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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/177

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il benzovindiflupyr come sostanza attiva candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica svolta nel procedimento di approvazione. Stabilisce alcune condizioni specifiche, tra cui l’attenzione particolare al rischio per gli organismi acquatici e l’obbligo per il richiedente di fornire ulteriori informazioni di conferma. Modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce relativa alla sostanza.

Approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva benzovindiflupyr nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, sulla Commissione, sull’Autorità europea per la sicurezza alimentare e sul richiedente/operatore interessato (Syngenta Crop Protection AG), con riferimento agli usi rappresentativi esaminati. Prevede specifiche condizioni di approvazione e obblighi di conferma a carico del richiedente. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177: approvazione del benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione

Il regolamento interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, approvando il benzovindiflupyr come sostanza attiva candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione segue la procedura di valutazione scientifica condotta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione, con esito positivo rispetto ai criteri di approvazione dell’articolo 4, ma con la qualificazione della sostanza anche come "candidata alla sostituzione" per le sue caratteristiche di persistenza e tossicità.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2. Dai considerando emerge la sequenza procedurale: domanda presentata in Francia il 20 dicembre 2012 da Syngenta Crop Protection AG; verifica di ammissibilità da parte della Francia il 15 febbraio 2013; progetto di rapporto di valutazione del 25 marzo 2014; conclusioni EFSA del 10 marzo 2015; relazione di esame della Commissione presentata al comitato permanente il 13 luglio 2015. Il richiedente ha potuto presentare osservazioni sulla relazione di esame.

Esito della valutazione scientifica

Per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente benzovindiflupyr, la Commissione ritiene soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tuttavia, la sostanza è considerata candidata alla sostituzione perché qualificata come persistente e tossica ai sensi dell’allegato II del medesimo regolamento: il tempo di dimezzamento nel suolo e nei sedimenti d’acqua dolce è superiore a 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l.

Contenuto dell’approvazione e condizioni specifiche

L’allegato I riporta i dati essenziali della sostanza: nome comune benzovindiflupyr, numero CAS 1072957-71-1, denominazione IUPAC, purezza 960 g/kg (50/50) racemato, data di approvazione 2 marzo 2016 e scadenza 2 marzo 2023. Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e, se del caso, imporre misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni d’impiego.

Obblighi di conferma a carico del richiedente

Il regolamento impone al richiedente di fornire ulteriori informazioni di conferma su tre profili:

  • specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta su scala commerciale, inclusa la rilevanza delle impurezze;
  • conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;
  • effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando tali acque siano destinate a diventare acqua potabile. Le informazioni sub 1) e 2) devono essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 2 settembre 2016; quelle sub 3) entro due anni dall’adozione del documento di orientamento pertinente.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate, inserendo nella parte E la nuova voce relativa al benzovindiflupyr con le medesime condizioni e scadenze di approvazione indicate nell’allegato I.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nel testo è inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza come candidata alla sostituzione

L’articolo 1 approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione, secondo quanto indicato nell’allegato I. La Commissione fonda tale decisione sull’accertamento che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

Dai considerando emerge che il benzovindiflupyr è ritenuto sostanza persistente e tossica ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto il tempo di dimezzamento nel suolo e nei sedimenti d’acqua dolce è superiore a 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Per questo rientra nella categoria di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I richiede che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e, se del caso, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma su: 1) specifiche tecniche della sostanza così come prodotta su scala commerciale, inclusa la rilevanza delle impurezze; 2) conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate; 3) effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie qualora siano utilizzate per acqua potabile. Le informazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere presentate entro il 2 settembre 2016; quelle del punto 3 entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sul tema.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del presente regolamento, inserendo la voce relativa al benzovindiflupyr nella parte E dell’allegato.

Dati identificativi e validità dell’approvazione

L’allegato I e l’allegato II indicano per il benzovindiflupyr il numero CAS 1072957-71-1, l’assenza di numero CIPAC, la denominazione IUPAC e una purezza di 960 g/kg (50/50) racemato. La data di approvazione è il 2.3.2016 e la scadenza dell’approvazione il 2.3.2023.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attiveagricolturaregolamentazione tecnica

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