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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/184

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

Normativa europea32016R0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accerta che il dazio compensativo definitivo introdotto nel 2013 sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari della Repubblica popolare cinese è stato eluso mediante trasbordo attraverso Malaysia e Taiwan. La Commissione constata una modificazione della configurazione degli scambi, l'assenza di una sufficiente giustificazione economica diversa dall'elusione, il permanere delle sovvenzioni e il venir meno dell'effetto riparatore delle misure. Di conseguenza estende alle importazioni da Malaysia e Taiwan il dazio del 11,5% applicabile alle "altre società", salvo le imprese specificamente esentate, e disciplina le condizioni documentali per beneficiare dell'esenzione.

Estensione del dazio compensativo definitivo del 11,5% sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla Cina alle importazioni analoghe provenienti da Malaysia e Taiwan, per contrastare pratiche di elusione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) classificati nei codici NC e TARIC indicati, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tali paesi o meno. Sono esclusi i prodotti fabbricati dalle società espressamente elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, cui sono attribuiti specifici codici addizionali TARIC, nonché i prodotti esclusi dalla definizione originaria del prodotto in esame (ad es. caricabatterie solari portatili con meno di sei celle, prodotti a film sottile, prodotti integrati permanentemente in altri apparecchi e taluni moduli a bassa tensione/potenza). Il regolamento incide sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Estensione del dazio compensativo sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione interviene nel quadro della difesa commerciale dell'Unione contro le importazioni sovvenzionate. Esso prende atto che il dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è stato aggirato mediante flussi commerciali triangolati attraverso Malaysia e Taiwan.

Contesto normativo e procedura

La base giuridica è il regolamento (CE) n. 597/2009, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, relativo all'apertura e alla conclusione di inchieste antielusione. La Commissione descrive l'apertura dell'inchiesta a seguito di una domanda presentata da un produttore dell'Unione il 15 aprile 2015, la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 e lo svolgimento di questionari e verifiche in loco presso operatori malesi, taiwanesi e cinesi. Il periodo dell'inchiesta copre il 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2015, mentre il periodo di riferimento va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015.

Prodotto interessato e prodotti esclusi

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle del tipo utilizzato in tali moduli, con spessore uguale o inferiore a 400 micrometri, attualmente classificati in specifici codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90. Sono esclusi, tra gli altri, i caricabatterie solari portatili con meno di sei celle, i prodotti fotovoltaici a film sottile, i prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità e alcuni moduli a bassa tensione e potenza destinati esclusivamente a usi specifici.

Accertamento della modificazione della configurazione degli scambi

La Commissione ricostruisce l'evoluzione degli scambi e rileva che le importazioni nell'Unione dalla Cina sono diminuite sensibilmente dopo l'istituzione delle misure, mentre quelle da Malaysia e Taiwan sono aumentate in modo marcato. Per la Malaysia, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione crescono del 245% tra 2012 e il periodo di riferimento, con un incremento particolarmente forte dei moduli (+860%) e una quota di mercato passata dall'1% al 17%. Per Taiwan, le importazioni aumentano del 30% nello stesso arco temporale, con la quota di mercato che sale dal 9% al 22%. La Commissione conclude che tali andamenti sostituiscono, almeno in parte, le importazioni cinesi nell'Unione.

Trasbordo e pratiche di elusione in Malaysia

Per la Malaysia, la Commissione ritiene provato il trasbordo di moduli e celle di origine cinese. Tra gli elementi rilevanti figurano l'aumento delle importazioni dalla Cina in Malaysia, il livello dei consumi interni malesi, inferiore ai volumi esportati, e il fatto che le importazioni di moduli da società non collaboranti rappresentano il 71% delle importazioni totali di moduli dalla Malaysia. Alcune società malesi hanno fornito informazioni fuorvianti o false, in particolare su rapporti con fabbricanti cinesi, importazioni di prodotti finiti e origine delle esportazioni nell'Unione. La Commissione conclude che una parte consistente dei moduli provenienti dalla RPC è stata trasbordata attraverso la Malaysia.

