Corte di giustizia, Sentenza C-803/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2020. — AAS «BALTA» contro UAB «GRIFS AG». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 – Assicurazione di “grandi rischi” – Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore – Opponibilità di tale clausola all’assicurato. — Causa C-803/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel settore delle assicurazioni di "grandi rischi", l’autonomia contrattuale riconosciuta agli operatori non consente automaticamente di vincolare l’assicurato terzo tramite una clausola di foro scelta tra contraente e assicuratore. La protezione speciale prevista dal regolamento n. 1215/2012 per la parte non necessariamente forte resta quindi applicabile all’assicurato non professionista, a tutela della prevedibilità delle regole di competenza. La clausola attributiva di competenza non può dunque essergli opposta se non l’ha espressamente sottoscritta.
Opponibilità all’assicurato di una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di assicurazione che copre "grandi rischi" ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se gli articoli 15, punto 5, e 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di assicurazione di "grandi rischi", una clausola attributiva di competenza inserita nel contratto stipulato tra contraente dell’assicurazione e assicuratore sia opponibile all’assicurato che non l’abbia espressamente sottoscritta e sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del contraente e dell’assicuratore.
Principio di diritto
Nei contratti di assicurazione che coprono "grandi rischi" ai sensi dell’articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, la deroga alle regole speciali di competenza prevista dall’articolo 15, punto 5, riguarda solo i rapporti tra le parti del contratto di assicurazione e non si estende, in via generale, al terzo assicurato che non sia professionista del settore assicurativo e non abbia sottoscritto la clausola: pertanto, una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto non è opponibile a tale assicurato domiciliato in un altro Stato membro.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articoli 10-16, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 12, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 15, punti 3, 4 e 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 16, punto 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 63, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 13, punto 27, direttiva 2009/138/CE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
Opponibilità all’assicurato di una clausola attributiva di competenza in un’assicurazione di grandi rischi
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, ha interpretato gli articoli 15, punto 5, e 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia tra un assicuratore lettone e una società lituana assicurata in forza di una polizza che copriva un "grande rischio". Il tema centrale era se una clausola che attribuiva la competenza ai giudici lettoni, stipulata tra contraente dell’assicurazione e assicuratore, potesse vincolare anche l’assicurato terzo che non l’aveva sottoscritta.
Fatti e procedimento principale
La Grifs, società lituana di servizi di sicurezza, era assicurata nell’ambito di un contratto di assicurazione di responsabilità civile generale stipulato tra la società madre Grifs AG, registrata in Lettonia, e AAS "Balta". Il contratto conteneva una clausola secondo cui le controversie sarebbero state decise dal giudice lettone. Dopo un furto in una gioielleria sorvegliata dalla Grifs, quest’ultima ha agito in Lituania per ottenere dalla Balta il pagamento dell’indennizzo assicurativo.
Il giudice di primo grado si era dichiarato incompetente valorizzando la clausola di foro; la corte d’appello lituana aveva invece ritenuto che la Grifs, quale assicurato, potesse avvalersi delle norme protettive dell’articolo 11 del regolamento n. 1215/2012. La questione è quindi giunta in cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se, nel caso di un’assicurazione che copre "grandi rischi", la clausola attributiva di competenza concordata tra contraente e assicuratore sia opponibile all’assicurato non professionista del settore assicurativo, domiciliato in uno Stato membro diverso e non firmatario della clausola.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, specie i considerando 15, 18 e 19;
- gli articoli 4 e 5 sulle regole generali di competenza;
- gli articoli 10-16 della sezione 3, dedicata alle assicurazioni;
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), che consente all’assicurato di convenire l’assicuratore nel foro del proprio domicilio;
- l’articolo 15, punto 5, che ammette deroghe per contratti che coprono rischi di cui all’articolo 16;
- l’articolo 16, punto 5, che include tutti i "grandi rischi" definiti dalla direttiva 2009/138/CE;
- l’articolo 25, paragrafo 1, sulla clausola attributiva di competenza in generale;
- la direttiva 2009/138/CE, articolo 13, punto 27, per la nozione di "grandi rischi";
- il regolamento (CE) n. 44/2001, di cui il regolamento n. 1215/2012 riprende la disciplina rilevante.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato anzitutto che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 contiene norme speciali in materia di assicurazioni pensate per tutelare la parte più debole del rapporto, consentendo all’assicurato, al contraente o al beneficiario di agire in fori più favorevoli e più accessibili.
Ha poi osservato che l’articolo 15, punto 5, ammette la deroga alle norme protettive per i contratti che coprono i "grandi rischi". Tuttavia, dalla lettera della disposizione, dalla sua genesi storica e dalla ratio delle regole assicurative non deriva che tale deroga possa automaticamente produrre effetti anche nei confronti del terzo assicurato non firmatario. La Corte ha valorizzato la relazione Schlosser, da cui emerge che l’estensione dell’ammissibilità delle clausole di foro nei contratti che coprono grandi rischi non era intesa a renderle opponibili ai terzi.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), riconosce l’accesso al foro del domicilio dell’attore anche all’assicurato, senza distinguere in base al tipo di rischio coperto. Se una clausola tra contraente e assicuratore fosse opponibile al terzo assicurato non firmatario, la tutela accordata da tale disposizione sarebbe svuotata di contenuto.
Quanto all’argomento fondato sulla forza economica delle parti nei grandi rischi, la Corte ha rilevato che la possibilità per contraente e assicuratore di derogare alle regole speciali si giustifica perché essi sono in linea di principio operatori economicamente forti e in posizione di parità. Ma ciò non consente di presumere che il terzo assicurato sia a sua volta in analoga posizione di forza; pertanto, la facoltà di deroga resta limitata ai rapporti tra le parti contraenti.
La Corte ha infine richiamato l’esigenza di prevedibilità delle norme di competenza, evidenziando che una valutazione caso per caso della debolezza economica del terzo assicurato sarebbe incompatibile con questo obiettivo, soprattutto nel contesto dei grandi rischi, la cui qualificazione richiede criteri complessi tratti dalla direttiva 2009/138/CE.
Decisione e dispositivo
La Corte ha statuito che una clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un "grande rischio", stipulato tra contraente dell’assicurazione e assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto che:
- non sia un professionista del settore delle assicurazioni;
- non abbia sottoscritto la clausola;
- sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del contraente e dell’assicuratore.
Principi affermati
La pronuncia afferma che, anche nei contratti di assicurazione di grandi rischi, la deroga convenzionale alla competenza prevista dall’articolo 15, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 non può essere estesa automaticamente al terzo assicurato non firmatario, salvo che questi sia effettivamente parte della clausola o ricorrano diverse condizioni normative. Rimane quindi centrale la funzione protettiva della sezione 3 del regolamento, in particolare a favore di soggetti non professionali del settore assicurativo.
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