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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-427/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 febbraio 2020. — Servizio europeo per l'azione esterna contro Ruben Alba Aguilera e a. — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari e agenti – Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) – Retribuzioni – Statuto – Articolo 110 – Personale dell’Unione europea con sede di servizio in un paese terzo – Allegato X – Articolo 1, terzo comma, e articolo 10 – Indennità correlata alle condizioni di vita – Valutazione e revisione annuali – Riduzione per il personale con sede di servizio in Etiopia – Necessità di adottare preventivamente disposizioni generali di esecuzione – Portata. — Causa C-427/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione del SEAE e respinge il secondo, chiarendo che l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto non crea un obbligo generale di adottare disposizioni generali di esecuzione per tutte le norme dell’allegato, compreso l’articolo 10 sull’ICV. Ne consegue che il Tribunale ha errato nell’annullare la riduzione dell’indennità per il personale in Etiopia per il solo difetto di DGE. La causa viene però rinviata al Tribunale, perché restano da esaminare gli altri motivi di annullamento non trattati in primo grado.

Impugnazione del SEAE sulla necessità di adottare disposizioni generali di esecuzione prima di ridurre l’indennità correlata alle condizioni di vita per il personale in Etiopia

La questione giuridica

Se l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto imponga l’adozione di disposizioni generali di esecuzione per l’intero allegato X, e quindi anche per l’articolo 10 sull’indennità correlata alle condizioni di vita, prima che il SEAE possa modificare annualmente tale indennità; e, in subordine, se la struttura e il grado di precisione dell’articolo 10 rendano comunque necessarie tali disposizioni per evitare un’applicazione arbitraria.

Principio di diritto

L’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto non impone l’adozione di disposizioni generali di esecuzione per tutto l’allegato X, né per l’articolo 10 sull’indennità correlata alle condizioni di vita; esso si limita a indicare la procedura da seguire quando, per una specifica disposizione, le DGE siano effettivamente richieste ai sensi dello Statuto. Poiché l’articolo 10 prevede una propria disciplina di attuazione e non presenta un livello di indeterminatezza tale da imporre DGE per evitare arbitrarietà, il Tribunale ha errato nell’annullare la decisione del SEAE solo per mancanza di DGE; la sentenza è quindi annullata nei capi relativi all’annullamento e alle spese, con rinvio al Tribunale per l’esame dei motivi residui.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 1 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 101 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato X allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 2 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 3 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 5 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 15 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 21 dell’allegato X allo Statuto
  • Articolo 23 dell’allegato X allo Statuto
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, articoli 10 e 118
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87

Riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita per il personale del SEAE in Etiopia

La pronuncia riguarda un’impugnazione del SEAE avverso una sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione amministrativa del 19 aprile 2016, con cui era stata ridotta dal 30% al 25% dell’importo di riferimento l’indennità correlata alle condizioni di vita (ICV) per il personale dell’Unione con sede di servizio in Etiopia. La Corte è chiamata a stabilire se, prima di adottare tale revisione annuale, il SEAE dovesse necessariamente adottare disposizioni generali di esecuzione (DGE) per l’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti in primo grado, funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali del SEAE in servizio in Etiopia, avevano contestato la decisione di riduzione dell’ICV mediante reclami amministrativi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinti con decisione del 9 novembre 2016. Essi avevano quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione controversa e il risarcimento del danno morale.

Il Tribunale aveva accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X imponesse l’adozione di DGE per l’intero allegato X, compreso l’articolo 10 sull’ICV, e aveva pertanto annullato la decisione del SEAE nella parte relativa alla riduzione dell’indennità per l’Etiopia.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 ter dello Statuto, secondo cui il SEAE è assimilato alle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione dello Statuto;
  • l’articolo 101 bis dello Statuto, che rinvia all’allegato X per il regime speciale del personale in paesi terzi;
  • l’articolo 110 dello Statuto, che disciplina l’adozione delle DGE previo consulto del comitato del personale e parere del comitato dello Statuto;
  • l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X, secondo cui le DGE sono stabilite conformemente all’articolo 110;
  • l’articolo 10 dell’allegato X, relativo all’ICV, che prevede una valutazione e, se del caso, revisione annuale da parte dell’APN previo parere del comitato del personale, nonché l’adozione di "disposizioni particolareggiate di attuazione".

Sono inoltre richiamati il RAA, applicabile agli agenti temporanei e contrattuali, e le decisioni del SEAE del 17 dicembre 2013 e del 3 dicembre 2014, adottate previo coinvolgimento degli organi del personale, che costituivano il contesto amministrativo della revisione annuale dell’ICV.

