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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 31 del 22.12.2025, con cui il Comune di Torre Annunziata ha ingiunto alla società ricorrente la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso lo Stadio Comunale “A. Giraud” e il divieto di prosecuzione di analoga attività in occasione di future manifestazioni sportive; b) dei provvedimenti prot. nn. 233859, 233862, 233867, 233871, 233884 del 18.12.2025, con cui il Comune di Torre Annunziata ha rigettato definitivamente/dichiarato decadute ovvero irricevibili, le SCIA prot. n. 190849 del 26.9.2025, n. 205423 del 25.10.2025, n. 205493 del 26.10.2025, n. 224278 del 28.11.2025 e n. 231176 del 12.12.2025, con le quali la società ricorrente aveva comunicato l’avvio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande da tenersi per la singola manifestazione cui le SCIA si riferiscono, nei locali siti presso l’impianto sportivo “A. Giraud” di Torre Annunziata; c) della nota prot. n. 66351 del 16.12.2025, con cui il Comune resistente, sul presupposto della inidoneità delle SCIA prot. n. 190849 del 26.9.2025, n. 205423 del 25.10.2025, n. 205493 del 26.10.2025, n. 224278 del 28.11.2025 e n. 231176 del 12.12.2025 – tutte presentate per lo svolgimento di attività temporanee di somministrazione di bevande e alimenti da tenersi in concomitanza con gli eventi (partite di calcio) nei i locali siti presso l’impianto Sportivo “A. Giraud” – diffidava la società ricorrente ad effettuare [rectius, a non effettuare] la descritta attività accessoria, preannunciando l’adozione di specifici provvedimenti di inefficacia/irricevibilità delle suddette segnalazioni; d) della nota prot. n. 0063218 del 28.11.2025, con cui il Comune resistente contestava l’inidoneità/inefficacia delle SCIA presentate per l’avvio dell'attività temporanea di cui sopra; e) se e per quanto occorra, del verbale di contestazione e accertamento di violazione amministrativa prot. n. 22/AC/2025 del 19.12.2025, trasmesso in pari data, con cui in conseguenza degli atti impugnati ai paragrafi precedenti veniva elevata nei confronti della società ricorrente la sanzione pecuniaria ex art.149, comma 2, della L.R. n. 7/2020; f) quatenus opus e in parte qua, del verbale del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Napoli – Commissariato di Torre Annunziata, del 26.8.2025, nella parte in cui il Comune di Torre Annunziata in relazione al punto ristoro ha ritenuto che l’art. 22 del regolamento d’uso degli impianti sportivi “non prevede alcuna attività economica all’interno dell’impianto sportivo”; g) di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso lo stadio e divieto di prosecuzione di analoga attività in future manifestazioni sportive, unitamente ai provvedimenti di rigetto, decadenza o irricevibilità delle SCIA e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza con cui il Comune di Torre Annunziata le ha ingiunto di cessare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso lo Stadio Comunale “A. Giraud” e le ha vietato di proseguire attività analoghe in occasione di future manifestazioni sportive. Sono stati altresì impugnati i provvedimenti comunali che avevano rigettato definitivamente, dichiarato decadute o ritenuto irricevibili cinque SCIA relative ad attività temporanee di somministrazione connesse a singole partite di calcio, nonché le diffide e contestazioni comunali, il verbale di accertamento della violazione amministrativa e la parte del verbale del tavolo tecnico nella quale era stata ritenuta non consentita dal regolamento comunale alcuna attività economica nell’impianto sportivo. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emerge che la prospettazione della ricorrente mirava a sostenere l’idoneità delle SCIA e l’applicabilità della deroga regionale in materia di destinazione d’uso degli immobili prevista dall’art. 94 della legge regionale n. 7/2020.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di un apprezzabile periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che l’art. 2, lett. f), del regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi consenta la gestione dell’impianto per l’erogazione di servizi diretti alla promozione e allo sviluppo dell’attività sportiva, finalità alla quale non è riconducibile la gestione di un punto di ristoro aperto al pubblico, qualificato come servizio ancillare e non strettamente preordinato alla conduzione dell’attività sportiva. Ha inoltre valorizzato l’art. 22 del regolamento comunale, che richiede per i servizi bar e di ristoro un’apposita concessione disciplinata dalla normativa vigente; la società non disponeva di tale concessione, con conseguente carenza del titolo abilitante all’utilizzo dei locali per la somministrazione di alimenti e bevande. Il TAR ha infine ritenuto non applicabile l’art. 94 della legge regionale n. 7/2020, perché riferito all’attività temporanea e occasionale di somministrazione al pubblico, mentre la fattispecie riguardava la gestione continuativa di un punto di ristoro in concomitanza con eventi sportivi programmati. Quanto al periculum, il pregiudizio economico è stato considerato non eccessivo e comunque risarcibile. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto l’istanza di sospensione.

  • art. 94 l.r. n. 7/2020

    La deroga in materia di destinazione d’uso degli immobili è stata ritenuta riferibile all’attività temporanea e occasionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non alla gestione continuativa di un punto di ristoro collegato a eventi sportivi programmati.

  • art. 149, comma 2, l.r. n. 7/2020

    È indicato quale base normativa della sanzione pecuniaria contestata alla società; l’ordinanza cautelare non sviluppa ulteriori valutazioni sulla sua applicazione.

  • art. 2, lett. f), regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

    È stato interpretato nel senso che la gestione dell’impianto può comprendere servizi per la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, ma non la gestione di un punto di ristoro aperto al pubblico, servizio ancillare non strettamente preordinato all’attività sportiva.

  • art. 22 regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

    Richiede il rilascio di un’apposita concessione per la gestione dei servizi bar e di ristoro all’interno degli impianti sportivi comunali; la sua mancanza determina l’assenza del titolo abilitante all’utilizzo dei locali per la somministrazione alimentare.

Massime di principio

  • La gestione di un punto di ristoro aperto al pubblico all’interno di un impianto sportivo comunale non rientra automaticamente tra i servizi strumentali alla promozione e allo sviluppo dell’attività sportiva: quando il regolamento comunale la sottopone a una specifica concessione, la relativa attività non può essere esercitata in assenza di tale titolo.
  • La presentazione di una SCIA non abilita allo svolgimento di un’attività quando manca un autonomo titolo concessorio richiesto dalla disciplina relativa all’utilizzo del bene pubblico o dei locali comunali.
  • La deroga alle regole sulla destinazione d’uso prevista per la somministrazione temporanea e occasionale non è applicabile alla gestione di un punto di ristoro esercitata con continuità in concomitanza con eventi sportivi programmati.
  • In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico, non qualificato come eccessivo e ritenuto comunque risarcibile, non integra di per sé un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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