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Sentenza

Sentenza del 08/02/2018 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA - Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili - Definitività dell'accertamento societario - Sussiste - Riferibilità dell'accertamento societario a soli costi non deducibili - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva applicato al socio di una società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione pro quota di utili extracontabili, basandosi su un accertamento emesso nei confronti della società e divenuto definitivo. La controversia riguardava però la natura dell'accertamento societario: esso concerneva esclusivamente la ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili, rappresentati da canoni di locazione effettivamente sostenuti, e non l'esistenza di ricavi occultati o di maggiori utili non contabilizzati.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è astrattamente applicabile quando l'accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo. Tuttavia, tale presunzione presuppone l'esistenza di un utile extracontabile effettivamente prodotto dalla società. Poiché l'accertamento societario riguardava soltanto costi non deducibili, senza dimostrare maggiori ricavi o utili occulti, non poteva ritenersi esistente alcun utile distribuibile ai soci. L'accertamento personale del socio è quindi risultato privo del necessario presupposto.

Norme richiamate

  • Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa

    La ristretta compagine sociale e la partecipazione dei soci consentono di presumere la distribuzione degli utili extracontabili, ma solo dopo che sia stata dimostrata l'esistenza di tali utili in capo alla società.

  • Principi in materia di deducibilità dei costi d'impresa

    La ripresa fiscale di costi effettivamente sostenuti ma ritenuti non deducibili aumenta il reddito imponibile dichiarato, ma non dimostra necessariamente l'esistenza di utili extracontabili distribuibili ai soci.

Massime di principio

  • La definitività dell'accertamento societario è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per applicare al socio la presunzione di distribuzione degli utili.
  • Occorre distinguere tra maggiori utili extracontabili, derivanti ad esempio da ricavi occultati, e semplici costi non deducibili: solo i primi possono costituire utili presuntivamente distribuiti.
  • L'accertamento nei confronti del socio deve essere fondato sull'effettiva esistenza di un reddito societario occulto; non è sufficiente richiamare automaticamente un accertamento definitivo emesso nei confronti della società.
  • Quando la ripresa a tassazione riguarda costi realmente sostenuti, l'Amministrazione deve dimostrare perché tali componenti abbiano generato un utile extracontabile distribuibile, altrimenti la presunzione di distribuzione non opera.
  • In situazioni analoghe, è necessario esaminare nel dettaglio il contenuto dell'accertamento societario e verificare se esso abbia accertato ricavi non dichiarati oppure soltanto componenti negativi indeducibili.

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