Corte di giustizia, Sentenza C-773/18
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2020. — TK e a. contro Land Sachsen-Anhalt. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Halle. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione – Articolo 9 – Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività. — Cause riunite da C-773/18 a C-775/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due profili connessi alla retribuzione di giudici e dipendenti pubblici del Land Sassonia-Anhalt, inizialmente determinata in base all’età e poi aumentata in misura percentuale sullo stipendio già percepito. Ha ritenuto compatibile con la direttiva 2000/78 la misura di aumento, purché transitoria e giustificata dalla tutela dei diritti acquisiti, ma ha censurato la fissazione del termine di decadenza per il risarcimento quando esso decorra da una sentenza della Corte non chiaramente riferibile alla fattispecie concreta. Il punto decisivo è che il termine non può scattare in modo da rendere eccessivamente difficile per gli interessati comprendere la discriminazione e far valere i propri diritti.
Discriminazione retributiva fondata sull’età nel pubblico impiego: legittimità di un aumento percentuale basato su uno stipendio originariamente discriminatorio e compatibilità di un termine di decadenza per il risarcimento
La questione giuridica
1) Se gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78 ostino a una misura che riconosce a giudici e dipendenti pubblici un aumento percentuale della retribuzione calcolato sullo stipendio base percepito in precedenza, quando tale stipendio era stato fissato originariamente in funzione dell’età. 2) Se l’eventuale nuova disparità di trattamento sia giustificata dall’esigenza di assicurare una retribuzione adeguata imposta dal diritto costituzionale nazionale. 3) Se l’articolo 9 della direttiva 2000/78, nonché i principi di equivalenza ed effettività, ostino a un termine di decadenza di due mesi per chiedere il risarcimento del danno da discriminazione, quando il termine decorre dalla pronuncia di una sentenza della Corte relativa a una misura analoga. 4) Se rilevi l’incertezza del quadro giuridico nazionale. 5) Se, ai fini della decorrenza del termine, basti conoscere il diverso trattamento oppure occorra conoscere anche il motivo discriminatorio.
Principio di diritto
Gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78 non ostano a che uno Stato membro riconosca a giudici e dipendenti pubblici un aumento percentuale dello stipendio base ancorato a una retribuzione originariamente determinata in modo discriminatorio per età, se la misura è giustificata dalla tutela dei diritti acquisiti, si inserisce in un contesto con molti interessati e senza un valido sistema di riferimento, e non perpetua nel tempo la discriminazione. Tuttavia, il principio di effettività osta a che il termine di decadenza per agire in risarcimento decorra dalla data di una sentenza della Corte su una misura analoga quando, per la complessità e l’incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale, gli interessati rischiano di non poter conoscere entro quel termine l’esistenza o la portata della discriminazione subita.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 9 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 17 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15 AGG
- Articolo 7 AGG
- Articolo 24 AGG
Discriminazione retributiva fondata sull’età nel pubblico impiego
La pronuncia riguarda tre domande pregiudiziali proposte dal Verwaltungsgericht Halle nell’ambito di controversie tra TK, UL e VM e il Land Sachsen-Anhalt. I ricorrenti, giudice o dipendenti pubblici del Land, chiedevano un risarcimento per la discriminazione asseritamente subita nella determinazione iniziale della retribuzione, fissata in funzione dell’età, e contestavano anche il successivo sistema di aumento percentuale delle retribuzioni.
Fatti e procedimento principale
Fino al 31 marzo 2011, la retribuzione di base dei ricorrenti era determinata in base alla precedente legge federale sulla retribuzione dei dipendenti pubblici, che legava il livello stipendiale all’età al momento dell’assunzione. Dopo le pronunce della Corte nelle cause Hennigs e Mai, Specht e Unland, il Land Sachsen-Anhalt ha adottato leggi del 18 dicembre 2015 e dell’8 dicembre 2016 con cui ha riconosciuto un aumento retributivo retroattivo a partire dal 2008, calcolato come percentuale dello stipendio base effettivamente percepito.
