Sentenza del 08/02/2018 n. 7 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul diritto di sospensione dall'accisa chiarendo la nozione di "immissione in consumo" e di "svincolo da un regime di sospensione dell'accisa". Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 7 - Regime generale delle accise - Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l'imposizione di accise - Esigibilità delle accise - Nozione di "immissione in consumo" dei prodotti sottoposti ad accisa - Nozione di "svincolo da un regime di sospensione dell'accisa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato alla Grecia l'adozione e il mantenimento di una normativa che consentiva ai distributori di benzina della KAE, situati ai valichi di frontiera di Kipoi Evrou, Kakavia ed Evzonoi, di vendere prodotti petroliferi senza applicazione dell'accisa a conducenti diretti verso Paesi terzi. La Grecia sosteneva che il carburante fosse immediatamente sottoposto a una procedura doganale di esportazione semplificata e che, non essendo consumato sul territorio greco, l'accisa non fosse esigibile. La Commissione ha invece sostenuto che il rifornimento dei veicoli comportasse lo svincolo fisico dei prodotti dal regime di sospensione dall'accisa e, quindi, la loro immissione in consumo in Grecia.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione e dichiarato che la Grecia è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Il rifornimento dei veicoli costituisce uno svincolo dei prodotti dal regime di sospensione dall'accisa e determina l'immissione in consumo nel momento in cui avviene, indipendentemente dal successivo attraversamento della frontiera o dall'applicazione contestuale di un regime doganale di esportazione. La Grecia è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE, articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera a)
L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo; per "immissione in consumo" si intende "lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa".
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'accisa diventa esigibile quando il prodotto esce fisicamente dal regime di sospensione. Il rifornimento di un veicolo integra tale svincolo e costituisce immissione in consumo, anche se il carburante viene successivamente esportato.
Direttiva 2008/118/CE, articolo 14
Gli Stati membri possono esentare dall'accisa determinati prodotti venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio o paese terzo.
L'esenzione è ammessa solo nelle ipotesi specificamente previste dalla direttiva, principalmente per vendite ai viaggiatori via aerea o via mare e, transitoriamente, per alcuni punti vendita preesistenti. Non può essere estesa autonomamente alle vendite di carburante presso valichi di frontiera terrestri.
Direttiva 2008/118/CE, articoli 15, 16 e 17
La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione hanno luogo in un deposito fiscale; i prodotti possono circolare in sospensione solo secondo le modalità previste dalla direttiva.
Il regime sospensivo è eccezionale e opera solo nel rispetto delle condizioni armonizzate stabilite dalla direttiva. Una procedura nazionale non prevista dalla direttiva non può mantenere la sospensione né evitare l'esigibilità dell'accisa.
Direttiva 2008/118/CE, articoli 30 e 31
Le procedure semplificate previste riguardano esclusivamente determinati movimenti di prodotti in regime di sospensione all'interno del territorio di uno o più Stati membri. Non possono essere applicate per estensione a una procedura nazionale di esportazione realizzata dopo il rifornimento.
Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 138, paragrafo 1
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la Grecia è risultata soccombente e la Commissione ne ha fatto richiesta, la Corte l'ha condannata alle spese.
Massime di principio
- Per i prodotti sottoposti ad accisa, il momento decisivo è l'immissione in consumo, non il consumo effettivo o la distanza dalla frontiera.
- Quando un prodotto esce fisicamente da un regime di sospensione dall'accisa, l'accisa diventa normalmente esigibile nello Stato membro in cui avviene lo svincolo.
- Il successivo attraversamento della frontiera o l'applicazione di un regime doganale di esportazione non elimina retroattivamente l'esigibilità dell'accisa già sorta.
- Le esenzioni dalle accise devono avere una base espressa nella normativa europea applicabile; gli Stati membri non possono introdurre autonomamente nuove esenzioni per ragioni di equità, praticità o proporzionalità.
- Le procedure semplificate nazionali sono valide solo se rientrano nelle fattispecie e nelle condizioni previste dalla direttiva; non è sufficiente qualificare un'operazione come esportazione per evitare l'accisa.
- In situazioni analoghe occorre verificare: il tipo di prodotto, l'esistenza di un regime sospensivo, il momento e il luogo dello svincolo fisico, la specifica esenzione applicabile e il rispetto delle procedure armonizzate di circolazione o esportazione.
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