Sentenza del 08/02/2018 n. 77 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul diritto di sospensione dall'accisa chiarendo la nozione di "immissione in consumo" e di "svincolo da un regime di sospensione dell'accisa". Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 7 - Regime generale delle accise - Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l'imposizione di accise - Esigibilità delle accise - Nozione di "immissione in consumo" dei prodotti sottoposti ad accisa - Nozione di "svincolo da un regime di sospensione dell'accisa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato alla Grecia la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, poiché la normativa nazionale consentiva ai distributori di benzina della Katastimata Aforologiton Eidon AE, situati presso i valichi di Kipoi Evrou, Kakavia ed Evzonoi, di vendere prodotti petroliferi senza applicazione dell'accisa ai conducenti diretti verso Paesi terzi. Secondo la Commissione, il rifornimento dei veicoli comportava lo svincolo fisico dei carburanti dal regime di sospensione dall'accisa e, quindi, la loro immissione in consumo in Grecia. La Grecia sosteneva invece che i carburanti fossero immediatamente sottoposti a una procedura doganale semplificata di esportazione e che, non essendo destinati al consumo in Grecia, l'accisa non fosse esigibile.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione. Ha stabilito che l'accisa diventa esigibile al momento dell'immissione in consumo e che, per i prodotti detenuti in regime di sospensione, l'immissione in consumo coincide con lo svincolo, anche irregolare, da tale regime. Il rifornimento del serbatoio di un veicolo costituisce uno svincolo fisico dei prodotti dal regime sospensivo, anche se il veicolo è diretto immediatamente verso un Paese terzo. Una successiva o contestuale sottoposizione dei carburanti a un regime doganale di esportazione non elimina né differisce l'esigibilità dell'accisa. Le esenzioni previste dalla direttiva per i punti vendita tax-free e per i movimenti in sospensione non erano applicabili. La Grecia è stata dichiarata inadempiente e condannata alle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE, articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera a)
L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo; per immissione in consumo si intende lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa.
La Corte interpreta la disposizione nel senso che lo svincolo fisico di un prodotto dal regime sospensivo determina immediatamente l'immissione in consumo e l'esigibilità dell'accisa, indipendentemente dal consumo effettivo o dalla successiva esportazione del prodotto.
Direttiva 2008/118/CE, articolo 4, punti 7 e 11
Definizioni di regime di sospensione dall'accisa e di deposito fiscale.
I prodotti detenuti in un deposito fiscale restano in sospensione d'accisa solo finché sono rispettate le condizioni proprie del regime. Quando vengono erogati al cliente e riforniscono il veicolo, escono fisicamente dal regime.
Direttiva 2008/118/CE, articoli 14, 17 e da 25 a 31
Prevedono, rispettivamente, specifiche esenzioni per punti vendita in esenzione da imposte e le condizioni per la circolazione o l'esportazione dei prodotti in regime di sospensione dall'accisa.
Le esenzioni e le procedure di esportazione in sospensione sono ammesse soltanto nei casi e alle condizioni espressamente disciplinati dalla direttiva. Una procedura nazionale non prevista dalla direttiva non può creare autonomamente un'esenzione dall'accisa.
Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la Grecia è risultata soccombente e la Commissione ne ha fatto richiesta, la Corte l'ha condannata alle spese.
Massime di principio
- Nel sistema armonizzato delle accise, il momento decisivo è l'immissione in consumo e non il consumo effettivo del prodotto.
- Quando un prodotto sottoposto ad accisa esce fisicamente da un deposito fiscale o da un regime sospensivo, l'accisa diventa normalmente esigibile nello Stato membro in cui avviene lo svincolo.
- La destinazione successiva del prodotto, compresa l'esportazione immediata verso un Paese terzo, non annulla l'accisa già divenuta esigibile, salvo che siano state rispettate fin dall'inizio le specifiche condizioni unionale per l'esportazione in regime sospensivo.
- Le procedure doganali e quelle relative alle accise sono regimi distinti: una procedura doganale nazionale, anche se finalizzata all'esportazione, non può derogare alle regole armonizzate dell'Unione sulle accise.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti dalla normativa europea; non possono essere estese per analogia sulla base di considerazioni di equità o proporzionalità.
- Per valutare una situazione analoga occorre verificare: la natura del prodotto, il luogo in cui si trova il prodotto, l'esistenza di un valido regime sospensivo, il momento dello svincolo fisico e l'eventuale rispetto delle formalità unionale previste per l'esportazione.
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