Regolamento (UE) 2016/178
Regolamento (UE) 2016/178 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dall'elenco dell'Unione cinque sostanze aromatizzanti non più sostenute dai relativi operatori o per le quali la domanda è stata ritirata. La modifica incide sull'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, che contiene l'elenco delle sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti. È previsto un periodo transitorio di 6 mesi per gli alimenti già immessi sul mercato o etichettati, con possibilità di commercializzazione fino alla fine della loro vita commerciale.
Modifica dell'elenco اتحionato UE delle sostanze aromatizzanti, con eliminazione di cinque sostanze dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, immettono sul mercato, etichettano o commercializzano alimenti contenenti le sostanze aromatizzanti vetiverolo, acetato di vetiverile, 2-mercaptopropionato di metile, 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina e 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale. Riguarda l'intero territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. È prevista una disciplina transitoria per gli alimenti legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 6 mesi dall'entrata in vigore, che possono restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Eliminazione di determinate sostanze aromatizzanti dall'elenco UE
Il regolamento interviene sul sistema unionale degli aromi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1334/2008, modificando l'allegato I, parte A, che contiene l'elenco delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti. La Commissione adotta la modifica in applicazione della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, prendendo atto del ritiro di alcune domande e della mancata prosecuzione del sostegno all'uso di una delle sostanze.
Contesto normativo e finalità
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 costituisce l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate e delle relative condizioni d'uso. Tale elenco era stato inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ed è aggiornabile su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di una persona interessata. Il presente regolamento risponde all'esigenza di rimuovere dall'elenco sostanze per le quali la procedura di valutazione non è stata portata a termine o non è più sostenuta dagli operatori interessati.
Ambito materiale della soppressione
Sono soppresse dall'allegato I, parte A, le seguenti voci:
- vetiverolo (FL n. 02.214);
- acetato di vetiverile (FL n. 09.821);
- 2-mercaptopropionato di metile (FL n. 12.266);
- 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina (FL n. 14.079);
- 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale (FL n. 14.168).
Il provvedimento è adottato perché, per quattro sostanze, i responsabili dell'immissione in commercio hanno ritirato la domanda, mentre per la quinta la persona responsabile ha dichiarato di non sostenere più l'utilizzazione. La soppressione dall'elenco unionale comporta la perdita dell'autorizzazione alla loro utilizzazione negli e sugli alimenti, salvo il regime transitorio previsto.
Regime transitorio per i prodotti già sul mercato
Per evitare effetti immediati sugli operatori e sulla filiera alimentare, il regolamento prevede che gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti, legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La norma transitoria si collega alle misure già previste dal regolamento (UE) n. 873/2012 e consente un periodo di adeguamento per gli operatori del settore alimentare.
Entrata in vigore, efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Eliminazione di cinque sostanze dall'elenco UE
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato sopprimendo le voci relative a vetiverolo (FL n. 02.214), acetato di vetiverile (FL n. 09.821), 2-mercaptopropionato di metile (FL n. 12.266), 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina (FL n. 14.079) e 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale (FL n. 14.168).
Motivo della modifica
Le sostanze erano inserite nell'elenco dell'Unione ma, per quattro di esse, la domanda è stata ritirata dai responsabili dell'immissione in commercio; per la quinta, il soggetto interessato ha dichiarato di non sostenere più l'utilizzazione. Di conseguenza, la Commissione elimina tali sostanze dall'elenco autorizzato.
Regime transitorio
Gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti, legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ma non conformi al nuovo allegato I, parte A, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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