Sentenza del 08/02/2018 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - notifica - nullità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - si applica - art. 156 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che non fossero stati compiuti tutti gli adempimenti richiesti in caso di temporanea assenza del destinatario: deposito della copia dell'atto presso la Casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La questione riguardava se l'omissione di uno di tali adempimenti comportasse l'inesistenza o soltanto la nullità della notificazione e se tale vizio potesse essere sanato dalla tempestiva impugnazione.
La decisione
La notificazione eseguita senza il completamento di tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. è affetta da nullità, non da inesistenza. La nullità è quindi sanabile, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo dell'atto. La tempestiva impugnazione proposta dal contribuente dimostra che egli ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e sana retroattivamente il vizio originario della notificazione. Di conseguenza, la contestazione fondata esclusivamente sul vizio notificatorio non può condurre all'annullamento dell'atto.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
deposito della copia dell'atto nella Casa Comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notificazione per temporanea assenza del destinatario si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma. L'omissione di uno di essi determina nullità della notificazione.
Art. 156 c.p.c.
la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato
La nullità della notificazione è sanata retroattivamente quando il destinatario dimostra, attraverso una tempestiva impugnazione o altra condotta equivalente, di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Cass. n. 16141/2005
La notificazione irregolare per omissione di uno degli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. è nulla e non inesistente; la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.
Cass. n. 4307/1999
La mancata osservanza di uno degli adempimenti della notificazione ex art. 140 c.p.c. comporta nullità, suscettibile di sanatoria, e non inesistenza dell'atto notificatorio.
Massime di principio
- Nelle notificazioni ex art. 140 c.p.c. occorre verificare il compimento di tutti gli adempimenti previsti; l'omissione di uno di essi determina normalmente nullità e non inesistenza.
- La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario dimostra di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto.
- La proposizione tempestiva del ricorso o dell'opposizione, se consente al destinatario di esercitare pienamente la difesa, costituisce normalmente comportamento idoneo a sanare retroattivamente il vizio notificatorio.
- Per contestare efficacemente una notificazione non è sufficiente dimostrare una mera irregolarità, se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e questi ha potuto impugnarlo; occorre valutare se il vizio abbia concretamente impedito la conoscenza dell'atto o l'esercizio del diritto di difesa.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità è sanabile, mentre l'inesistenza, nei casi realmente configurabili, non può essere sanata dal semplice raggiungimento dello scopo.
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