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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 264/2024 in data 28 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 264/2024, concernente l’accredito della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 264/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per complessivi euro 1.000,00 riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito la condanna. Ha chiesto l’accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato e ha utilizzato, per il giudizio di ottemperanza, la procura conferita nel giudizio civile, estesa a ogni stato e grado del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento, non contestato dall’Amministrazione rimasta contumace. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario. Ha ritenuto valida la procura rilasciata per il giudizio civile, poiché estesa a ogni stato e grado del procedimento, anche ai fini del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una condanna al pagamento o all’attribuzione di un importo determinato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, mediante gli adempimenti necessari a rendere disponibile l’importo di euro 1.000,00 sulla carta docente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l’Amministrazione dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, calcolati dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali notificati.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto alla carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione condannata non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dalla pronuncia.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale e, una volta inutilmente decorso, consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza, purché il provvedimento sia passato in giudicato ove ciò sia richiesto dalla natura della condanna.
  • Quando la procura alle liti conferita nel giudizio civile estende i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, essa può legittimare anche la proposizione del giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una condanna a prestazione pecuniaria determinata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione a una condanna pecuniaria rimasta ineseguita, in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, computati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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