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Sentenza

Sentenza del 08/02/2018 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Belluno

Tributi in genere -accertamento -- responsabilità dell'erede - accettazione con beneficiod'inventario - accertamento - legittimità - sussiste - riscossione - sospensione- necessità - sussiste. In caso di accettazione di eredità con beneficiod'inventario, l'amministrazione, pur potendo notificare l'avviso diaccertamento all'erede, tuttavia può esigere l'imposta soltanto una voltaintervenuta la chiusura della procedura di liquidazione dei beni ereditari epurché sussista un attivo a favore dell'erede.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento tributario notificato all'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, in particolare, il momento in cui l'amministrazione possa procedere alla riscossione dell'imposta. L'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditari e impedisce di confondere il patrimonio del defunto con quello dell'erede.

La decisione

L'accertamento è ritenuto legittimo e può essere notificato all'erede anche prima della conclusione della procedura di liquidazione dell'eredità. Tuttavia, la riscossione dell'imposta deve essere sospesa: l'amministrazione può esigerla soltanto dopo la chiusura della procedura di liquidazione dei beni ereditari e solo se, al termine della procedura, risulta un attivo effettivamente spettante all'erede. L'erede non risponde quindi oltre il valore dell'attivo ereditario.

Norme richiamate

  • Disciplina civilistica dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

    L'erede risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ereditati.

    Il beneficio d'inventario mantiene separati il patrimonio ereditario e quello personale dell'erede, limitando la responsabilità di quest'ultimo all'eventuale attivo ereditario.

  • Norme tributarie sull'accertamento e sulla riscossione nei confronti degli eredi

    L'amministrazione può notificare l'avviso di accertamento all'erede, ma può esigere l'imposta soltanto dopo la chiusura della procedura di liquidazione e in presenza di un attivo a favore dell'erede.

    La notificazione dell'accertamento e la riscossione sono momenti distinti: la prima può avvenire anche durante la procedura, mentre la seconda deve attendere la sua conclusione e non può eccedere l'attivo ereditario.

Massime di principio

  • L'accettazione con beneficio d'inventario non impedisce all'amministrazione di effettuare l'accertamento e notificare l'atto all'erede.
  • La notifica dell'accertamento non equivale alla possibilità immediata di riscuotere il tributo: la riscossione resta subordinata alla chiusura della liquidazione ereditaria.
  • L'erede beneficiato risponde dei debiti tributari del defunto solo nei limiti dell'eventuale attivo ereditario risultante dalla procedura.
  • Se dalla liquidazione non emerge alcun attivo a favore dell'erede, l'amministrazione non può esigere il pagamento dall'erede con patrimonio personale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia la validità dell'accettazione con beneficio d'inventario sia lo stato e l'esito della procedura di liquidazione dei beni ereditari.

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