Cassazione Civile, Ordinanza n. 04881/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 14.928,29 relativo alla fornitura di prodotti ortofrutticoli. La società ingiunta propose opposizione, respinta dal Tribunale; la Corte d'appello confermò il rigetto ritenendo provata la fornitura mediante fatture, documenti di trasporto, prove testimoniali e contabili bancarie, e ritenendo altresì sussistente la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la natura sostanzialmente defatigatoria dell'opposizione. In Cassazione la società ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 1398 c.c. e 112 e 132 c.p.c., lamentando l'omesso esame del motivo d'appello con cui aveva contestato l'inefficacia/nullità del contratto verbale perché concluso da soggetto privo di poteri rappresentativi e senza mandato scritto; 2) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che il solo rigetto della domanda non bastasse a giustificare la condanna per responsabilità processuale aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, pur essendo vero che il difetto di rappresentanza del falsus procurator è rilevabile come difesa del pseudo-rappresentato, nel caso concreto il consorzio aveva fatto proprio il contratto tramite un comportamento univoco di ratifica tacita, avendo provveduto all'inoltro della merce; inoltre non vi è stata omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva esaminato congiuntamente le doglianze e affrontato il nucleo sostanziale della censura. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una valutazione caso per caso di abuso del processo, desumibile oggettivamente dagli atti, e che la Corte d'appello aveva correttamente ravvisato nella proposizione dell'opposizione e nelle tesi difensive una condotta pretestuosa e defatigatoria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1398 c.c.
Nel contratto concluso da falsus procurator il difetto di potere rappresentativo è elemento costitutivo della pretesa del terzo; tuttavia il comportamento univoco dello pseudo-rappresentato può integrare ratifica tacita del contratto.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando l'eccezione, pur non espressamente esaminata, risulta incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa e il giudice ha comunque trattato il tema sostanziale.
art. 132 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro della censura sulla motivazione/decisione, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
art. 360 c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso; la Corte esclude che i vizi prospettati si siano effettivamente verificati.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna presuppone un abuso oggettivo del processo, valutato caso per caso in base alla correttezza e alla pretestuosità della condotta, anche senza dolo o colpa grave.
art. 378 c.p.c.
La memoria depositata non apporta elementi idonei a mutare il quadro decisorio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi, la mancata spendita del potere non impedisce la tutela del terzo se lo pseudo-rappresentato pone in essere condotte univoche di ratifica tacita, idonee a fare proprio il negozio.
- L'eccezione o censura relativa al difetto di rappresentanza non integra omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia deciso in modo incompatibile con l'eccezione e abbia comunque affrontato il nucleo sostanziale della questione.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è una sanzione autonoma di carattere pubblicistico, applicabile anche d'ufficio, che richiede la verifica di un abuso oggettivo dello strumento processuale, desumibile dagli atti e dalle condotte, senza necessità di accertare dolo o colpa grave.
- L'abuso del processo può essere desunto dalla proposizione di difese o impugnazioni oggettivamente pretestuose o defatigatorie, incompatibili con un uso corretto e proporzionato delle prerogative processuali.
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