispezione - Parte Generale RG-01. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio servizi qualificati Ciq il 7 aprile 2026: - della Delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA CPR) del 28 gennaio 2026, comunicata con nota Prot. DC2026UTL010 del 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta a carico del Consorzio ricorrente la sanzione della "Revoca dell’Accreditamento emesso nello Schema ISP (Certificato n. 01091 Inspection)"; (Doc. 25) - del verbale della riunione del CSA CPR del 28 gennaio 2026; (Doc. 26) nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra cui in particolare: - la lettera Prot. DC2025UTA015 del 05.02.2025, a firma del Vice Direttore del Dipartimento Dott. Lorenzo Petrilli; (Doc. 35) - il rapporto della II visita di sorveglianza del 23-24 novembre 2024; (Doc. 30) - il rapporto della I visita di sorveglianza del 14-16 settembre 2023; (Doc. 28) - la comunicazione Accredia del 20.10.2023; (Doc. 29)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Domanda ex art. 59 c.p.a. di esecuzione di misure cautelari riferite alla sospensione della revoca dell’accreditamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ed ente accreditatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio aveva impugnato, con il ricorso introduttivo, il parziale divieto di prosecuzione di alcune attività oggetto di SCIA, nonché precedenti determinazioni di Accredia relative alla riduzione dello scopo e alla mancata conferma dell’accreditamento. Con motivi aggiunti aveva impugnato la revoca dell’accreditamento disposta nel gennaio 2026. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti, con sospensione della revoca, il ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 c.p.a. chiedendo l’esecuzione della misura cautelare anche con riguardo alle attività di rinnovo o proroga dell’accreditamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di esecuzione delle misure cautelari. Ha rilevato che le attività di rinnovo o proroga dell’accreditamento, in quanto riferite al segmento procedimentale successivo alla scadenza naturale, costituiscono procedimenti autonomi e distinti rispetto a quello inciso dalla precedente misura cautelare, che aveva sospeso esclusivamente il provvedimento di revoca dell’accreditamento. Mancando quindi i presupposti per estendere o eseguire la misura cautelare nei termini richiesti, l’istanza ex art. 59 c.p.a. è stata rigettata. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza ex art. 59 c.p.a.
La domanda di esecuzione delle misure cautelari è stata ritenuta infondata perché diretta a incidere su procedimenti di rinnovo o proroga dell’accreditamento autonomi e distinti da quello oggetto della cautela concessa.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non si estende automaticamente a procedimenti successivi, autonomi e distinti, anche se collegati alla medesima posizione sostanziale del destinatario.
- La domanda di esecuzione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a. può essere accolta soltanto nei limiti oggettivi del provvedimento cautelare già adottato e non può trasformarsi in uno strumento per ottenere effetti ulteriori su segmenti procedimentali diversi.
- La sospensione cautelare della revoca di un accreditamento non comporta, di per sé, l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare o prorogare l’accreditamento quando tali attività riguardino un procedimento successivo alla scadenza naturale e dotato di autonomia procedimentale.
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