Regolamento (UE) 2016/186
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/186 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all’importazione da applicare a taluni ortofrutticoli, secondo le regole dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina specifica sul prezzo di entrata. I valori sono determinati per prodotto e paese di origine e servono come base per il calcolo giornaliero del prezzo di entrata. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati dai relativi codici NC e, per ciascuno, dai codici dei paesi terzi di origine. I valori forfettari sono quelli da utilizzare ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/186 della Commissione sui valori forfettari all’importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli freschi, fissando i valori forfettari all’importazione da utilizzare nel calcolo giornaliero. La misura si inserisce nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e si basa sulle regole applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Commissione deve fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il sistema è concepito per riflettere dati giornalieri variabili e consente l’aggiornamento quotidiano dei valori.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli identificati nell’allegato tramite codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari in relazione alla provenienza da specifici paesi terzi, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" indica "altre origini". Il testo non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla selezione dei prodotti elencati nell’allegato.
Obbligo di utilizzo dei valori fissati
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del presente regolamento. In pratica, tali valori devono essere utilizzati come parametro per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti interessati.
Contenuto dell’allegato
L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC interessato, con differenziazione per origine. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I paesi/origini indicati comprendono, tra gli altri, EG, IL, MA, TR, BR, TN, JM, CA, CL, US, CN, ZA e la categoria "ZZ".
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento per i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC di ortofrutticoli e per differenti origini (codici paese terzo), includendo il codice "ZZ" per "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione in applicazione dei risultati dell’Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca i valori forfettari all’importazione per alcuni prodotti ortofrutticoli, tra cui, ad esempio, specifici codici NC per pomodori, altri ortaggi e frutta agrumi/meloni, con valori differenziati per paese di origine come EG, IL, MA, TR, BR, TN, JM, CA, CL, US, CN, ZA e altre origini.
Come è indicizzato
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