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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/185

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

Normativa europea32016R0185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accerta che il dazio antidumping definitivo già istituito contro le importazioni cinesi di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle è stato eluso tramite trasbordo attraverso Malaysia e Taiwan. Per questo motivo estende alle importazioni da tali Paesi il dazio del 53,4% previsto per "tutte le altre società" dal regolamento (UE) n. 1238/2013. Sono previste alcune esenzioni individuali per specifici produttori che abbiano dimostrato di non essere coinvolti nelle pratiche elusive, nonché regole documentali rigorose per beneficiare dell’esenzione. Le misure si applicano anche alle importazioni registrate durante l’inchiesta e la registrazione viene successivamente sospesa.

Estensione del dazio antidumping definitivo già applicato ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle celle originari della Cina alle importazioni analoghe provenienti da Malaysia e Taiwan, per accertata elusione tramite trasbordo.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) classificati nei codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dalla dichiarazione di origine. Sono esclusi i prodotti fabbricati dalle società espressamente esentate nell’articolo 1, paragrafo 1, e quelli che ottengano un’esenzione successiva autorizzata dalla Commissione. Restano inoltre applicabili le regole doganali vigenti e il regime di registrazione per le importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura, con sospensione della registrazione disposta dall’articolo 3 del regolamento.

Estensione del dazio antidumping sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione interviene nell’ambito della difesa commerciale contro pratiche di elusione del dazio antidumping istituito con il regolamento (UE) n. 1238/2013. La Commissione, sulla base dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009, accerta che le importazioni dalla Malaysia e da Taiwan sono servite a triangolare/trasbordare verso l’Unione prodotti originari della RPC, indebolendo gli effetti delle misure in vigore.

Contesto procedurale e base giuridica

La misura trae origine da una domanda presentata il 15 aprile 2015 da un produttore dell’Unione, che segnalava l’elusione delle misure antidumping e compensative applicate alla Cina attraverso Malaysia e Taiwan. La Commissione ha aperto l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/833 e ha disposto la registrazione delle importazioni interessate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

La valutazione è stata condotta verificando, in sequenza, la modificazione della configurazione degli scambi, l’assenza di una giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio, l’indebolimento dell’effetto riparatore delle misure e l’esistenza di dumping rispetto ai valori normali già stabiliti nell’inchiesta originaria.

Prodotto interessato ed esclusioni

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, con spessore uguale o inferiore a 400 micrometri, classificati nei codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.

Sono espressamente esclusi:

  • i caricatori solari con meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o caricare batterie;
  • i prodotti fotovoltaici a film sottile;
  • i prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità;
  • i moduli o pannelli con tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e potenza uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente a sistemi con le medesime caratteristiche.

Modificazione della configurazione degli scambi

Per la Malaysia, la Commissione rileva che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono cresciute da 466 MW nel 2012 a 1.610 MW nel periodo di riferimento, con un aumento del 245%, mentre la quota sul totale delle importazioni è salita dal 3% al 19%. Il dato è ancora più significativo per i moduli, aumentati da 108 MW a 1.036 MW, e per le celle, da 358 MW a 573 MW.

Per Taiwan, le importazioni nell’Unione sono cresciute da 1.375 MW nel 2012 a 1.793 MW nel periodo di riferimento, con quota di mercato passata dal 9% al 22%. Anche in questo caso la Commissione conclude che, dopo l’avvio dell’inchiesta iniziale nel 2012 e l’istituzione delle misure nel 2013, le importazioni da Malaysia e Taiwan hanno in parte sostituito quelle cinesi verso l’Unione.

Trasbordo e pratiche elusive in Malaysia

La Commissione conclude che una parte consistente dei moduli provenienti dalla RPC è stata trasbordata attraverso la Malaysia. Tra gli elementi valorizzati vi sono:

  • il forte aumento delle esportazioni cinesi verso la Malaysia;
  • l’aumento delle esportazioni malesi verso l’Unione;
  • il fatto che i consumi interni malesi non giustificano i volumi importati dalla Cina;
  • la presenza di dichiarazioni fuorvianti o fraudolente da parte di alcuni operatori;
  • l’inchiesta OLAF, avviata nel 2014 e ancora pendente.

La Commissione rileva inoltre che varie società malesi non hanno collaborato oppure hanno fornito informazioni false o incomplete, e che in alcuni casi sono stati accertati rapporti con produttori cinesi, importazioni di moduli stratificati dichiarati in modo errato e mancanza di capacità produttiva sufficiente.

Trasbordo e pratiche elusive a Taiwan

Per Taiwan, la Commissione osserva un forte aumento delle importazioni dalla RPC nelle zone di libero scambio e nei magazzini doganali, seguito da una rapida crescita delle esportazioni verso l’Unione. Poiché a Taiwan è vietato importare celle e moduli cinesi per la vendita interna, tali importazioni risultano giustificabili solo per trasbordo o per operazioni di assemblaggio finalizzate alla riesportazione.

