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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06098/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente di un ente sanitario pubblico, assunta da molti anni e titolare di una posizione organizzativa denominata "Responsabile trattazione pratiche legali", aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, a titolo personale, l'importo mensile corrispondente all'ultimo incremento di fascia economica ottenuto, sostenendo che la sua posizione organizzativa fosse stata di fatto prorogata oltre la scadenza e poi soppressa per effetto della riorganizzazione aziendale. La Corte d'appello le aveva dato ragione, valorizzando diversi atti dell'ente (delibere, comunicazioni interne, buste paga, certificazioni di servizio e valutazioni) da cui ricavava la prosecuzione dell'incarico fino all'adozione del nuovo piano organizzativo e la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 36, comma 3, del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999. L'ente sanitario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e sostanziale erronea valutazione delle prove, sostenendo che l'incarico fosse cessato alla scadenza o comunque con il nuovo assetto organizzativo; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su un fatto contestato; 3) errata applicazione delle tabelle stipendiali del CCNL nella quantificazione dell'importo dovuto, deducendo che l'importo riconosciuto non corrispondeva all'ultimo incremento di fascia; 4) violazione di norme codicistiche in materia di indebito e di validità del titolo del pagamento, assumendo che, cessato l'incarico, le somme percepite fossero indebite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto sorretto da documenti provenienti dallo stesso datore di lavoro, dai quali risultava la proroga dell'incarico di posizione organizzativa e la sua cessazione solo nel 2018, e che le doglianze dell'ente miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non più consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, poiché la censura sulla quantificazione dell'importo non risultava adeguatamente trattata nei gradi di merito né specificamente allegata nel ricorso. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito/inconferente rispetto all'esito dei precedenti. Ne è seguita la conferma della condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive riconosciute dalla Corte d'appello e delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, CCNL 7 aprile 1999 Comparto Sanità

    Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto

    La norma contrattuale presuppone una posizione organizzativa effettivamente esistente, preposta da almeno tre anni a un dipendente con valutazioni positive, e la sua soppressione per diversa organizzazione dell'ente; se tali condizioni ricorrono, spetta l'attribuzione economica prevista, anche a titolo personale se è già raggiunta l'ultima fascia.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non deriva dalla mera diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito; si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, perché il vizio motivazionale nei termini del vecchio omesso esame non è più proponibile come critica alla sufficienza della motivazione.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    La censura in cassazione deve essere autosufficiente e specifica; la questione nuova deve essere allegata indicando dove e come sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 2033 c.c.

    La deduzione di indebito pagamento è irrilevante se cade per effetto dell'infondatezza dei motivi che presuppongono la cessazione dell'incarico e la mancanza del titolo retributivo.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità del titolo contrattuale del pagamento, ma la censura è stata assorbita dall'esito dei motivi precedenti.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti del contratto/titolo, ma la censura è stata assorbita dall'esito dei motivi precedenti.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta illiceità del pagamento, ma la censura è stata assorbita dall'esito dei motivi precedenti.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità dell'assetto organizzativo dell'ente, ma la censura è rimasta priva di autonoma rilevanza dopo il rigetto dei motivi precedenti.

Massime di principio

  • In tema di posizioni organizzative nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all'indennità o all'attribuzione economica collegata alla posizione presuppone che la posizione sia stata formalmente istituita e che il dipendente vi sia stato effettivamente preposto secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su atti provenienti dalla stessa amministrazione o dal datore di lavoro e ne trae la prosecuzione dell'incarico oltre la scadenza formale, la censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi consentiti, non quando valorizza diversamente prove documentalmente acquisite e ritiene preferibile una versione fattuale rispetto a un'altra.
  • Nel ricorso per cassazione, una questione che comporti accertamenti di fatto e non risulti affrontata nella sentenza impugnata deve essere specificamente allegata come dedotta nei gradi di merito, con indicazione dell'atto processuale in cui è stata introdotta, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Le censure sulla quantificazione economica di un credito sono inammissibili quando non sia chiarito in modo specifico dove siano state dedotte nei precedenti gradi e quali errori concreti siano stati commessi dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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