I ricorrenti hanno presentato reclami per ottenere il risarcimento ex articolo 15, paragrafo 2, AGG, ma tali reclami sono stati respinti per tardività, poiché l’amministrazione riteneva applicabile il termine di due mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, AGG, decorrente dall’8 settembre 2011, data della sentenza Hennigs e Mai.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza:
- se l’aumento percentuale retroattivo costituisca una nuova discriminazione in base all’età;
- se tale eventuale discriminazione sia giustificata dall’esigenza costituzionale di garantire una retribuzione adeguata;
- se la direttiva 2000/78, in particolare l’articolo 9, osti a un termine di decadenza di due mesi che decorre dalla pronuncia di una sentenza della Corte relativa a una misura analoga;
- se rilevi l’incertezza del quadro giuridico;
- se per far decorrere il termine basti conoscere la disparità di trattamento o sia necessario conoscere anche il motivo discriminatorio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 6, 9 e 17;
- l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 267 TFUE;
- il diritto tedesco, in particolare gli articoli 15, 7 e 24 dell’AGG.
Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione
La Corte osserva che l’aumento di retribuzione, pur essendo formulato come percentuale uniforme dello stipendio base, si innesta su un sistema originario che aveva determinato quello stipendio in funzione dell’età. Di conseguenza, esso produce ancora differenze di trattamento connesse all’età e integra una nuova disparità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
La Corte valuta poi la giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. Riconosce che l’obiettivo di garantire una retribuzione adeguata ai giudici e ai dipendenti pubblici del Land è legittimo. Ritiene inoltre che l’uso di una percentuale uniforme dello stipendio base sia, in linea generale, idoneo a perseguire tale obiettivo. Richiamando la sentenza Specht, la Corte precisa tuttavia che una misura transitoria può essere ammessa solo se serve a tutelare i diritti acquisiti, opera in un contesto caratterizzato da un elevato numero di interessati e dall’assenza di un valido sistema di riferimento, e non perpetua la discriminazione nel tempo.
Ragionamento della Corte sulla terza, quarta e quinta questione
Quanto al termine di decadenza, la Corte ricorda che l’articolo 9 della direttiva 2000/78 lascia agli Stati membri la disciplina dei termini processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Il termine di due mesi previsto dall’articolo 15, paragrafo 4, AGG non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione.
Tuttavia, la decorrenza del termine non può essere fissata in modo tale che l’interessato rischi di non conoscere, entro tale termine, l’esistenza o la portata della discriminazione. Nel caso di specie, la sentenza Hennigs e Mai riguardava una fattispecie diversa, il Land e le autorità federali avevano sostenuto che non fosse trasponibile ai dipendenti pubblici e ai giudici, e anche la giurisprudenza nazionale non era univoca fino alle successive sentenze Specht e Unland. Perciò la Corte ritiene che far decorrere il termine dall’8 settembre 2011 possa aver reso eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento, ma rimette al giudice nazionale le verifiche di fatto necessarie.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78 non ostano alla misura retributiva contestata, a condizione che essa sia giustificata dalla tutela dei diritti acquisiti, in un contesto di ampia platea di interessati e assenza di un sistema di riferimento valido, e non perpetui la disparità di trattamento. Dichiara inoltre che il principio di effettività osta a fissare la decorrenza di un termine di decadenza di due mesi dalla data di una sentenza della Corte relativa a misura analoga, se ciò impedisce o rende eccessivamente difficile per gli interessati conoscere la discriminazione subita e agire in giudizio.
Principi affermati
La sentenza conferma che una misura transitoria di adeguamento retributivo può essere compatibile con il diritto UE anche se prende come base uno stipendio originariamente discriminatorio, purché non consolidi indefinitamente gli effetti della discriminazione. Sul piano processuale, ribadisce che i termini nazionali per il risarcimento devono consentire una tutela effettiva: la mera pubblicazione di una sentenza della Corte non basta, da sola, a far decorrere il termine se la situazione giuridica è incerta e gli interessati non possono ragionevolmente comprendere la discriminazione e la sua rilevanza per il proprio caso.
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