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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50455/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti dai tre imputati avverso la sentenza di appello del 31/05/2022 che confermava condanne e misure ablative: censure principali riguardavano la sussistenza e la motivazione della recidiva specifica e gli effetti sulla prescrizione; la legittimità e i presupposti della confisca per equivalente e della confisca cd. allargata (art. 322-ter e art. 12-sexies oggi art. 240-bis); vizi procedurali e del diritto di difesa (ammissione e revoca di testi, utilizzabilità e copia forense di supporti informatici, diritto al controesame del consulente del P.M.); vizi di motivazione e prova in relazione a reati di corruzione, falso ideologico, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, invasione di terreni e all'accertamento del sinallagma corruttivo (rapporti contrattuali con Labproject/Edilmare e trasferimenti immobiliari).

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso in modo differenziato: per Gabriele Giuseppe il ricorso è parzialmente accolto: la sentenza di appello è annullata senza rinvio nei confronti di Gabriele quanto ai reati indicati nei capi 1, 2 e 29 in quanto estinti per prescrizione; la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al capo 78 (individuazione del tempus commissi delicti) e alla rideterminazione della pena e della confisca; è altresì annullata la statuizione sulle confische (sia di Gabriele sia di Giancone) con rinvio per nuovo esame; nel resto il ricorso di Gabriele è rigettato. Per Giancone Gioacchino il ricorso è fondato limitatamente alla confisca per equivalente ex art. 322-ter, che viene annullata (con rinvio per nuovo giudizio sulla confisca); la censura sulla confisca cd. allargata non è accolta. Per Leonardo Pellegrini il ricorso è rigettato (con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali), fermo restando che il reato di corruzione a suo carico era stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di merito; la sua impugnazione non ha infine ottenuto l'annullamento delle statuizioni civili. Sono condannati Gabriele e Pellegrini alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili come indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen. (confisca per equivalente)

    La confisca per equivalente era stata disposta in appello, ma la Corte di cassazione ha annullato la misura fondata su questo titolo per i fatti anteriori alla disciplina sopravvenuta che influisce sulla conservazione della confisca quando il reato è estinto; in sostanza il titolo ablativo ex art. 322-ter è stato ritenuto non sostenibile nelle parti interessate dall'effetto estintivo della prescrizione, alla luce della giurisprudenza sulle novità normative applicabili.

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 conv. (oggi art. 240-bis cod. pen.) (confisca cd. allargata)

    La confisca cd. allargata non ha natura sanzionatoria e può costituire autonomo titolo ablativo anche quando il reato è estinto; la Corte ha esaminato separatamente questo titolo e ha ritenuto che su taluni profili (es.: giudizio di sproporzione, ragionevolezza temporale) la motivazione debba essere integrata con rinvio ad altra Sezione.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    La disciplina processuale sulla conservazione della confisca per equivalente, come interpretata dalle Sezioni Unite, ha rilevanza per stabilire la non retroattività di alcune forme di confisca; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera l'introduzione di tale norma di natura sostanziale e pertanto non operante retroattivamente.

  • art. 161 cod. pen. (effetti dell'aggravante sulla prescrizione)

    La recidiva specifica, quando configurata come circostanza ad effetto speciale, incide sia sul termine-base di prescrizione (art. 157) sia sulla durata delle proroghe per atti interruttivi (art. 161, comma 2); la Corte ha confermato che la recidiva può portare a una rilevante estensione dei termini prescrizionali.

  • art. 157 cod. pen. (termine di prescrizione) e art. 81, comma 4 cod. pen. (recidiva)

    Ribadito il principio consolidato per cui la recidiva specifica può aumentare la pena edittale e dunque incidere sul computo della prescrizione; la Corte ha però altresì spiegato che la recidiva deve essere specificamente motivata per ogni fattispecie cui si applica.

  • art. 178, 191, 244-bis, 247, 352, 354, 254-bis, 260 cod. proc. pen. (regole sull'acquisizione ed utilizzazione della prova documentale e informatica)

    La Corte ha affermato che l'estrazione di dati da supporti informatici non è automaticamente valutabile come accertamento tecnico irripetibile e che la mancata copia forense o modalità non ideali di acquisizione non determinano di per sé l'inutilizzabilità; occorre invece valutare concretamente l'eventuale alterazione dei dati e la corrispondenza con gli originali.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    Richiamato in relazione alle doglianze sul diritto di difesa e al controesame: la Corte ha valutato che, nel caso concreto, non sussisteva un vulnus tale da vanificare il contraddittorio, anche perché è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria per l'esame del consulente del P.M.

  • Sezioni Unite, sentenza Esposito (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022)

    La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'introduzione della disciplina processuale (art. 578-bis) presenta effetti di natura sostanziale in tema di confisca per equivalente, con conseguente inapplicabilità retroattiva; questo ha portato alla caducazione dell'uso della confisca per equivalente per i fatti anteriori.

Massime di principio

  • La recidiva specifica, se riconosciuta come circostanza ad effetto speciale, incide sia sulla determinazione della pena sia sul computo e sulla proroga dei termini di prescrizione: il giudice deve motivare con precisione a quali capi viene applicata.
  • Le misure ablative possono fondarsi su titoli distinti e autonoma giustificazione (es. confisca per equivalente e confisca allargata); la cassazione valuta separatamente ciascun titolo e annulla solo quello che risulta infirmato da principio di non retroattività o da vizi di motivazione.
  • La disciplina introdotta successivamente (anche processuale) che modifica efficacia o conservazione di misure ablative può avere natura sostanziale: se tale natura è riconosciuta, la norma non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori.
  • La confisca cd. allargata (art. 240-bis/12-sexies) può sopravvivere anche quando il reato è ormai estinto, purché la motivazione sulla sproporzione e sulla correlazione sia adeguatamente sviluppata.
  • L'acquisizione di dati informatici non è automaticamente nulla se non è stata seguita una copia forense perfetta: occorre dimostrare nello specifico l'alterazione o l'inattendibilità dei dati per renderli inutilizzabili.
  • Le doglianze generiche o non specificamente correlate alla motivazione della sentenza di merito sono inammissibili o destinate al rigetto: il ricorrente deve indicare punti di fatto e di diritto precisi per impugnare la motivazione.
  • Quando la Corte di cassazione rileva carenze motivazionali sui profili complessi (pena, tempus commissi delicti, confisca), è frequente il rimessione ad altra Sezione di merito per supplemento istruttorio e nuovo esame.
  • Il diritto di difesa e il controesame sono diritti fondamentali ma la loro violazione deve essere concreta e provata: l'assenza di controdeduzioni specifiche o la possibilità di rinnovare l'istruzione possono escludere il vizio.

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