Trasbordo e pratiche di elusione a Taiwan

Anche per Taiwan la Commissione accerta operazioni di trasbordo. Le importazioni di celle e moduli dalla Cina nelle zone di libero scambio taiwanesi aumentano in modo rilevantissimo, e la maggior parte di tali quantitativi viene riesportata nell'Unione. Per i moduli, il fenomeno è particolarmente evidente: moduli cinesi importati nelle ZLS taiwanesi vengono in larga parte riesportati nell'UE. La Commissione osserva inoltre che il prodotto cinese non può essere venduto a Taiwan, per cui le importazioni nelle ZLS risultano giustificabili solo ai fini del trasbordo o di lavorazioni minime in vista della riesportazione. Anche le autorità taiwanesi hanno svolto indagini su pratiche di elusione con esiti coerenti con la tesi della frode sull'origine.

Indebolimento dell'effetto riparatore e persistenza delle sovvenzioni

La Commissione conclude che le importazioni da Malaysia e Taiwan hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio sia in termini quantitativi sia di prezzo. Le quote di mercato di tali importazioni restano rilevanti rispetto ai consumi dell'Unione e il confronto con il livello di eliminazione del pregiudizio mostra un significativo fenomeno di underselling. Inoltre, dagli elementi raccolti risulta che i produttori esportatori cinesi continuano a beneficiare di regimi di sovvenzione, già accertati nel regolamento originario, senza che siano emerse prove contrarie.

Esenzioni individuali e controlli documentali

Il regolamento prevede esenzioni per società della Malaysia e di Taiwan che abbiano dimostrato di non essere coinvolte in pratiche di elusione. Vengono elencate le società esentate e i relativi codici addizionali TARIC. Le richieste di esenzione sono state esaminate caso per caso; alcune sono state respinte per insufficienza di dati, mancanza di capacità produttiva, collegamenti con produttori cinesi o per l'uso di informazioni fuorvianti. Per beneficiare dell'esenzione occorre una fattura commerciale conforme a un testo obbligatorio; in assenza della documentazione richiesta si applica il dazio pieno per "tutte le altre società".

Effetti operativi e decorrenza

L'articolo 1 estende il dazio compensativo del 11,5% alle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, anche se dichiarate originarie di tali paesi, e ne prevede la riscossione sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/832. L'articolo 3 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di apertura. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Accertamento dell'elusione

La Commissione conclude che il dazio compensativo definitivo sulle importazioni dalla RPC è stato eluso tramite trasbordo attraverso Malaysia e Taiwan, sulla base della modificazione della configurazione degli scambi, dell'assenza di motivazioni economiche sufficienti e del permanere delle sovvenzioni. Le importazioni oggetto dell'inchiesta sono risultate analoghe al prodotto originario della Cina per caratteristiche fisiche, tecniche e impieghi.

Estensione del dazio compensativo

Il dazio compensativo definitivo dell'11,5% applicabile alle "altre società" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 è esteso alle importazioni da Malaysia e Taiwan di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro celle, anche se dichiarati originari di tali paesi. L'estensione opera per i codici NC e TARIC indicati nell'articolo 1.

Esenzioni per società specificamente indicate

Sono escluse dall'estensione le importazioni prodotte dalle società elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, con relativi codici addizionali TARIC. La Commissione concede inoltre esenzioni ad altre imprese che dimostrino di non essere coinvolte in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009.

Condizioni documentali per l'applicazione dell'esenzione

Per applicare l'esenzione è necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, emessa dal produttore o dallo speditore, contenente una dichiarazione firmata con formule predefinite. In mancanza della fattura o dei codici addizionali TARIC richiesti, si applica l'aliquota per "tutte le altre società"; nella dichiarazione doganale deve essere indicato il codice B999.

Riscossione sui volumi registrati

Il dazio esteso si riscuote anche sulle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan registrate in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/832, salvo quelle prodotte dalle società esentate. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dal regolamento di apertura.

Presentazione delle domande di esenzione

Le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto, in una lingua ufficiale dell'Unione, firmate da persona autorizzata e inviate alla Direzione generale del Commercio della Commissione a Bruxelles.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativiantielusionecommercio internazionaleenergia solare

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