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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 141/2025 pubbl. il 26.02.2025 RG n. 833/2024 dal Tribunale Ordinario di Cuneo, sez. lavoro Giudice Dott. Natalia Fiorello, con la quale veniva accertato e dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo, sez. lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute. Il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per ordinare l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare ai ricorrenti le somme liquidate nel titolo giudiziale, maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari al pagamento a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • L'omessa esecuzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di un giudicato contenente l'accertamento e la liquidazione di somme dovute legittima il creditore a chiedere l'ottemperanza, quando il titolo sia stato ritualmente prodotto e notificato e sia decorso inutilmente il termine applicabile per il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di corrispondere le somme dovute in base al titolo giudiziale, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, ove ciò sia funzionale alla completa esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e risulta connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice amministrativo quando le modalità dell'inottemperanza presentino potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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