La Commissione accerta che una gran parte dei moduli provenienti dalla RPC sia stata trasbordata attraverso Taiwan. Vengono inoltre richiamate irregolarità documentali, dichiarazioni doganali non corrette e indagini dell’OLAF e delle autorità taiwanesi su pratiche di frode legate all’origine dei prodotti.

Assenza di giustificazione economica sufficiente

La Commissione esclude che le operazioni di trasbordo siano sorrette da una motivazione economica autonoma rispetto all’elusione delle misure antidumping. Non emergono elementi che compensino i costi di trasporto, nuovo carico o riesportazione dalla RPC attraverso Malaysia e Taiwan.

Dumping e indebolimento dell’effetto riparatore

La Commissione rileva che i prezzi all’esportazione dalla Malaysia e da Taiwan nel periodo di riferimento risultavano nettamente inferiori al valore normale già determinato nell’inchiesta iniziale, confermando l’esistenza di dumping rilevante.

Sul piano del pregiudizio, l’aumento delle importazioni da Malaysia e Taiwan è considerato significativo sia in termini quantitativi sia di quota di mercato. Il confronto con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel regolamento originario evidenzia un importante fenomeno di underselling, per cui gli effetti riparatori delle misure in vigore risultano indeboliti sia sotto il profilo dei volumi sia dei prezzi.

Estensione del dazio e disciplina delle esenzioni

In conseguenza dell’accertata elusione, il dazio antidumping definitivo del 53,4% applicabile alle "altre società" nel regolamento (UE) n. 1238/2013 viene esteso alle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan.

Sono però previste esenzioni individuali per i produttori espressamente elencati nel dispositivo. La Commissione concede l’esenzione solo agli operatori che dimostrino di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti in pratiche elusive. Il regolamento precisa che le esenzioni possono essere modificate o revocate e che sono soggette a controllo successivo.

Condizioni di applicazione dell’esenzione

Per beneficiare dell’esenzione, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida, emessa dal produttore o dallo spedizioniere, con dichiarazione firmata da un responsabile identificabile.

Per le celle, la dichiarazione deve attestare che le celle vendute nell’Unione sono state fabbricate dalla società indicata nel paese interessato. Per i moduli, la dichiarazione deve indicare se il prodotto è stato fabbricato:

  • dalla società esentata nel paese interessato; oppure
  • da una terza parte in subappalto per tale società, con celle prodotte dalla società indicata.

Se la fattura o i codici TARIC richiesti non sono presentati, si applica il dazio di cui al regime ordinario delle "altre società" e in dichiarazione doganale deve essere indicato il codice B999.

Riscossione delle importazioni registrate e registrazione

Il dazio esteso si applica anche alle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan registrate nel corso dell’inchiesta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/833 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1225/2009. L’articolo 3 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione di tali importazioni.

Durata ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Accertamento dell’elusione

La Commissione conclude che il dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della RPC è stato eluso mediante trasbordo attraverso Malaysia e Taiwan, con modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente giustificazione economica e presenza di dumping rispetto ai valori normali già stabiliti nell’inchiesta originaria.

Estensione del dazio del 53,4%

Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1238/2013, pari al 53,4%, è esteso alle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan dei prodotti interessati, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine.

Esenzioni nominative per operatori non elusivi

Sono escluse dall’estensione le società espressamente elencate nell’articolo 1, paragrafo 1, con assegnazione di specifici codici addizionali TARIC. In totale sono esentate cinque società malesi e ventuno società taiwanesi individuate nel dispositivo.

Condizioni documentali per l’esenzione

Per beneficiare dell’esenzione è necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione firmata dal responsabile dell’emittente. Per le celle è richiesto un testo standard; per i moduli la fattura deve indicare se il prodotto è fabbricato dal soggetto esentato oppure in subappalto per esso, con le celle prodotte dalla società indicata. In mancanza di fattura o dei codici TARIC richiesti si applica il dazio ordinario di "tutte le altre società" e va indicato il codice B999.

Riscossione sui carichi registrati

Il dazio esteso è riscosso anche sulle importazioni da Malaysia e Taiwan registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/833, dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, salvo quelle fabbricate dalle società esentate.

Procedura per ulteriori esenzioni

Le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione alla Direzione generale Commercio della Commissione. La Commissione può concedere, con decisione, l’esenzione per imprese che dimostrino di non eludere le misure antidumping.

Sospensione della registrazione

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta in sede di apertura dell’inchiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialecommercio internazionaleunione doganaleenergia rinnovabile

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