Cassazione Civile, Ordinanza n. 03438/2026 del 16/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato ha chiesto alla Corte d'appello la condanna di una società e di un suo esponente al pagamento dei compensi professionali maturati per attività difensiva svolta in tre distinti procedimenti civili: un giudizio davanti al Tribunale di Monza, definito con sentenza; un giudizio davanti al Tribunale di Milano, definito con sentenza; e il successivo giudizio di appello davanti alla Corte d'appello di Milano, nel quale il professionista ha rinunciato al mandato dopo l'introduzione del gravame. La Corte d'appello, adita con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ha ritenuto competente il Tribunale di Monza per la liquidazione relativa al primo giudizio e il Tribunale di Milano per la liquidazione relativa al secondo giudizio e al relativo appello, escludendo la concentrazione davanti all'ultimo giudice. Con il regolamento necessario di competenza, il ricorrente ha denunciato: (i) violazione dell'art. 28 L. 794/1942, sostenendo che, trattandosi di medesimo rapporto professionale con gli stessi clienti e di fatto costitutivo analogo, la domanda avrebbe dovuto essere trattata unitariamente; (ii) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 6 CEDU, perché per attività difensiva svolta in più gradi o fasi di un unico processo il compenso deve essere chiesto con un unico giudizio davanti all'ufficio giudiziario che abbia conosciuto per ultimo la controversia, senza frazionamento per singoli gradi o giudici. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha confermato che non opera un criterio di connessione idoneo a spostare la competenza, ma ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui censurava la mancata attribuzione della competenza funzionale alla Corte d'appello di Milano per i compensi relativi ai due giudizi milanesi, essendo essa l'ultimo giudice che aveva conosciuto la controversia; per il giudizio del Tribunale di Monza, invece, ha lasciato ferma la declinatoria in favore di quel tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza nei limiti di cui in motivazione, cassando l'ordinanza impugnata soltanto quanto alla statuizione relativa ai giudizi iscritti al n. RG 37125/2017 del Tribunale di Milano e al n. RG 84/2019 della Corte d'appello di Milano. Ha quindi dichiarato la competenza funzionale della Corte d'appello di Milano per la liquidazione dei compensi relativi a tali due giudizi, disponendo la rimessione delle parti davanti a quel giudice con riassunzione nei termini di legge. È invece rimasta ferma la decisione di incompetenza sulla domanda relativa al giudizio del Tribunale di Monza, rispetto al quale il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità dovranno essere regolate dal giudice del merito all'esito della prosecuzione.
Norme richiamate
Individua come competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; la regola è funzionale e, per la liquidazione dei compensi relativi a prestazioni svolte in più gradi o fasi dello stesso processo, comporta la competenza dell'ultimo giudice che ha conosciuto la controversia.
La domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato nei confronti del cliente può essere proposta dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura; la "decisione della causa" va intesa come provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento.
È richiamato come parte della disciplina previgente della liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato e del procuratore.
artt. 3 e 4 d.lgs. n. 150/2011
Concorrono a disciplinare il procedimento sommario speciale applicabile alla controversia sulla liquidazione dei compensi.
Il procedimento per la liquidazione può essere introdotto con ricorso sommario speciale, con applicazione delle norme sul rito sommario con le deroghe previste.
La controversia può essere introdotta anche con ricorso per decreto ingiuntivo; in tale ipotesi la disciplina della competenza segue il rito monitorio.
art. 54, comma 4, lett. a), L. n. 69/2009
Il legislatore delegato doveva mantenere fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente; ciò esclude letture dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 che introducano nuovi criteri di spostamento per connessione.
Richiamato nel frontespizio in relazione alla difesa personale dell'avvocato ricorrente; non incide sulla decisione di merito della competenza.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della necessità di concentrazione e celerità del giudizio, ma non risulta decisivo ai fini della soluzione adottata.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato verso il cliente, quando le prestazioni siano state svolte in più gradi o fasi di uno stesso processo, la domanda deve essere proposta al giudice che ha conosciuto per ultimo la controversia, quale giudice funzionalmente competente.
- La competenza prevista dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 è una competenza funzionale e non può essere modificata per ragioni di connessione tra cause, salvo il diverso regime del procedimento monitorio.
- La "decisione della causa" ai fini della domanda di compensi professionali va intesa come il provvedimento che definisce l'intero procedimento, non una singola fase o un solo grado del giudizio.
- La proposizione di domande separate davanti a diversi uffici giudiziari per prestazioni rese nel medesimo rapporto processuale è solo residuale e richiede un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del credito.
- La domanda di liquidazione dei compensi può essere proposta anche quando il giudizio non sia giunto a compimento per ragioni processuali oppure quando il professionista abbia rinunciato o sia stato revocato dal mandato, o il processo si sia concluso con transazione.
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