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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/183

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema di ripartizione tra Stati membri delle valutazioni delle sostanze attive nell’ambito del rinnovo dell’approvazione dei prodotti fitosanitari. In particolare, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per estendere la programmazione alle sostanze con approvazione in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e per aggiornare il relativo allegato con l’elenco dei relatori e correlatori. L’intervento è di natura organizzativa e procedurale, e mira a distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro tra gli Stati membri.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per aggiornare la ripartizione tra Stati membri della valutazione delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo, includendo le sostanze con approvazione in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla ripartizione, tra gli Stati membri, delle attività di valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari nell’ambito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda le sostanze attive la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2018 e entro il 31 dicembre 2021, designate con uno Stato membro relatore e uno correlatore nell’allegato modificato. Ha applicazione generale, obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione; non disciplina invece l’approvazione sostanziale delle singole sostanze, ma solo la distribuzione dei compiti di valutazione.

Modifica della ripartizione delle valutazioni delle sostanze attive ai fini del rinnovo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’obiettivo è aggiornare la ripartizione tra Stati membri delle attività di valutazione delle sostanze attive nell’ambito della procedura di rinnovo, estendendo la programmazione alle sostanze la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2021.

Finalità e contesto normativo

Secondo i considerando, il sistema già previsto dal regolamento n. 686/2012 distribuisce le valutazioni tra uno Stato membro relatore e uno correlatore per ciascuna sostanza attiva. La Commissione ritiene opportuno ampliare tale ripartizione e farlo in modo equilibrato, così da distribuire in maniera omogenea responsabilità e carico di lavoro tra gli Stati membri. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Contenuto della modifica normativa

L’articolo 1 interviene sul regolamento n. 686/2012 in due modi.

  • In primo luogo, il titolo dell’atto viene sostituito per chiarire che la ripartizione riguarda in generale la valutazione delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo.
  • In secondo luogo, l’allegato è modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento 2016/183.

Modifiche all’allegato: parte A e nuova parte B

L’allegato del regolamento n. 686/2012 viene riorganizzato inserendo una nuova intestazione della parte A, riferita alle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018. Viene poi aggiunta una parte B dedicata alle sostanze attive la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2018 e entro il 31 dicembre 2021.

La parte B contiene un elenco molto ampio di sostanze attive, ciascuna associata a:

  • uno Stato membro relatore;
  • uno Stato membro correlatore.

Tra le sostanze elencate figurano, a titolo esemplificativo, decanolo, 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, abamectina, azossistrobina, diversi ceppi di Bacillus thuringiensis, vari fungi e microrganismi benefici, numerosi principi chimici e feromoni. Il regolamento non disciplina nel dettaglio i criteri scientifici di valutazione delle singole sostanze, ma stabilisce l’assegnazione amministrativa delle relative attività di esame.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese del settore agrochimico e fitosanitario, il regolamento ha rilievo soprattutto sul piano procedurale: determina quale Stato membro sarà incaricato della valutazione di rinnovo per le sostanze attive ricomprese nella nuova finestra temporale. La modifica incide quindi sulla gestione dei dossier di rinnovo, sui rapporti con le autorità competenti e sulla tempistica dei procedimenti, senza introdurre nuovi requisiti sostanziali di autorizzazione.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012

L’articolo 1 dispone che il regolamento (UE) n. 686/2012 sia modificato in due punti: il titolo è sostituito per eliminare il riferimento alle sole sostanze con approvazione in scadenza entro il 31 dicembre 2018, e l’allegato è aggiornato conformemente all’allegato del nuovo regolamento.

Aggiornamento del titolo del regolamento base

Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 viene riformulato come atto che "ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive", senza limitazione al solo termine del 31 dicembre 2018.

Nuova parte B dell’allegato

All’allegato del regolamento n. 686/2012 è aggiunta una parte B che contiene la ripartizione della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2018 e entro il 31 dicembre 2021, con indicazione per ciascuna sostanza dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore.

Principio di equilibrio nella distribuzione dei compiti

Nei considerando la Commissione afferma che la ripartizione deve essere effettuata in modo da raggiungere un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaregolazione dei pesticidimutuo riconoscimento e valutazione tecnicadiritto amministrativo dell'unione europea

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