Corte di giustizia, Sentenza C-836/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020. — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contro RH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo di far fronte alle esigenze del coniuge – Mancanza di risorse sufficienti del cittadino dell’Unione – Obbligo di convivenza dei coniugi – Normativa e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione. — Causa C-836/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il caso di un cittadino marocchino cui era stato negato il permesso di soggiorno come familiare di una cittadina spagnola mai esercitante la libera circolazione. Ha chiarito che, in linea di principio, la domanda può essere soggetta a requisiti economici, ma l’autorità nazionale non può applicarli in modo automatico senza verificare un eventuale rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 20 TFUE. La mera obbligazione di convivenza coniugale prevista dal diritto spagnolo non è sufficiente, da sola, a fondare un diritto di soggiorno derivato.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 20 TFUE: diritto di soggiorno derivato del coniuge cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione mai mobile, e limite alla prassi nazionale che subordina il permesso alla sola disponibilità di risorse sufficienti.
La questione giuridica
Se l’articolo 20 TFUE osti a che lo Stato membro respinga la domanda di soggiorno del coniuge cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione, mai esercitante la libera circolazione, per il solo difetto di risorse sufficienti del cittadino dell’Unione, senza una verifica concreta di un rapporto di dipendenza tale da costringere quest’ultimo a lasciare l’Unione; e se, in particolare, l’obbligo di convivenza coniugale previsto dal diritto nazionale sia di per sé sufficiente a integrare tale rapporto di dipendenza.
Principio di diritto
L’articolo 20 TFUE osta a una prassi nazionale che respinga automaticamente la domanda di soggiorno del coniuge cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione mai mobile, basandosi solo sull’insufficienza di risorse del cittadino dell’Unione, se non è previamente verificato se esista tra i due un rapporto di dipendenza tale che il diniego costringa di fatto il მოქალაქino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione. Tuttavia, il solo obbligo di convivenza derivante dal matrimonio secondo il diritto nazionale non basta, di per sé, a dimostrare un siffatto rapporto di dipendenza e non impone il rilascio di un diritto di soggiorno derivato.
Norme richiamate
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 3 direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7 direttiva 2004/38/CE
- Costituzione spagnola, articolo 32
- Código Civil spagnolo, articoli 68 e 70
- Real Decreto 240/2007, articoli 1, 2 e 7
Diritto di soggiorno derivato del coniuge di cittadino dell’Unione mai mobile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha in materia di soggiorno del coniuge cittadino di paese terzo di una cittadina spagnola che non aveva mai esercitato la libera circolazione. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 20 TFUE alla luce della prassi spagnola che subordina il permesso di soggiorno alla disponibilità, in capo al cittadino dell’Unione, di risorse economiche sufficienti.
Fatti e procedimento principale
RH, cittadino marocchino, aveva sposato in Spagna una cittadina spagnola e aveva chiesto un permesso di soggiorno temporaneo come familiare di un cittadino dell’Unione. L’amministrazione aveva respinto la domanda perché la moglie non aveva dimostrato di disporre di risorse sufficienti per sé e per il coniuge, applicando l’articolo 7 del Real Decreto 240/2007. Il giudice del rinvio rilevava che le autorità non avevano esaminato le circostanze concrete della coppia, né il possibile contributo economico del padre della moglie, né l’eventuale conseguenza di costringere la cittadina spagnola a lasciare l’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 20 TFUE, base dello status di cittadino dell’Unione;
- l’articolo 267 TFUE, quale fondamento del rinvio;
- la direttiva 2004/38/CE, in particolare gli articoli 3 e 7, che disciplinano il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione che si spostano in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e dei loro familiari;
- il diritto spagnolo, e in particolare l’articolo 68 e l’articolo 70 del Código Civil, nonché l’articolo 7 del Real Decreto 240/2007.
Prima questione: obbligo di convivenza e rapporto di dipendenza
La Corte afferma che, per un cittadino di maggiore età, il rapporto di dipendenza idoneo a fondare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE può sussistere solo in casi eccezionali, alla luce di tutte le circostanze pertinenti. Il solo vincolo matrimoniale, anche se il diritto nazionale impone la convivenza tra coniugi, non basta a dimostrare che il cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione se il coniuge straniero fosse allontanato.
La Corte sottolinea inoltre che uno Stato membro non può imporre ai propri cittadini di lasciare il territorio nazionale per adempiere a obblighi derivanti dal matrimonio, perché ciò contrasterebbe con il principio, di rilievo internazionale, del diritto del cittadino di rientrare e soggiornare nel proprio Stato. Ne consegue che l’obbligo di convivenza previsto dal diritto spagnolo non è di per sé sufficiente per riconoscere un diritto di soggiorno derivato al coniuge straniero.
Seconda questione: automatismo del requisito delle risorse sufficienti
Quanto alla prassi amministrativa spagnola, la Corte osserva che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non si applica alle domande di ricongiungimento di un cittadino di paese terzo con un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato la libera circolazione. Tuttavia, in situazioni molto particolari, l’articolo 20 TFUE impone il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato se il diniego costringerebbe di fatto il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione, privandolo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi alla cittadinanza.
La Corte afferma quindi che uno Stato membro non può respingere automaticamente la domanda solo perché il cittadino dell’Unione non dispone di risorse sufficienti. L’autorità nazionale deve invece verificare, sulla base degli elementi forniti dalle parti e, se necessario, mediante ulteriori accertamenti, se esista un rapporto di dipendenza tale da rendere necessario, in via di principio, il rilascio del diritto di soggiorno derivato al familiare straniero. La Corte precisa che il motivo economico legato alla tutela delle finanze pubbliche non può giustificare una restrizione così grave del nucleo essenziale dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione.
Riferimento alla giurisprudenza precedente
La decisione richiama espressamente la sentenza K.A. e a. (C‑82/16), oltre alle sentenze CS, Rendón Marín, Chavez-Vilchez, Zhu e Chen, Bajratari e Lounes. In particolare, la Corte ribadisce che il diritto di soggiorno derivato ex articolo 20 TFUE esiste solo quando il diniego comporterebbe, in fatto, la partenza dall’Unione del cittadino europeo interessato.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 20 TFUE osta al diniego automatico del soggiorno al coniuge cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione mai mobile, se non si verifica concretamente un rapporto di dipendenza tale da costringere il cittadino dell’Unione a lasciare l’Unione;
- non sussiste un tale rapporto di dipendenza per il solo fatto che il diritto nazionale imponga ai coniugi la convivenza.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza impone alle amministrazioni nazionali un esame individualizzato delle domande di soggiorno in contesti familiari potenzialmente ricadenti nell’articolo 20 TFUE. L’insufficienza delle risorse economiche del cittadino dell’Unione non può essere applicata come filtro automatico quando vi sia il rischio che il rifiuto determini, in concreto, l’uscita del cittadino europeo dal territorio dell’Unione.
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