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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/182

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del piraflufen-etile fino al 31 marzo 2031, riconoscendo che i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la voce relativa alla sostanza dalla parte A e inserendola nella parte B con le condizioni specifiche di approvazione. L’atto si applica dal 1° aprile 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva piraflufen-etile, utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per gli Stati membri nell’ambito dell’autorizzazione e valutazione dei prodotti che la contengono. Il regolamento incide sull’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la precedente collocazione in parte A con l’inserimento in parte B. Non contiene esclusioni soggettive specifiche, ma richiama per l’uso i principi uniformi e le misure di attenuazione del rischio previste dal diritto UE in materia di prodotti fitosanitari.

Rinnovo dell’approvazione del piraflufen-etile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare sull’articolo 20, paragrafo 1, e prende le mosse dal procedimento di riesame avviato su domanda del titolare, con valutazione dello Stato membro relatore, consultazione dello Stato membro correlatore e conclusioni dell’EFSA.

I considerando evidenziano che:

  • l’approvazione originaria del piraflufen-etile sarebbe scaduta il 30 giugno 2016;
  • la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010;
  • il fascicolo supplementare è stato ritenuto completo;
  • l’EFSA ha concluso il 22 gennaio 2015 sulla possibilità che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • la Commissione ha quindi presentato il progetto di relazione di esame al comitato permanente competente.

Esito della valutazione e durata del rinnovo

La Commissione rileva che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente piraflufen-etile, i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Ne deriva il rinnovo dell’approvazione della sostanza, con validità dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2031.

Il regolamento precisa inoltre che la valutazione del rinnovo si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti piraflufen-etile possono essere autorizzati. Per questo motivo non viene mantenuta la restrizione agli usi come erbicida.

Condizioni tecniche e attenzione richiesta agli Stati membri

L’allegato I stabilisce che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul piraflufen-etile, in particolare delle appendici I e II.

Gli Stati membri, nell’ambito della valutazione generale dei prodotti, devono prestare particolare attenzione a:

  • protezione degli organismi acquatici;
  • protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il regolamento non introduce un divieto generalizzato, ma vincola l’autorizzazione e l’uso alla corretta gestione dei profili di rischio individuati nella relazione di esame.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

In attuazione dell’articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

In particolare:

  • nella parte A, la voce 24 relativa al piraflufen-etile è soppressa;
  • nella parte B, è inserita una nuova voce con i dati identificativi della sostanza.

La nuova scheda riporta:

  • nome comune: piraflufen-etile;
  • numeri identificativi: CAS 129630-19-9, CIPAC 605.202;
  • denominazione IUPAC: etil [2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossi]acetato;
  • purezza minima: ≥ 956 g/kg;
  • data di approvazione: 1° aprile 2016;
  • scadenza dell’approvazione: 31 marzo 2031.

Decorrenza, efficacia e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1° aprile 2016, in coerenza con la proroga precedentemente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885, che aveva esteso la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2016 per consentire la conclusione del rinnovo prima della scadenza.

Trattandosi di regolamento di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile è rinnovata. La nuova approvazione decorre dal 1° aprile 2016 e scade il 31 marzo 2031.

Condizioni specifiche di approvazione

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul piraflufen-etile, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio; le condizioni d’impiego includono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 24 relativa al piraflufen-etile è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B con i dati identificativi della sostanza, la purezza minima di ≥ 956 g/kg, la data di approvazione 1° aprile 2016 e la scadenza 31 marzo 2031.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° aprile 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentareregolamentazione delle sostanze chimiche

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