Ordinanza n. 848/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento del Comune di Capri, determinazione del settore affari generali n. 296 del 28 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del settore affari generali del Comune di Capri n. 296 del 28 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto sostanziale della determinazione impugnata.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha accordato una sospensione espressa del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della società fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 4 giugno 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari rappresentate dalla società ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice può non adottare una misura cautelare sospensiva quando ritenga sufficiente, alla luce del bilanciamento degli interessi, la rapida fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può omettere l'adozione di una misura cautelare e fissare rapidamente l'udienza pubblica.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'atto, previa valutazione e bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La liquidazione delle spese della fase cautelare può essere rimessa alla decisione definitiva sul ricorso.
Come è indicizzato
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