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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-788/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2020. — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C. e Stanleybet Malta Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse. — Causa C-788/18

Giurisprudenza europea62018CJ0788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che l’imposta unica italiana sulle scommesse, applicata ai CTD che raccolgono scommesse in Italia per conto di un operatore stabilito in altro Stato membro e, in solido, all’operatore estero, non viola la libera prestazione dei servizi. Secondo la Corte, la disciplina non opera alcuna distinzione fondata sul luogo di stabilimento e non rende meno attraente l’attività del prestatore estero rispetto a quella dei soggetti nazionali. La terza questione è stata dichiarata irricevibile perché riferita a una normativa non applicabile all’anno d’imposta controverso.

Libera prestazione dei servizi e imposta unica sulle scommesse: compatibilità con l’articolo 56 TFUE dell’assoggettamento dei CTD italiani e, in solido, degli operatori esteri

La questione giuridica

Se l’articolo 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e non discriminazione e la giurisprudenza in materia di giochi e scommesse ostino a una disciplina italiana che: (i) assoggetta all’imposta unica sui giochi i Centri di Trasmissione Dati (CTD) che operano in Italia per conto di bookmaker stabiliti in un altro Stato membro, e, in via eventuale, i bookmaker esteri in solido con i CTD; (ii) prevede tale imposizione solo per i CTD che operano per operatori esteri e non per quelli che operano per concessionari nazionali; (iii) impone, per una normativa sopravvenuta, un imponibile forfettario maggiorato pari al triplo della media della raccolta provinciale.

Principio di diritto

L’articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti all’imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti in un altro Stato membro, anche se privi di concessione, quando l’imposta si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale e non introduce un regime fiscale diverso in funzione dello Stato di stabilimento. La terza questione è irricevibile se la normativa sopravvenuta cui si riferisce non è applicabile al procedimento principale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 52 TFUE
  • Articolo 57 TFUE
  • Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
  • Articolo 267 TFUE

Imposta unica sulle scommesse e libera prestazione dei servizi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Parma in materia di giochi d’azzardo e fiscalità. Il giudizio principale opponeva Stanleyparma Sas e Stanleybet Malta Ltd all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione a un avviso di accertamento per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse.

Fatti e procedimento principale

Stanleybet Malta operava in Italia tramite Centri di Trasmissione di Dati (CTD), tra cui Stanleyparma, in base a un rapporto di mandato. I CTD, collocati in locali aperti al pubblico, mettevano a disposizione dei giocatori un collegamento telematico e trasmettevano i dati delle giocate al mandante. Stanleybet Malta non era titolare né di concessione né di licenza di polizia.

L’ADM aveva notificato a Stanleyparma, e in subordine a Stanleybet Malta quale obbligata solidale, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, applicando l’articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1998 come interpretato dall’articolo 1, comma 66, della legge di stabilità 2011. Le ricorrenti contestavano la compatibilità della disciplina con l’articolo 56 TFUE e con i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 del decreto legislativo n. 504/1998, che assoggetta all’imposta unica i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo;
  • l’articolo 3 del medesimo decreto, che individua i soggetti passivi nei gestori dei concorsi pronostici e delle scommesse;
  • l’articolo 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, che estende l’imposta anche in assenza o inefficacia della concessione e chiarisce che soggetto passivo è chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, scommesse per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all’estero, prevedendo la responsabilità solidale del mandante;
  • l’articolo 16 del decreto ministeriale n. 111/2006, che pone il pagamento dell’imposta in capo al concessionario;
  • la legge di stabilità 2015, richiamata solo per la terza questione, che prevedeva un imponibile forfettario pari al triplo della media della raccolta provinciale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se il diritto dell’Unione ostasse a una disciplina che:

  • assoggetta i CTD italiani che raccolgono scommesse per operatori stabiliti in un altro Stato membro all’imposta unica, con eventuale responsabilità solidale del bookmaker estero;
  • prevede tale imposizione solo per i CTD che operano per operatori esteri e non per quelli che operano per concessionari nazionali, pur svolgendo un’attività analoga;
  • impone, per una normativa successiva, un imponibile forfettario più gravoso.

Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione

La Corte ricorda anzitutto che i giochi d’azzardo rientrano nell’ambito dell’articolo 56 TFUE quando almeno un prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui il servizio è offerto. Ricorda inoltre che la libera prestazione dei servizi vieta non solo le discriminazioni fondate sulla nazionalità, ma anche le restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Nel settore dei giochi d’azzardo, la Corte ribadisce la legittimità del sistema delle concessioni come strumento di controllo e prevenzione di attività criminali o fraudolente. Ai fini della discriminazione, il raffronto va effettuato tra situazioni analoghe: non vi è violazione se situazioni diverse non sono trattate allo stesso modo o se eventuali differenziazioni sono oggettivamente giustificate.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che l’imposta unica colpisce tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento. Di conseguenza, l’applicazione dell’imposta a Stanleybet Malta non è discriminatoria e non introduce un regime fiscale diverso tra prestazioni rese in Italia o in altri Stati membri.

Quanto all’eventuale doppia imposizione, la Corte ribadisce che gli Stati membri conservano autonomia fiscale e non sono tenuti ad armonizzare i propri sistemi per eliminare la doppia imposizione derivante dall’esercizio parallelo delle rispettive competenze impositive.

Quanto alla posizione di Stanleyparma, la Corte rileva che la società svolge attività di offerta e raccolta di scommesse per conto di Stanleybet Malta, quindi un’attività assimilabile, sul piano funzionale, a quella degli operatori che gestiscono scommesse nazionali. Tuttavia, a differenza degli operatori nazionali, Stanleyparma raccoglie scommesse per conto di un soggetto stabilito in un altro Stato membro; pertanto non si trova in una situazione analoga a quella dei concessionari nazionali ai fini della disciplina contestata. Non vi è quindi restrizione discriminatoria né compromissione della libera prestazione dei servizi.

Decisione sulla terza questione

La terza questione viene dichiarata irricevibile. La Corte rileva che la disciplina della legge n. 190/2014 non si applica alla controversia principale, poiché l’avviso di accertamento riguarda l’anno d’imposta 2011. Poiché la norma sopravvenuta non è pertinente alla soluzione della lite, la questione non è utile ai fini del giudizio e non può essere esaminata.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 56 TFUE non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dalla sede di tali operatori e dall’assenza di concessione.

Il principio di fondo è che una disciplina fiscale sulle scommesse applicata in modo generale a chi gestisce raccolte sul territorio nazionale, senza differenziazioni basate sullo Stato membro di stabilimento, non integra una restrizione vietata alla libera prestazione dei servizi, anche se comporta un diverso trattamento funzionale tra CTD collegati a operatori esteri e soggetti che operano nell’ambito del sistema concessorio nazionale.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei servizigiochi d’azzardo e scommessefiscalità diretta e imposta unicanon discriminazioneconcessioni e regolazione dei servizi

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