Motivi dell’impugnazione

Il SEAE deduceva due motivi:

  • il primo, per errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1 dell’allegato X, sostenendo che tale disposizione non impone DGE per l’intero allegato, ma solo per le ipotesi in cui una specifica norma lo richieda;
  • il secondo, per errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 10 dell’allegato X, che non sarebbe così indeterminato da richiedere DGE per evitare applicazioni arbitrarie.

I resistenti sostenevano che il primo motivo fosse irricevibile o comunque infondato, e che l’articolo 1, terzo comma, imponesse DGE per tutto l’allegato X.

Ricevibilità del primo motivo

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità. Osserva che il primo motivo dell’impugnazione non amplia indebitamente l’oggetto della controversia, poiché censura la soluzione giuridica adottata dal Tribunale proprio sul punto decisivo dell’interpretazione dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X. In sede di impugnazione è consentito contestare la fondatezza giuridica della sentenza impugnata sui motivi già discussi dinanzi al giudice di primo grado.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, le DGE ex articolo 110 dello Statuto sono richieste in primo luogo solo quando una disposizione speciale dello Statuto lo preveda espressamente; in via eccezionale, possono essere necessarie anche se la norma sia talmente poco chiara da creare rischio di applicazione arbitraria.

Applicando tale criterio, la Corte afferma che il Tribunale ha erroneamente attribuito all’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X la portata di obbligo espresso di adottare DGE per tutto l’allegato. La disposizione, infatti, va letta come rinvio procedurale: indica la procedura da seguire qualora, per una specifica norma dell’allegato X, si renda necessaria l’adozione di DGE. Non istituisce invece un obbligo generalizzato per tutte le norme dell’allegato.

La Corte valorizza diversi elementi:

  • l’allegato X contiene discipline differenti, parlando talvolta di DGE, talvolta di "disposizioni particolareggiate di attuazione", talvolta di semplici condizioni stabilite dall’APN;
  • l’interpretazione del Tribunale duplicherebbe inutilmente le procedure già previste dall’articolo 10, paragrafo 3, e da altre norme dell’allegato;
  • la lettura estensiva del Tribunale svuoterebbe di efficacia pratica le procedure speciali previste per alcune disposizioni dell’allegato X;
  • i lavori preparatori mostrano che il riferimento dell’articolo 1, terzo comma, era stato inserito per precisare la procedura di adozione delle DGE, non per imporle per tutto l’allegato;
  • la riforma del 2013 ha semplificato l’articolo 10 dell’allegato X sostituendo la disciplina dettagliata precedente con una formula più flessibile e con l’articolo 10, paragrafo 3, che prevede solo disposizioni particolareggiate di attuazione, il che conferma che il legislatore non ha voluto imporre DGE per tale articolo.

La Corte conclude quindi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’annullare la decisione del SEAE fondandosi sull’asserito obbligo generale di adottare DGE per l’articolo 10.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

Il secondo motivo viene respinto come infondato. La Corte chiarisce che il Tribunale non aveva fondato l’annullamento sulla supposta indeterminatezza dell’articolo 10 tale da richiedere DGE in via eccezionale; al contrario, il cuore della decisione del Tribunale era l’erronea interpretazione dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X come obbligo generale.

Di conseguenza, il secondo motivo del SEAE si fondava su una lettura non corretta della sentenza impugnata e non poteva essere accolto.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte annulla i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale, cioè quelli relativi all’annullamento della decisione del SEAE e alla condanna alle spese.

Tuttavia, poiché il Tribunale non aveva esaminato il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, la Corte ritiene che lo stato degli atti non consenta di decidere definitivamente sulla controversia. La causa viene quindi rinviata al Tribunale per il prosieguo del giudizio. Le spese sono riservate.

Principio affermato

L’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto non crea un obbligo autonomo e generale di adottare DGE per tutte le disposizioni dell’allegato X; esso rinvia soltanto alla procedura dell’articolo 110 dello Statuto quando, per una specifica disposizione, le DGE siano effettivamente necessarie. In mancanza di una previsione espressa o di una indeterminatezza tale da generare applicazione arbitraria, l’adozione di DGE non è condizione di legittimità per la revisione annuale dell’ICV ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato X.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europearetribuzioni e indennità del personale UEpersonale in servizio in paesi terzistatuto dei funzionari UEimpugnazione e rinvio pregiudiziale interno al contenzioso UE

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